Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2024, n. 1057

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2024, n. 1057
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 1057
Data del deposito : 11 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa E G Presidente relatore
Dott.ssa M T Consigliere
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5599 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
( c.f. , rappresentata e difesa dall'avvocato A Parte_1 C.F._1
Musto ( cf ) come da procura in atti ed elettivamente domiciliata in Napoli C.F._2
alla Traversa A P n.64 presso lo studio del predetto.
Fax 08118522772 pec: Email_1
Appellante
E
( cf ), elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. CP_1 C.F._3
Tommaso d'Aquino 33, presso lo studio degli avvocati M F (c.f.
e G T (c.f. ) che lo rappresentano e C.F._4 C.F._5
difendono in virtù di mandato in atti. fax 0814206022;
pec: Email_2 Email_3
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


Ritiene questa Corte di dover preliminarmente ricordare che e Parte_1 CP_1
avevano contratto matrimonio in data 7.6.1997 e che dallo stesso erano nate le figlie Per_1
l'1.04.1998 e l'8.11.2000. Per_2
Venuta meno l'affectio coniugalis le parti erano addivenute dapprima alla separazione consensuale, con decreto di omologa n. 13264/09 del 23/06/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord ed in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 110/18 che, per quanto rileva in questa sede, aveva confermato nei confronti del l'obbligo di contribuzione al CP_1
mantenimento delle figlie nella misura di euro 500,00 mensili con aggiornamento istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Successivamente, con ricorso datato 8.6.2020 e proposto dinanzi allo stesso Tribunale, la Parte_1
dopo aver premesso:
- quanto al fumus boni iuris, che sulla scorta della sentenza di divorzio n. 110/18 divenuta esecutiva, il era obbligato al pagamento in favore delle figlie di un assegno di mantenimento per CP_1
l'importo mensile di euro 500,00 con rivalutazione istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, tuttavia rispetto a tale obbligo si era reso inadempiente per un importo complessivo pari allo stato ad euro 16.000,00;

- quanto al periculum in mora, che il predetto si era sempre sottratto ai suoi obblighi ed era concreto il rischio che alla sola richiesta di pagamento avrebbe azzerato quanto nella sua disponibilità presso le , in quanto non lavorava né era titolare di pensione;
CP_2
aveva chiesto disporsi inaudita altera parte il sequestro conservativo ex art. 671 cpc, presso l'istituto
, dell'importo pari ad euro 19.000,00 comprensivo di euro 3.000,00 per spese di Organizzazione_1
avvocato.
L'adito Tribunale di Napoli Nord con decreto emesso inaudita altera parte il 16.06.2020, ritenendo sussistenti i relativi presupposti, aveva autorizzato il sequestro conservativo richiesto ai danni del
, fissando contestualmente l'udienza di comparizione delle parti per la data del 16.7.2020. CP_1
Con successivo decreto n. 13608/20 del 16.7.2020 il Giudicante, rilevato che la parte resistente non si era costituita e ritenuto che sussistessero i presupposti del fumus e del periculum sulla scorta dei quali era stato emesso il primo decreto, aveva confermato lo stesso ed aveva autorizzato la Parte_1
al sequestro conservativo richiesto in danno del fino alla concorrenza della somma di euro CP_1
19.000,00, fissando il termine di giorni 60 per l'inizio della causa di merito.
Sulla scorta di quanto sopra , con atto di citazione depositato il 16.9.2020, aveva Parte_1
richiamato quanto già esposto nel precedente ricorso sottolineando che, pur sussistendo a carico del convenuto l'obbligo al mantenimento già in virtù dell'omologa di separazione di cui al decreto n.
13264/2009 e successivamente della sentenza di divorzio, il non aveva mai corrisposto il CP_1
mantenimento delle figlie, né si era mai interessato delle esigenze delle predette rendendosi inadempiente ed irreperibile agli obblighi imposti dalla richiamata sentenza n. 110/2018 e quindi non aveva adempiuto ai propri obblighi.
