Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/06/2024, n. 962
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1018/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 1018 del Ruolo generale dell'anno
2023, promossa da:
CI ER (C.F. [...]), in proprio e quale rappresentante pro tempore della CI LI s.r.l. (P.IVA 01772760433), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Bernabei per procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
CONTRO
pagina 1 di 8 PROVINCIA di Macerata (C.F. 80001250432), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Gentili e Silvia Sopranzi per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 436 pronunciata in data 04.09.2023 dal Tribunale di Macerata
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Macerata n. 436/2023, pubblicata in data 13.09.2023, emessa all'esito del giudizio civile n. 629/2022 R.G., disattesa ogni contraria eccezione o deduzione, previo eventuale rinvio alla Corte Costituzionale, annullare l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 3207 dell'11.02.2022 emessa dalla Provincia di Macerata o, in via subordinata, ridurre l'entità della sanzione irrogata per le motivazioni dedotte nel ricorso di primo grado e rinnovate con il presente atto di appello. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di lite”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, rigettare l'appello promosso da PE UI, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della PE Metalli srl, in quanto inammissibile e comunque infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza RG n.436/2023 emessa nel procedimento civile R.G. n.629/2022 dal Tribunale di Macerata, pubblicata in data 13/09/2023 e notificata in data 20/11/2023. Con vittoria di spese di lite del secondo grado di giudizio oltre ad accessori di legge (nel caso di specie, oneri riflessi invece che Iva e Cap, trattandosi di patrocinio reso dall'avvocatura interna dell'ente).”
pagina 2 di 8 FATTI DI CAUSA
UI PE, in proprio e quale legale rappresentante della PE Metalli s.r.l., ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 150/2011 avverso
l'ordinanza-ingiunzione n. 3207, con cui in data 11.02.2022 il dirigente del settore
“Segreteria Affari Generali e SUA” della Provincia di Macerata gli ha ingiunto il pagamento della somma complessivamente pari ad euro 4.968,70, per aver omesso di indicare nei registri di carico e scarico dei rifiuti il nominativo della New
Ecologic s.r.l. quale commerciante e non soltanto quale trasportatore e per aver tenuto in modo incompleto il registro dei rifiuti anche pericolosi, secondo quanto riportato nel verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 37082 redatto dai Carabinieri del Reparto Forestale di Macerata in data 08.08.2017.
L'opponente ha lamentato la tardività della contestazione, l'eccessiva durata del procedimento, l'insussistenza dell'illecito contestato, la sussistenza della scriminante prevista dall'art. 258 ultimo comma del D. Lgs. 152/2006 e
l'eccessività della sanzione comminata.
Costituendosi in giudizio, la Provincia di Macerata ha ribadito la tempestività della contestazione (tenuto conto della complessità degli accertamenti svolti) e la legittimità della sanzione comminata.
Con sentenza pronunciata in data 04.09.2023 il Tribunale di Macerata ha infine rigettato l'opposizione, confermando l'ordinanza-ingiunzione.
Avverso tale decisione ha proposto appello il PE, ribadendo tutte le eccezioni e le contestazioni mosse nell'atto di opposizione.
Costituendosi anche nella presente fase, la Provincia ha contestato la fondatezza dell'appello, chiedendo la conferma della sentenza gravata.
All'esito delle note difensive scambiate dalle parti, infine, la causa è stata trattenuta in decisione in data 17.04.2024.
pagina 3 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, il PE censura la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 1018 del Ruolo generale dell'anno
2023, promossa da:
CI ER (C.F. [...]), in proprio e quale rappresentante pro tempore della CI LI s.r.l. (P.IVA 01772760433), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Bernabei per procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
CONTRO
pagina 1 di 8 PROVINCIA di Macerata (C.F. 80001250432), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Gentili e Silvia Sopranzi per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 436 pronunciata in data 04.09.2023 dal Tribunale di Macerata
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Macerata n. 436/2023, pubblicata in data 13.09.2023, emessa all'esito del giudizio civile n. 629/2022 R.G., disattesa ogni contraria eccezione o deduzione, previo eventuale rinvio alla Corte Costituzionale, annullare l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 3207 dell'11.02.2022 emessa dalla Provincia di Macerata o, in via subordinata, ridurre l'entità della sanzione irrogata per le motivazioni dedotte nel ricorso di primo grado e rinnovate con il presente atto di appello. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di lite”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, rigettare l'appello promosso da PE UI, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della PE Metalli srl, in quanto inammissibile e comunque infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza RG n.436/2023 emessa nel procedimento civile R.G. n.629/2022 dal Tribunale di Macerata, pubblicata in data 13/09/2023 e notificata in data 20/11/2023. Con vittoria di spese di lite del secondo grado di giudizio oltre ad accessori di legge (nel caso di specie, oneri riflessi invece che Iva e Cap, trattandosi di patrocinio reso dall'avvocatura interna dell'ente).”
pagina 2 di 8 FATTI DI CAUSA
UI PE, in proprio e quale legale rappresentante della PE Metalli s.r.l., ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 150/2011 avverso
l'ordinanza-ingiunzione n. 3207, con cui in data 11.02.2022 il dirigente del settore
“Segreteria Affari Generali e SUA” della Provincia di Macerata gli ha ingiunto il pagamento della somma complessivamente pari ad euro 4.968,70, per aver omesso di indicare nei registri di carico e scarico dei rifiuti il nominativo della New
Ecologic s.r.l. quale commerciante e non soltanto quale trasportatore e per aver tenuto in modo incompleto il registro dei rifiuti anche pericolosi, secondo quanto riportato nel verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 37082 redatto dai Carabinieri del Reparto Forestale di Macerata in data 08.08.2017.
L'opponente ha lamentato la tardività della contestazione, l'eccessiva durata del procedimento, l'insussistenza dell'illecito contestato, la sussistenza della scriminante prevista dall'art. 258 ultimo comma del D. Lgs. 152/2006 e
l'eccessività della sanzione comminata.
Costituendosi in giudizio, la Provincia di Macerata ha ribadito la tempestività della contestazione (tenuto conto della complessità degli accertamenti svolti) e la legittimità della sanzione comminata.
Con sentenza pronunciata in data 04.09.2023 il Tribunale di Macerata ha infine rigettato l'opposizione, confermando l'ordinanza-ingiunzione.
Avverso tale decisione ha proposto appello il PE, ribadendo tutte le eccezioni e le contestazioni mosse nell'atto di opposizione.
Costituendosi anche nella presente fase, la Provincia ha contestato la fondatezza dell'appello, chiedendo la conferma della sentenza gravata.
All'esito delle note difensive scambiate dalle parti, infine, la causa è stata trattenuta in decisione in data 17.04.2024.
pagina 3 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, il PE censura la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi