Corte d'Appello Genova, sentenza 23/07/2024, n. 1037
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1013/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Altri istituti e leggi speciali
nel procedimento iscritto al n. 1013 /2023 promosso da:
LL AU (C.F. [...]), nato a [...] il
17/04/1954, residente a [...] R, rappresentato e difeso dagli Avvocati Morello Umberto Maria (C.F. [...]-
PEC umbertomorello@pec.it) e Tiscornia Francesco Massimo (C.F.
[...]– PEC francescomassimo.tiscornia@ordine avvgenova.it) entrambi del Foro di Genova, con domicilio eletto in
Genova, Piazza Corvetto 2, giusta procura allegata al ricorso ricorrente contro
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE DI DISCIPLINA
DELLA LIGURIA presso il CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
NOTARILI RIUNITI DI GENOVA E CHIAVARI resistente contumace
e contro
ARCHIVIO NOTARILE DI GENOVA (C.F. 80028950105), rappresentato
e difeso dall' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
GENOVA, con domicilio eletto in Genova, Viale Brigate Partigiane 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
interventore ad opponendum
* * *
Udienza collegiale di discussione orale del 10/07/2024
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante LL RE ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le pronunce e declaratorie tutte del caso: 1)
In via principale accertare e dichiarare nulla e/o annullabile e quindi annullare l'impugnata decisione della Commissione Regionale di
Disciplina della Liguria (Terzo Collegio) presso il Consiglio Notarile dei distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari del 21/9/2023 depositata in
Segreteria data 19/10/2023 – RG n. 02/2023 –, per i motivi in narrativa. 2)
In via esclusivamente subordinata e meramente tuzioristica, applicare eventualmente la sola sanzione pecuniaria ex art. 145 bis L.N., 1° c. e quindi disporre il pagamento dell'ammenda di €. 5.165,00. 3) In ogni caso, in riforma dell'impugnata decisione, dichiarare valido ed efficace il secondo atto di rettifica del 12/11/2021 ex art. 59 bis L.N. (erroneamente dichiarato nullo nell'impugnata decisione). Anche per l'insussistenza della contrarietà a norme imperative ex art. 1418 C.C. invocata dal
Conservatore dell'Archivio Notarile di Genova a pag. 4 della richiesta di avvio di procedimento disciplinare dd. 5/7/2013. 4) Con vittoria di spese”. pag. 2/12
* * *
-l'interventore ARCHIVIO NOTARILE DI GENOVA ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'appello adita, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto come in diritto”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
La COMMISSIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE DI
DISCIPLINA DELLA LIGURIA, su ricorso del Conservatore dell'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI GENOVA, provvedeva a notificare al Notaio LL AU l'avvio di un procedimento disciplinare in relazione a due addebiti.
Il primo fatto addebitato al Notaio LL era relativo all'atto di vendita di un terreno Rep. 148022/38074, rogitato senza l'allegazione del relativo Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU).
Il secondo fatto addebitato era relativo al rogito di vendita
Repertorio148733, Raccolta 38624 del 27/10/2021 con cui era stato indicato di aver allegato all'atto, alla lettera “B”, l'Attestato di Prestazione
Energetica (A.P.E.), senza che venisse allegato alcunché. Il Notaio
LL AU aveva quindi rogato un atto di rettifica dell'atto di vendita Repertorio 148826, Raccolta 38695, ai sensi dell'art. 59-bis della
Legge 89/1913, con il quale aveva allegato l'A.P.E. concernente
l'immobile oggetto della vendita, documento però formato in data
9/11/2021, cioè successivamente all'atto stesso del 27/10/2021.
pag. 3/12
Il CONSIGLIO NOTARILE DI GENOVA, costituitosi in detto procedimento disciplinare, quanto al primo addebito di responsabilità del
Notaio LL, si rimetteva alle valutazioni della COMMISSIONE
AMMINISTRATIVA REGIONALE DI DISCIPLINA DELLA LIGURIA, mentre, quanto al secondo addebito, aderiva alle conclusioni e richieste dell'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI GENOVA.
La COMMISSIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE DI
DISCIPLINA DELLA LIGURIA con provvedimento in data 21/09/2023 assolveva il Notaio LL AU dal primo addebito e lo dichiarava responsabile dell'illecito disciplinare di cui al secondo fatto addebitato, comminandogli la sanzione pecuniaria di euro 15.493,00 ai sensi dell'articolo 138 bis Legge Notarile, in sostituzione della sanzione della sospensione, con applicazione delle attenuanti generiche ai sensi dell'articolo 144, Legge Notarile.
* * *
2. Sul ricorso depositato dal Notaio LL AU.
Il Notaio LL AU in data 16/11/2023 proponeva ricorso ex art. 158 della Legge 89/2013 chiedendo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1013/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Altri istituti e leggi speciali
nel procedimento iscritto al n. 1013 /2023 promosso da:
LL AU (C.F. [...]), nato a [...] il
17/04/1954, residente a [...] R, rappresentato e difeso dagli Avvocati Morello Umberto Maria (C.F. [...]-
PEC umbertomorello@pec.it) e Tiscornia Francesco Massimo (C.F.
[...]– PEC francescomassimo.tiscornia@ordine avvgenova.it) entrambi del Foro di Genova, con domicilio eletto in
Genova, Piazza Corvetto 2, giusta procura allegata al ricorso ricorrente contro
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE DI DISCIPLINA
DELLA LIGURIA presso il CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
NOTARILI RIUNITI DI GENOVA E CHIAVARI resistente contumace
e contro
ARCHIVIO NOTARILE DI GENOVA (C.F. 80028950105), rappresentato
e difeso dall' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
GENOVA, con domicilio eletto in Genova, Viale Brigate Partigiane 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
interventore ad opponendum
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Udienza collegiale di discussione orale del 10/07/2024
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante LL RE ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le pronunce e declaratorie tutte del caso: 1)
In via principale accertare e dichiarare nulla e/o annullabile e quindi annullare l'impugnata decisione della Commissione Regionale di
Disciplina della Liguria (Terzo Collegio) presso il Consiglio Notarile dei distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari del 21/9/2023 depositata in
Segreteria data 19/10/2023 – RG n. 02/2023 –, per i motivi in narrativa. 2)
In via esclusivamente subordinata e meramente tuzioristica, applicare eventualmente la sola sanzione pecuniaria ex art. 145 bis L.N., 1° c. e quindi disporre il pagamento dell'ammenda di €. 5.165,00. 3) In ogni caso, in riforma dell'impugnata decisione, dichiarare valido ed efficace il secondo atto di rettifica del 12/11/2021 ex art. 59 bis L.N. (erroneamente dichiarato nullo nell'impugnata decisione). Anche per l'insussistenza della contrarietà a norme imperative ex art. 1418 C.C. invocata dal
Conservatore dell'Archivio Notarile di Genova a pag. 4 della richiesta di avvio di procedimento disciplinare dd. 5/7/2013. 4) Con vittoria di spese”. pag. 2/12
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-l'interventore ARCHIVIO NOTARILE DI GENOVA ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'appello adita, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto come in diritto”
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
La COMMISSIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE DI
DISCIPLINA DELLA LIGURIA, su ricorso del Conservatore dell'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI GENOVA, provvedeva a notificare al Notaio LL AU l'avvio di un procedimento disciplinare in relazione a due addebiti.
Il primo fatto addebitato al Notaio LL era relativo all'atto di vendita di un terreno Rep. 148022/38074, rogitato senza l'allegazione del relativo Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU).
Il secondo fatto addebitato era relativo al rogito di vendita
Repertorio148733, Raccolta 38624 del 27/10/2021 con cui era stato indicato di aver allegato all'atto, alla lettera “B”, l'Attestato di Prestazione
Energetica (A.P.E.), senza che venisse allegato alcunché. Il Notaio
LL AU aveva quindi rogato un atto di rettifica dell'atto di vendita Repertorio 148826, Raccolta 38695, ai sensi dell'art. 59-bis della
Legge 89/1913, con il quale aveva allegato l'A.P.E. concernente
l'immobile oggetto della vendita, documento però formato in data
9/11/2021, cioè successivamente all'atto stesso del 27/10/2021.
pag. 3/12
Il CONSIGLIO NOTARILE DI GENOVA, costituitosi in detto procedimento disciplinare, quanto al primo addebito di responsabilità del
Notaio LL, si rimetteva alle valutazioni della COMMISSIONE
AMMINISTRATIVA REGIONALE DI DISCIPLINA DELLA LIGURIA, mentre, quanto al secondo addebito, aderiva alle conclusioni e richieste dell'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI GENOVA.
La COMMISSIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE DI
DISCIPLINA DELLA LIGURIA con provvedimento in data 21/09/2023 assolveva il Notaio LL AU dal primo addebito e lo dichiarava responsabile dell'illecito disciplinare di cui al secondo fatto addebitato, comminandogli la sanzione pecuniaria di euro 15.493,00 ai sensi dell'articolo 138 bis Legge Notarile, in sostituzione della sanzione della sospensione, con applicazione delle attenuanti generiche ai sensi dell'articolo 144, Legge Notarile.
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2. Sul ricorso depositato dal Notaio LL AU.
Il Notaio LL AU in data 16/11/2023 proponeva ricorso ex art. 158 della Legge 89/2013 chiedendo
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