Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2024, n. 2502
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Testo completo
IN NOME DEL POPPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia di Impresa riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa RI Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. GI Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria di Impresa, n. 3273/2022, pubblicata il 31 marzo 2022, iscritto al n. 2029/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
NT RU (codice fiscale [...]), nato a [...] il [...] e rap- presentato e difeso dall'avv. Luisa NA (codice fiscal e [...])
- appellante -
E il FALLIMENTO DELLA CALZATURIFICIO CAMPANO ET OP (codice fiscale
03333140618), pendente innanzi al Tribunale di Napoli Nord col n. 76/2014, costituitosi in per- sona del suo Curatore pro tempore, avv. Raffaele Golluccio, in forza dell'autorizzazione rilascia- tagli dal Giudice delegato alla procedura concorsuale con decreto del 5 maggio 2022, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in forza del decreto dello stesso Giudice in data 9 marzo 2023,
e rappresentato e difeso dall'avv. NT Santonastaso (codice fiscale [...])
- appellato -
NONCHÉ
IU NA (codice fiscale [...]), nato a [...] il
27 settembre 1961 e residente in [...]
- appellato contumace -
E
NZ OP (codice fiscale [...]), nato a [...] il [...]
- appellato contumace -
N. 2029/2022 r.g.aa.cc. FR NT c. Fall. Calzaturifcio Campano Società Pag. 1 di 14 Cooperativa + 2
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. FATTO
I.1. Con la sentenza oggetto dell'appello in esame – proposto da NT FR con una citazione notificata a IU NA il 30 aprile 2022 ed al Curatore del fallimento della
Calzaturificio Campano Società Cooperativa ed a NZ NO il 2 maggio 2022 – il Tribu- nale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa – ha accolto la domanda formulata dal Curatore del predetto fallimento contro il FR, il NA e il OL tra il novembre del 2017 ed il giugno del 2018 e, per l'effetto, per quel che qui rileva, ha condannato tutti i con- venuti in solido a pagare alla TE attrice il complessivo importo di 1.855.700,00 €, oltre alla rivalutazione e agli interessi, ritenendo responsabili – il FR, quale amministratore di diritto dal 6 dicembre 2007 al 13 settembre 2010 e di fatto fino alla data del fallimento, il NA, quale amministratore di diritto dal 2 marzo 2010 al 7 dicembre 2012 e il NO, quale amministra- tore di diritto dal 13 settembre 2010 al 7 dicembre 2012 della suddetta società, dichiarata fallita il 1° settembre 2014 – di aver distratto o sottratto dal patrimonio sociale o disperso i cespiti che ne costituivano l'attivo alla data del 31 dicembre 2011, secondo quanto indicato nel bilancio dell'esercizio sociale coincidente con l'anno 2011, nonché a pagare allo Stato, in considera- zione dell'ammissione al patrocinio a spese di quest'ultimo della medesima TE attrice, le spese prenotate a debito e quelle relative ai «compensi del […] giudizio», ma ponendo definiti- vamente a carico di tutte le parti in solido le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio.
I.2.1. Con il suo appello, il FR, dopo aver evidenziato che l'intestazione della sen- tenza appellata è affetta da un errore materiale nella parte in cui indica come suo procuratore e difensore l'avv. Piergiorgio Mazzuoccolo, anziché l'avv. Luisa NA, ha denunciato, in sintesi, che il Giudice di primo grado:
1) ha errato nel ritenere valida la notificazione della citazione introduttiva del processo di primo grado eseguita nei suoi confronti il 25 maggio 2018 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e, di conseguenza, tardive la sua costituzione in giudizio e l'eccezione di prescrizione dell'azione contro di lui proposta dalla TE attrice da lui contestualmente formulata;
2) lo ha ritenuto amministratore di fatto della società fallita sulla base di un'erronea va- lutazione delle risultanze processuali, immotivatamente ignorando le conclusioni del consu- lente tecnico d'ufficio ed utilizzando le dichiarazioni rese da testimoni incapaci ed inattendibili;
3) ha illogicamente ed illegittimamente desunto il danno al patrimonio della società fal- lita a lui addebitato da un bilancio non idoneo a rappresentare la situazione patrimoniale di detta
N. 2029/2022 r.g.aa.cc. FR NT c. Fall. Calzaturifcio Campano Pag. 2 di 14 Società Cooperativa + 2
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
società al momento della dichiarazione del suo fallimento.
Per quel che ancora rileva, ha pertanto chiesto a questa Corte di voler «revocare/rifor- mare» la sentenza appellata e, per l'effetto, in accoglimento delle richieste da lui formulate nel corso del processo di primo grado:
«I. In via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto azionato. Nel merito respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, e non provata per l'effetto rigettare qualsiasi richiesta di risarcimento danni, ovvero ridurla nei termini del giusto;
II. In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, esclu- dere la responsabilità del Sig. FR perché estraneo ai fatti e per l'assenza di prova della configurabilità quale amministratore di fatto;
III. Con vittoria di spese, diritto ed onorari di causa, oltre IVA, cpa e 15% ex l.p.
Conseguentemente condannare alla restituzione dell'importo di € 2.000 anticipato dal sig. FR quale pagamento in acconto al ctu IO OR con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi».
I.2.2. La TE appellata, dal suo canto, non s'è opposta alla richiesta di correzione della sentenza appellata avanzata dal FR, ma ha obiettato che l'appello di quest'ultimo è inammissibile, siccome irrispettoso dell'art. 342 c.p.c. (evidentemente nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), e manifestamente infondato.
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie conclusioni.
II. DIRITTO
II.1. La richiesta di correzione dell'intestazione della sentenza appellata avanzata dal
FR nell'esporre i motivi del suo appello è, ad avviso di questa Corte, inammissibile.
Invero, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2004, che ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 287 c.p.c. limitatamente alle parole «contro le quali non sia stato proposto appello», tale articolo ora dispone che «[L]e sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pro- nunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo». Ciò che vale a dire che la competenza funzionale in ordine alla correzione delle omissioni o degli errori mate- riali o di calcolo delle sentenze e delle ordinanze non revocabili (ma, deve ritenersi, che il
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REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
medesimo discorso valga anche per i decreti non revocabili) spetta al giudice che ha pronun- ciato il provvedimento.
Pertanto, la suddetta richiesta del FR doveva – e ben può ancora – essere rivolta alla Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Napoli.
II.2. Al contrario poi di quanto sostenuto dalla TE appellata, l'appello del FR va giudicato nel suo complesso – e fatto salvo quanto si dirà appresso a proposito di alcuni pro- fili di quello che può essere considerato il suo secondo motivo – sostanzialmente rispettoso dell'art. 342 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
149, e nella specie applicabile ratione temporis), tenuto conto dell'interpretazione condivisibil- mente datane dalla Corte di Cassazione1, la sua lettura consentendo di desumere le critiche e le modifiche alla sentenza appellata specificamente mosse e, rispettivamente, chieste dall'ap- pellante.
II.3.1. Si può quindi passare all'esame del primo motivo dell'appello del FR, con il quale questi si duole che il primo Giudice abbia giudicato valida la notificazione della citazione introduttiva del processo di primo grado eseguita nei suoi confronti il 25 maggio 2018 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e, di conseguenza, tardive la sua costituzione in giudizio e l'eccezione di pre- scrizione dell'azione contro di lui proposta dalla TE attrice da lui formulata.
La doglianza è però palesemente infondata, giacché, sebbene il primo Giudice non lo abbia rilevato, il FR si costituì innanzi ad esso (col patrocinio dell'avv. Mazzuoccolo) il 6 dicembre 2018 affermando esplicitamente di essere stato convenuto in giudizio «con atto di citazione notificato in rinnovazione in data 25.05.2018» (v. la copia cartacea della sua comparsa di costituzione e risposta presente nel fascicolo cartaceo d'ufficio del processo di primo grado), senza sollevare alcuna contestazione in ordine alla validità della notificazione di tale atto, e per- ciò sanandone ex tunc qualsiasi eventuale nullità, né eccepire la prescrizione dell'azione contro di lui esercitata dalla TE attrice, da lui sollevata infatti per la prima volta con la sua com- parsa conclusionale del processo di primo grado (redatta dall'avv. NA, che, nel frattempo, aveva sostituito l'avv. Mazzuoccolo) e dunque di sicuro tardivamente.
II.3.2. Il FR poi – con quello che può essere considerato il secondo motivo del suo appello – assai confusamente, ma in definitiva comprensibilmente, sostiene, in buona
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REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
sostanza, che il Giudice di prime cure ha ritenuto provato che egli aveva
- dr.ssa RI Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. GI Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria di Impresa, n. 3273/2022, pubblicata il 31 marzo 2022, iscritto al n. 2029/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
NT RU (codice fiscale [...]), nato a [...] il [...] e rap- presentato e difeso dall'avv. Luisa NA (codice fiscal e [...])
- appellante -
E il FALLIMENTO DELLA CALZATURIFICIO CAMPANO ET OP (codice fiscale
03333140618), pendente innanzi al Tribunale di Napoli Nord col n. 76/2014, costituitosi in per- sona del suo Curatore pro tempore, avv. Raffaele Golluccio, in forza dell'autorizzazione rilascia- tagli dal Giudice delegato alla procedura concorsuale con decreto del 5 maggio 2022, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in forza del decreto dello stesso Giudice in data 9 marzo 2023,
e rappresentato e difeso dall'avv. NT Santonastaso (codice fiscale [...])
- appellato -
NONCHÉ
IU NA (codice fiscale [...]), nato a [...] il
27 settembre 1961 e residente in [...]
- appellato contumace -
E
NZ OP (codice fiscale [...]), nato a [...] il [...]
- appellato contumace -
N. 2029/2022 r.g.aa.cc. FR NT c. Fall. Calzaturifcio Campano Società Pag. 1 di 14 Cooperativa + 2
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. FATTO
I.1. Con la sentenza oggetto dell'appello in esame – proposto da NT FR con una citazione notificata a IU NA il 30 aprile 2022 ed al Curatore del fallimento della
Calzaturificio Campano Società Cooperativa ed a NZ NO il 2 maggio 2022 – il Tribu- nale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa – ha accolto la domanda formulata dal Curatore del predetto fallimento contro il FR, il NA e il OL tra il novembre del 2017 ed il giugno del 2018 e, per l'effetto, per quel che qui rileva, ha condannato tutti i con- venuti in solido a pagare alla TE attrice il complessivo importo di 1.855.700,00 €, oltre alla rivalutazione e agli interessi, ritenendo responsabili – il FR, quale amministratore di diritto dal 6 dicembre 2007 al 13 settembre 2010 e di fatto fino alla data del fallimento, il NA, quale amministratore di diritto dal 2 marzo 2010 al 7 dicembre 2012 e il NO, quale amministra- tore di diritto dal 13 settembre 2010 al 7 dicembre 2012 della suddetta società, dichiarata fallita il 1° settembre 2014 – di aver distratto o sottratto dal patrimonio sociale o disperso i cespiti che ne costituivano l'attivo alla data del 31 dicembre 2011, secondo quanto indicato nel bilancio dell'esercizio sociale coincidente con l'anno 2011, nonché a pagare allo Stato, in considera- zione dell'ammissione al patrocinio a spese di quest'ultimo della medesima TE attrice, le spese prenotate a debito e quelle relative ai «compensi del […] giudizio», ma ponendo definiti- vamente a carico di tutte le parti in solido le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio.
I.2.1. Con il suo appello, il FR, dopo aver evidenziato che l'intestazione della sen- tenza appellata è affetta da un errore materiale nella parte in cui indica come suo procuratore e difensore l'avv. Piergiorgio Mazzuoccolo, anziché l'avv. Luisa NA, ha denunciato, in sintesi, che il Giudice di primo grado:
1) ha errato nel ritenere valida la notificazione della citazione introduttiva del processo di primo grado eseguita nei suoi confronti il 25 maggio 2018 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e, di conseguenza, tardive la sua costituzione in giudizio e l'eccezione di prescrizione dell'azione contro di lui proposta dalla TE attrice da lui contestualmente formulata;
2) lo ha ritenuto amministratore di fatto della società fallita sulla base di un'erronea va- lutazione delle risultanze processuali, immotivatamente ignorando le conclusioni del consu- lente tecnico d'ufficio ed utilizzando le dichiarazioni rese da testimoni incapaci ed inattendibili;
3) ha illogicamente ed illegittimamente desunto il danno al patrimonio della società fal- lita a lui addebitato da un bilancio non idoneo a rappresentare la situazione patrimoniale di detta
N. 2029/2022 r.g.aa.cc. FR NT c. Fall. Calzaturifcio Campano Pag. 2 di 14 Società Cooperativa + 2
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
società al momento della dichiarazione del suo fallimento.
Per quel che ancora rileva, ha pertanto chiesto a questa Corte di voler «revocare/rifor- mare» la sentenza appellata e, per l'effetto, in accoglimento delle richieste da lui formulate nel corso del processo di primo grado:
«I. In via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto azionato. Nel merito respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, e non provata per l'effetto rigettare qualsiasi richiesta di risarcimento danni, ovvero ridurla nei termini del giusto;
II. In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, esclu- dere la responsabilità del Sig. FR perché estraneo ai fatti e per l'assenza di prova della configurabilità quale amministratore di fatto;
III. Con vittoria di spese, diritto ed onorari di causa, oltre IVA, cpa e 15% ex l.p.
Conseguentemente condannare alla restituzione dell'importo di € 2.000 anticipato dal sig. FR quale pagamento in acconto al ctu IO OR con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi».
I.2.2. La TE appellata, dal suo canto, non s'è opposta alla richiesta di correzione della sentenza appellata avanzata dal FR, ma ha obiettato che l'appello di quest'ultimo è inammissibile, siccome irrispettoso dell'art. 342 c.p.c. (evidentemente nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), e manifestamente infondato.
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie conclusioni.
II. DIRITTO
II.1. La richiesta di correzione dell'intestazione della sentenza appellata avanzata dal
FR nell'esporre i motivi del suo appello è, ad avviso di questa Corte, inammissibile.
Invero, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2004, che ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 287 c.p.c. limitatamente alle parole «contro le quali non sia stato proposto appello», tale articolo ora dispone che «[L]e sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pro- nunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo». Ciò che vale a dire che la competenza funzionale in ordine alla correzione delle omissioni o degli errori mate- riali o di calcolo delle sentenze e delle ordinanze non revocabili (ma, deve ritenersi, che il
N. 2029/2022 r.g.aa.cc. FR NT c. Fall. Calzaturifcio Campano Pag. 3 di 14 Società Cooperativa + 2
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
medesimo discorso valga anche per i decreti non revocabili) spetta al giudice che ha pronun- ciato il provvedimento.
Pertanto, la suddetta richiesta del FR doveva – e ben può ancora – essere rivolta alla Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Napoli.
II.2. Al contrario poi di quanto sostenuto dalla TE appellata, l'appello del FR va giudicato nel suo complesso – e fatto salvo quanto si dirà appresso a proposito di alcuni pro- fili di quello che può essere considerato il suo secondo motivo – sostanzialmente rispettoso dell'art. 342 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
149, e nella specie applicabile ratione temporis), tenuto conto dell'interpretazione condivisibil- mente datane dalla Corte di Cassazione1, la sua lettura consentendo di desumere le critiche e le modifiche alla sentenza appellata specificamente mosse e, rispettivamente, chieste dall'ap- pellante.
II.3.1. Si può quindi passare all'esame del primo motivo dell'appello del FR, con il quale questi si duole che il primo Giudice abbia giudicato valida la notificazione della citazione introduttiva del processo di primo grado eseguita nei suoi confronti il 25 maggio 2018 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e, di conseguenza, tardive la sua costituzione in giudizio e l'eccezione di pre- scrizione dell'azione contro di lui proposta dalla TE attrice da lui formulata.
La doglianza è però palesemente infondata, giacché, sebbene il primo Giudice non lo abbia rilevato, il FR si costituì innanzi ad esso (col patrocinio dell'avv. Mazzuoccolo) il 6 dicembre 2018 affermando esplicitamente di essere stato convenuto in giudizio «con atto di citazione notificato in rinnovazione in data 25.05.2018» (v. la copia cartacea della sua comparsa di costituzione e risposta presente nel fascicolo cartaceo d'ufficio del processo di primo grado), senza sollevare alcuna contestazione in ordine alla validità della notificazione di tale atto, e per- ciò sanandone ex tunc qualsiasi eventuale nullità, né eccepire la prescrizione dell'azione contro di lui esercitata dalla TE attrice, da lui sollevata infatti per la prima volta con la sua com- parsa conclusionale del processo di primo grado (redatta dall'avv. NA, che, nel frattempo, aveva sostituito l'avv. Mazzuoccolo) e dunque di sicuro tardivamente.
II.3.2. Il FR poi – con quello che può essere considerato il secondo motivo del suo appello – assai confusamente, ma in definitiva comprensibilmente, sostiene, in buona
N. 2029/2022 r.g.aa.cc. FR NT c. Fall. Calzaturifcio Campano Pag. 4 di 14 Società Cooperativa + 2
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
sostanza, che il Giudice di prime cure ha ritenuto provato che egli aveva
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