Corte d'Appello Torino, sentenza 20/05/2024, n. 187

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Torino, sentenza 20/05/2024, n. 187
Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
Numero : 187
Data del deposito : 20 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Michele Milani CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 35/2024 R.G.L. promossa da:
CE RA, residente in Trecate (NO), rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso di primo grado, dall'Avv. Giovanni Mazzi unitamente e disgiuntamente all'Avv. Gianluigi Valesini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Milano, Via Giuseppe Pecchio n. 9
APPELLANTE
CONTRO
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Tommaso Parisi e Franco Pasut per procura generale alle liti del 23.01.2023 a rogito dr. Roberto Fantini, Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9, presso l'ufficio legale della sede provinciale dell'Istituto
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 24.1.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata il 18.3.2024
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Novara, OR ET ha chiamato in giudizio l'INPS chiedendone la condanna a corrispondergli euro 3.923,94 per quote di TFR non
1

pagate al fondo complementare Priamo con riferimento al rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze di RO Lux SA dal 18.11.2011 al 9.9.2015, dichiarata fallita dal
Tribunale di Novara in data 18.5.2015, fallimento chiuso per insufficienza di attivo con decreto del 5.4.2018.
Costituendosi in giudizio, l'INPS ha sollevato alcune eccezioni preliminari ed ha contestato il fondamento della domanda chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 190/23, pubblicata il 19.9.2023, il Tribunale ha respinto il ricorso.
Propone appello ET OR;
resiste l'INPS.
All'udienza del 9.5.2024 la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari sollevate dall'INPS di difetto di legittimazione attiva, di decadenza e di prescrizione, ha respinto nel merito la domanda ritenendo ostativa all'accoglimento la mancanza di un accertamento giudiziale del credito, invece indispensabile come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
1886/2020).
Ha rilevato il Tribunale che il ricorrente aveva prodotto l'istanza di ammissione al passivo (peraltro priva di attestazione dell'avvenuto deposito), il decreto di chiusura del fallimento del 5.4.2018 e la sentenza del Tribunale di Novara n. 180/2021, in cui si legge che egli aveva tentato di agire contro la società datrice di lavoro, nelle more cancellata dal registro delle imprese, ottenendo la declaratoria di improcedibilità dell'azione;
nessuna azione volta all'accertamento del rapporto di lavoro e dei relativi crediti era stata invece svolta nei confronti dei successori dell'ente. Il Tribunale ha ritenuto che un tale accertamento non potrebbe svolgersi nel giudizio proposto nei confronti dell'INPS quale gestore del Fondo di Garanzia, essendo l'Istituto soggetto terzo rispetto alle parti del rapporto di lavoro, come tale non legittimato a contraddire sul punto e non in possesso delle necessarie informazioni per farlo.
Appella ET OR sostenendo che, nonostante il mancato accertamento del proprio credito in sede fallimentare, la documentazione da lui prodotta (buste paga, estratto dei versamenti al fondo Priamo) consenta di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della società poi fallita e del relativo credito, mentre non è a ciò ostativa la mancata instaurazione del contraddittorio con il datore di lavoro.
Osserva che è
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi