Corte d'Appello Milano, sentenza 16/02/2024, n. 120
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Testo completo
Sentenza n.120/2024
N. R.G. 1093/2023
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario
all'udienza del 6 febbraio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 306/2023 del Tribunale di Busto
Arsizio pubblicata il 3.10.2023, promossa da:
con l'avv. AVVOCATURA STATO Parte_1
di MILANO, elettivamente domiciliata in Milano via Freguglia 1 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato contro
e , con l'avv. MARIA CRISTINA Controparte_1 CP_2
ROMANO, elettivamente domiciliati Milano via Fontana 2 presso lo studio del difensore
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
- rigettare ogni domanda avversaria perché infondata;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze di parte ricorrente del diritto alla corresponsione delle indennità di performance per il periodo di astensione
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obbligatoria dei lavoratori, rigettare l'istanza di riconoscimento dell'indennità di performance per i periodi di congedo parentale, di allattamento, di malattia del bambino e dell'indennità di disagiata e confine e, per l'effetto, consentire all'Amministrazione il calcolo delle indennità spettanti accertate e dichiarate.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio o in subordine con compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio stante la novità e la complessità della questione.
Per la PARTE APPELLATA
Voglia la Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
In via gradata
Rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile.
Rigettare l'appello avversario in quanto infondato e confermare la sentenza di primo grado e comunque accogliere il ricorso, anche con diversa motivazione.
In ogni caso, con vittoria di spese, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza pubblicata il 3.10.2023 il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, ha dichiarato il diritto dei sig.ri e alla corresponsione delle Controparte_1 CP_2
indennità di produttività, professionalità, confine e disagio di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17 del
CCNI maturate in relazione ai periodi nei quali i ricorrenti hanno Parte_1
fruito degli istituti a tutela della maternità e paternità previsti e disciplinati dal d.l.gs 151/2001
e dalle norme di cui ai CCNL pro tempore applicabili. Seguiva condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00.
A sostegno del proprio ricorso, i sig.ri e hanno esposto di essere entrambi CP_1 CP_2 dipendenti dell' in servizio presso l Parte_1 Parte_1 CP_3
dell'Aeroporto di Malpensa.
La sig.ra ha dichiarato di aver usufruito del congedo di maternità anticipato e/o in CP_1
occasione del parto, del congedo parentale, dei riposi giornalieri (c.d. “allattamento”) e dei congedi per malattia dei figli negli anni dal 2016 al 2020.
Il sig. ha riferito di aver usufruito del congedo parentale e del congedo per malattia CP_2
del figlio negli anni dal 2015 al 2020.
Pagina 2
Gli odierni appellati hanno esposto che in relazione alla fruizione di tali congedi e riposi non hanno ricevuto il pagamento delle indennità di produttività, professionalità, confine e disagio previste dalla contrattazione integrativa dell' di cui agli artt. 14, 15, 16 e Parte_1
17 CCNI del 29/7/2008. Hanno pertanto rivendicato il diritto al pagamento delle suddette indennità.
L ritualmente costituitasi, ha sostenuto che le suddette indennità sono Parte_1
dovute solo con riferimento alle ore ordinarie di servizio effettivamente prestato. In via subordinata, l'Amministrazione ha chiesto il rigetto della domanda di riconoscimento dell'indennità di performance per i periodi di astensione facoltativa dal lavoro, per il congedo parentale, l'allattamento, la malattia del bambino, così come l'indennità di disagio e di confine.
Il Tribunale, nell'accogliere il ricorso, ha premesso che
l'art. 55 del CCNL Ag. Fiscali -come successivamente modificato dal CCNL 8.6.2006 ed in vigore sino al 2016, in seguito trasfuso nell'art. 44 del CCNL Comparto Funzioni Centrali
2016-2018, applicabile fino al 2018, e nell'art. 28 del CCNL Comparto Funzioni Centrali
2019-2021, rubricato Congedi dei genitori, prevede la corresponsione dell'indennità anche durante il periodo di astensione per maternità;
l'art. 55 non è nullo, in quanto contrario all'art. 40 co. 3 bis d.lgs. 165/01, come sostiene
l poiché il divieto di prevedere trattamenti economici accessori che Parte_1
non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese è limitato alla sola contrattazione integrativa, mentre l'art. 55 è nel CCNL di comparto.
Analogamente per le ore di riposo per allattamento è l'art. 39 del d.lsg 151/01 a prevedere espressamente l'equiparazione di tali periodi alla presenza effettiva al lavoro.
Richiamata anche la giurisprudenza di legittimità sul punto, il Tribunale ha quindi affermato che i lavoratori hanno diritto ai premi correlati alle performance e alle quote di incentivo previste dalla contrattazione integrativa, ovvero le indennità di professionalità, produttività, confine e disagio, per l'intera durata del congedo di maternità/paternità, per i primi 30 giorni del congedo parentale e per i giorni di congedo per malattia del figlio e per i riposi giornalieri
(c.d. permessi per allattamento).
Per quanto concerne le indennità di confine e disagio, ha sottolineato che la precisazione contenuta nell'art. 55 citato secondo cui per le menzionate assenze spetta la retribuzione integrale “con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute” debba intendersi riferita alle indennità correlate al tipo di mansioni svolte, come ad esempio all'indennità di rischio, e non
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all'indennità di confine e disagio le quali hanno lo scopo di remunerare i lavoratori per il solo fatto di essere assegnati a sedi logisticamente non favorevoli.
Con atto depositato in data 26/10/2023 l'Amministrazione ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, affidandolo ad un unico motivo di appello rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 3 e dell'art. 45 comma 3 d.lgs. 165/2001 oltre che dell'art.44 del CCNL – Comparto Agenzie Fiscali, confermato dall'art. 28 del vigente CCNL Comparto
Funzioni Centrali.”
L'odierna appellante ha dedotto che per gli anni di cui è causa “gli accordi sui fondi annuali della contrattazione integrativa convenuti tra l'Agenzia e le rappresentanze sindacali del comparto hanno esplicitato anche le regole per la retribuzione degli istituti finanziati nel rispetto della disciplina generale dettata, per l'allora comparto Agenzie fiscali, dall'art. 85 del
CCNL 28 maggio 2004 e ss.mm.ii., mentre nell'attuale comparto Funzioni centrali dall'art. 77 del CCNL 12 febbraio 2018”.
In particolare, è stato previsto che le indennità rivendicate dagli odierni appellati fossero calcolate sulla base delle ore o dei giorni di lavoro ordinario effettivamente prestati. Ciò in conformità anche di quanto previsto dall'art.7, comma 5, del d.lgs n.165 del 2001 che dispone che “le amministrazioni pubbliche non possono erogare
N. R.G. 1093/2023
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario
all'udienza del 6 febbraio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 306/2023 del Tribunale di Busto
Arsizio pubblicata il 3.10.2023, promossa da:
con l'avv. AVVOCATURA STATO Parte_1
di MILANO, elettivamente domiciliata in Milano via Freguglia 1 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato contro
e , con l'avv. MARIA CRISTINA Controparte_1 CP_2
ROMANO, elettivamente domiciliati Milano via Fontana 2 presso lo studio del difensore
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
- rigettare ogni domanda avversaria perché infondata;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze di parte ricorrente del diritto alla corresponsione delle indennità di performance per il periodo di astensione
Pagina 1
obbligatoria dei lavoratori, rigettare l'istanza di riconoscimento dell'indennità di performance per i periodi di congedo parentale, di allattamento, di malattia del bambino e dell'indennità di disagiata e confine e, per l'effetto, consentire all'Amministrazione il calcolo delle indennità spettanti accertate e dichiarate.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio o in subordine con compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio stante la novità e la complessità della questione.
Per la PARTE APPELLATA
Voglia la Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
In via gradata
Rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile.
Rigettare l'appello avversario in quanto infondato e confermare la sentenza di primo grado e comunque accogliere il ricorso, anche con diversa motivazione.
In ogni caso, con vittoria di spese, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza pubblicata il 3.10.2023 il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, ha dichiarato il diritto dei sig.ri e alla corresponsione delle Controparte_1 CP_2
indennità di produttività, professionalità, confine e disagio di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17 del
CCNI maturate in relazione ai periodi nei quali i ricorrenti hanno Parte_1
fruito degli istituti a tutela della maternità e paternità previsti e disciplinati dal d.l.gs 151/2001
e dalle norme di cui ai CCNL pro tempore applicabili. Seguiva condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00.
A sostegno del proprio ricorso, i sig.ri e hanno esposto di essere entrambi CP_1 CP_2 dipendenti dell' in servizio presso l Parte_1 Parte_1 CP_3
dell'Aeroporto di Malpensa.
La sig.ra ha dichiarato di aver usufruito del congedo di maternità anticipato e/o in CP_1
occasione del parto, del congedo parentale, dei riposi giornalieri (c.d. “allattamento”) e dei congedi per malattia dei figli negli anni dal 2016 al 2020.
Il sig. ha riferito di aver usufruito del congedo parentale e del congedo per malattia CP_2
del figlio negli anni dal 2015 al 2020.
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Gli odierni appellati hanno esposto che in relazione alla fruizione di tali congedi e riposi non hanno ricevuto il pagamento delle indennità di produttività, professionalità, confine e disagio previste dalla contrattazione integrativa dell' di cui agli artt. 14, 15, 16 e Parte_1
17 CCNI del 29/7/2008. Hanno pertanto rivendicato il diritto al pagamento delle suddette indennità.
L ritualmente costituitasi, ha sostenuto che le suddette indennità sono Parte_1
dovute solo con riferimento alle ore ordinarie di servizio effettivamente prestato. In via subordinata, l'Amministrazione ha chiesto il rigetto della domanda di riconoscimento dell'indennità di performance per i periodi di astensione facoltativa dal lavoro, per il congedo parentale, l'allattamento, la malattia del bambino, così come l'indennità di disagio e di confine.
Il Tribunale, nell'accogliere il ricorso, ha premesso che
l'art. 55 del CCNL Ag. Fiscali -come successivamente modificato dal CCNL 8.6.2006 ed in vigore sino al 2016, in seguito trasfuso nell'art. 44 del CCNL Comparto Funzioni Centrali
2016-2018, applicabile fino al 2018, e nell'art. 28 del CCNL Comparto Funzioni Centrali
2019-2021, rubricato Congedi dei genitori, prevede la corresponsione dell'indennità anche durante il periodo di astensione per maternità;
l'art. 55 non è nullo, in quanto contrario all'art. 40 co. 3 bis d.lgs. 165/01, come sostiene
l poiché il divieto di prevedere trattamenti economici accessori che Parte_1
non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese è limitato alla sola contrattazione integrativa, mentre l'art. 55 è nel CCNL di comparto.
Analogamente per le ore di riposo per allattamento è l'art. 39 del d.lsg 151/01 a prevedere espressamente l'equiparazione di tali periodi alla presenza effettiva al lavoro.
Richiamata anche la giurisprudenza di legittimità sul punto, il Tribunale ha quindi affermato che i lavoratori hanno diritto ai premi correlati alle performance e alle quote di incentivo previste dalla contrattazione integrativa, ovvero le indennità di professionalità, produttività, confine e disagio, per l'intera durata del congedo di maternità/paternità, per i primi 30 giorni del congedo parentale e per i giorni di congedo per malattia del figlio e per i riposi giornalieri
(c.d. permessi per allattamento).
Per quanto concerne le indennità di confine e disagio, ha sottolineato che la precisazione contenuta nell'art. 55 citato secondo cui per le menzionate assenze spetta la retribuzione integrale “con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute” debba intendersi riferita alle indennità correlate al tipo di mansioni svolte, come ad esempio all'indennità di rischio, e non
Pagina 3
all'indennità di confine e disagio le quali hanno lo scopo di remunerare i lavoratori per il solo fatto di essere assegnati a sedi logisticamente non favorevoli.
Con atto depositato in data 26/10/2023 l'Amministrazione ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, affidandolo ad un unico motivo di appello rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 3 e dell'art. 45 comma 3 d.lgs. 165/2001 oltre che dell'art.44 del CCNL – Comparto Agenzie Fiscali, confermato dall'art. 28 del vigente CCNL Comparto
Funzioni Centrali.”
L'odierna appellante ha dedotto che per gli anni di cui è causa “gli accordi sui fondi annuali della contrattazione integrativa convenuti tra l'Agenzia e le rappresentanze sindacali del comparto hanno esplicitato anche le regole per la retribuzione degli istituti finanziati nel rispetto della disciplina generale dettata, per l'allora comparto Agenzie fiscali, dall'art. 85 del
CCNL 28 maggio 2004 e ss.mm.ii., mentre nell'attuale comparto Funzioni centrali dall'art. 77 del CCNL 12 febbraio 2018”.
In particolare, è stato previsto che le indennità rivendicate dagli odierni appellati fossero calcolate sulla base delle ore o dei giorni di lavoro ordinario effettivamente prestati. Ciò in conformità anche di quanto previsto dall'art.7, comma 5, del d.lgs n.165 del 2001 che dispone che “le amministrazioni pubbliche non possono erogare
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