Sulla scorta di quanto sopra, rappresentando la sussistenza dei necessari requisiti, la predetta aveva richiesto all'adito Tribunale la conferma del sequestro conservativo in questione sino alla concorrenza di euro 19.000,00 o della somma ritenuta di giustizia, oltre alla conversione dello stesso in pignoramento. Spese vinte con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si era costituito il quale aveva contestato integralmente l'atto della controparte CP_1
eccependo in primo luogo la mancata notifica del ricorso ex art. 671 Cpc, causa della sua incolpevole contumacia. Ancora, il predetto aveva rilevato che diversamente da quanto affermato dalla controparte ed anche se non in maniera puntuale, aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto per le figlie. Il aveva inoltre eccepito la nullità, inammissibilità ed improcedibilità della CP_1
richiesta cautelare in esame in quanto la controparte era già munita di titolo esecutivo ed inoltre il sequestro conservativo era un provvedimento anticipatorio a carattere cautelare e rientrava tra i rimedi volti ad evitare la eventuale infruttuosità di un successivo provvedimento di condanna, rispetto al quale assolveva ad una funzione di carattere strumentale. Nel caso in esame vi era già due titoli esecutivi o più precisamente il decreto di omologazione e la sentenza che sanciva la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nell'ipotesi in esame lo strumento tipico per il soddisfacimento degli eventuali obblighi al mantenimento era quello previsto dall'art. 156 Cc mentre era inammissibile il sequestro conservativo che era previsto “ante causam”.
Il aveva pertanto concluso per il rigetto delle avverse richieste ed in via subordinata affinchè CP_1 si accertasse e dichiarasse l'intervenuto pagamento da parte sua delle somme di cui alla documentazione allegata. Vittoria di spese ed onorari con attribuzione.
Il giudice di primo grado con la sentenza n.4076/22, accertato che il ricorso per sequestro ed il decreto
“inaudita altera parte” erano stati ritualmente notificati al , ha posto in evidenza che la CP_1
aveva promosso l'azione di merito in esame dopo aver chiesto ed ottenuto un sequestro Parte_1
conservativo a garanzia del credito per l'assegno di mantenimento disposto in favore delle figlie ed a carico del convenuto, con la sentenza di divorzio n. 110/2018 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 15.1.2018 e divenuta esecutiva in data 25.2.2020. Più precisamente, il ricorso per sequestro conservativo era stato depositato dalla predetta in data 10.6.2020, quando era già in possesso della sentenza di divorzio, titolo esecutivo idoneo al fine di eseguire un pignoramento, per cui ben avrebbe potuto azionare la procedura esecutiva sulla scorta dello stesso.
In forza di ciò non vi era luogo a pronunciare una sentenza di condanna sul merito della pretesa creditoria, in quanto l'attrice già disponeva di un titolo esecutivo.
Il giudice di primo grado pertanto, dichiarato che il credito a cautela del quale era stato autorizzato il sequestro conservativo in esame era già oggetto di accertamento coperto da giudicato, aveva condannato la al pagamento delle spese di lite. Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza 4076/2022 rilevando di non aver mai Parte_1
chiesto un duplicato di titoli esecutivi nel merito, ma solo la conversione del sequestro in pignoramento, in virtù dell'art. 686 cpc e sottolineando altresì che aveva comunque adempiuto all'ordine del Tribunale di Napoli Nord di proporre il merito entro 60 gg. dalla comunicazione dell'accoglimento del sequestro conservativo.
La predetta ha inoltre impugnato il capo relativo alla condanna alle spese, in quanto il giudizio di merito era stato eseguito con citazione notificata nei termini, in virtù di quanto disposto dal giudice di primo grado.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo la riforma della sentenza gravata nel senso che venisse disposta la conversione del sequestro in pignoramento, al fine di incassare le somme oggetto dello stesso. Spese a carico della controparte per entrambi i gradi, con attribuzione.
si è costituito ed ha chiesto preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'appello CP_1
ex art. 348 bis cpc. per la genericità delle contestazioni operate da parte appellante.
Nel merito il predetto ha chiesto il rigetto integrale del gravame, non potendo il sequestro conservativo essere richiesto dato che l'introduzione della corrispondente causa di merito avrebbe comportato una duplicazione del titolo esecutivo in capo alla controparte. In ragione di quanto sopra la fattispecie in esame integrava un abuso del diritto e del processo, in quanto la sulla Parte_1
scorta del titolo già in suo possesso, avrebbe dovuto agire con una procedura esecutiva.
Il ha inoltre chiesto la condanna della controparte al risarcimento ex art. 96 c.1 c.p.c. stante la CP_1
temerarietà della lite intrapresa dalla predetta e la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
Disposto lo svolgimento del processo mediante la trattazione scritta, veniva fissato un primo termine per note per il 10.5.2023 e, successivamente, l'udienza in presenza del 13.9.2023 nel corso della quale le parti precisavano le rispettive conclusioni;
questo Collegio riservava pertanto la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 40 per le comparse conclusionali e di giorni 20 per le memorie di replica, che entrambe le parti ritualmente depositavano reiterando nelle stesse le argomentazioni e le richieste già formulate.
Tanto premesso va sin da ora evidenziato che in ragione delle argomentazioni poste a sostegno del gravame in esame debba essere disattesa l'eccezione avente ad oggetto l'inammissibilità dello stesso.
Va quindi rilevato che il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.p. di cui si discute, richiesto dalla dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, rientra tra i procedimenti cautelari ed in quanto tale Parte_1
è strumentale rispetto al successivo riconoscimento del diritto allo stesso sotteso, rimesso all'accoglimento della relativa domanda all'esito del procedimento di merito.
Si tratta di una tutela provvisoria concessa ante causam ( cfr. l'art.669 ter cpc ) o in corso di causa ( cfr. l'art. 669 quater cpc ), laddove sussistano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, finalizzata ad evitare che la durata del processo possa pregiudicare la parte attrice rendendo immodificabile la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. in favore del creditore, in modo che al termine dello stesso -ove sia pronunciata condanna- il sequestro sia convertito in pignoramento.
Ciò posto si deve evidenziare che nel caso di specie la ha proposto ricorso al fine di ottenere Parte_1 il sequestro conservativo de quo in data 10.6.2020, quando l'azione di merito volta ad accertare il suo diritto di credito ( l'assegno di mantenimento in favore delle figlie ) era stata già esperita ed il relativo procedimento era oramai definito. Era stata difatti già pronunziata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti avente n.110/18 con la quale era stato ordinato al di CP_1 corrispondere alla predetta, in favore delle figlie, un assegno mensile di mantenimento dell'importo di euro 500,00 oltre rivalutazione istat. Inoltre detta sentenza era divenuta definitiva il 25.2.2020, per cui già costituiva un titolo esecutivo sulla scorta del quale la ben avrebbe potuto ottenere Parte_1
il pignoramento e quindi procedere ai fini esecutivi.
Tanto rilevato va altresì considerato che a tutela del credito in esame la aveva del resto a Parte_1 disposizione una specifica tutela ( attualmente disciplinata dall'art. 473 bis 36 c.p.c.), prevista - quanto alla separazione -dall'art. 156 c. 6 c.c. il quale disponeva al 6° comma che «in caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato…” e - quanto al divorzio - dall'art 8 c.7 l..898/70 di analogo tenore pur non essendo previsto dallo stesso il pregresso inadempimento da parte dell'obbligato, risultando sufficiente il pericolo di inadempimento. Si tratta di un sequestro di tipo conservativo, privo di natura cautelare, che presuppone un credito già dichiarato, può essere richiesto anche dopo la pronuncia giudiziale ed ha soltanto funzione di garanzia dell'adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudice della separazione dei coniugi.
A quanto sopra deve aggiungersi che il sequestro conservativo di cui all'art. 671 c.pc, a norma dell'art.
686 cod. proc. civ., si converte automaticamente in pignoramento quando il creditore sequestrante ottenga "sentenza di condanna esecutiva", non potendosi pertanto prescindere dall'espletamento della azione di merito che comporti una condanna divenuta esecutiva e quindi, nella specie, dalla formazione di un nuovo titolo esecutivo.
Va a questo punto chiarito che la giurisprudenza della Suprema Corte non esclude che il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, possa procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli;
quanto sopra tuttavia trova i seguenti limiti: l'azione non si deve essere consumata, non deve essere violato il principio del "ne bis in idem", deve sussistere l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi deve essere un abuso del diritto o del processo ( cfr. Cass n. 21768/19 e n.24646/21 ).
Ebbene, nel caso di specie dal richiesto sequestro conservativo e dal successivo pignoramento, una volta ottenuto il relativo titolo esecutivo, la non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio Parte_1
concreto in quanto l'ulteriore titolo non avrebbe determinato alcuna ulteriore garanzia o tutela rispetto al primo titolo esecutivo che era già nella sua disponibilità.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui espresse l'appello in esame deve essere pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza della e si liquidano come da dispositivo a norma Parte_1
del DM n. 55\14, come aggiornato dal DM n. 37\18, in considerazione del valore della causa
(scaglione compreso fra euro 5.201,00 a 26.000,00) e delle questioni non particolarmente complesse trattate.
Va disattesa la richiesta di condanna della appellante ex art. 96 c.p.p., non ravvisandosi nella fattispecie in esame la sussistenza dei necessari presupposti.
Infine, trattandosi di appello introdotto in epoca successiva al 31.1.13, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228\12.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi