Corte d'Appello Messina, sentenza 26/11/2024, n. 828

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 26/11/2024, n. 828
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 828
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente rel.
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott. F. Conti Consigliere
in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 12 novembre 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 471/2023 r.g. vertente tra:
CA MO NI, c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Longo ………………………………………………………….……………..……APPELLANTE
Contro
COMUNE DI BARCELLONA P.G., c.f. 00084640838, in persona del sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Correnti …………. …………………..APPELLATO
OGGETTO: ricorso in riassunzione a seguito della sentenza n. 392/2023 emessa dalla
Corte di Cassazione e pubblicata in data 7 aprile 2023.
1


SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUS IONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 6 luglio 2023 VO CO NN riassumeva il presente giudizio, a seguito della pronunzia n. 392/2023 della Corte di Cassazione che, accogliendo i due motivi di ricorso proposti dal VO, rimetteva a questo collegio la decisione circa le ragioni accolte e anche in relazione alle spese del giudizio di
Cassazione.
Con il ricorso di primo grado VO CO NN, premetteva:
- di avere prestato attività lavorativa nell'ambito dei “lavori socialmente utili”, essendo stato assunto con tale forma contrattuale ex L.R. 11 marzo 1988 n. 67 presso il Comune di Pagliara nel periodo dal 21 luglio 1989 al 4 novembre 1996 e presso il Comune di
Barcellona P.G. del 5 novembre 1996 al 2 dicembre 2001 e che, in immediata successione, aveva stipulato con il Comune un contratto di diritto privato a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) della durata di un anno, ai sensi della L.R. 21 dicembre 1995
n. 85, con inquadramento e mansioni corrispondenti alla categoria C, posizione economica
C1, variamente prorogato fino al dicembre 2006 e, con deliberazione di G.M. n. 542 del
28 dicembre 2006 adeguato a 24 ore settimanali e infine ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2011;

-lamentava, dunque, l'illegittimità del termine di volta in volta apposto a ciascun contratto e alle relative proroghe in assenza di ragioni oggettive giustificative, essendosi invero concretizzato un utilizzo abusivo del contratto a termine per colmare carenze strutturali dell'amministrazione.
Ancora esponeva:
- di avere invano avanzato richiesta di stabilizzazione definitiva ai sensi della L. n.
296/2006 (art.1 comma 519
) e dell'art. 3 commi 90 e 94 della L. n. 244/2007;

2
- che durante il rapporto lavorativo a 18 ore (anni 2001/2006) aveva percepito un trattamento retributivo inferiore rispetto al dovuto ed allegava i relativi conteggi e le buste paga, unitamente ai cedolini paga degli anni dal 2007 al 2010;

chiedeva la declaratoria di nullità del termine apposto sin dal primo contratto di lavoro per violazione degli artt. 1 e 4 del D. Lgs.vo n. 368/2001 e, per violazione dei termini fissati dal comma 4 bis dell'art. 5 del medesimo D. Lgs.vo e del riconoscimento del suo diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro mediante stabilizzazione a tempo indeterminato, nonché il risarcimento del danno da mancata realizzazione professionale, perdita di chances, violazione del divieto di discriminazione rispetto a impiegati con contratto a tempo indeterminato di pari qualifica nonché ex art. 2043 e per abusivo ricorso al contratto a termine, oltre al riconoscimento delle già dette differenze retributive (quantificate in € 4266,56) e di quelle scaturenti dalla progressione economica orizzontale, dagli scatti retributivi commisurati all'anzianità, nonché la corresponsione dell'indennità di responsabilità avendo svolto mansioni di Capo Servizio presso l'Ufficio del Difensore Civico senza aver mai partecipato a premi PEG e PEO.
Chiedeva, altresì, che a partire dall'adeguamento a 24 ore settimanali (anno 2007) gli venissero riconosciuti i medesimi incrementi retributivi. Infine chiedeva l'adeguamento contributivo parametrato al trattamento economico spettante.
Nella costituzione di controparte le domande venivano disattese, con sentenza del
Tribunale di Barcellona P.G. n. 384/2013 depositata in data 26 marzo 2013, ritenendo il primo giudice l'inapplicabilità della disciplina limitativa del contratto a termine prevista dal D. Lgs.vo 368/2001, in ragione della specialità inerente al rapporto intercorso con la pubblica amministrazione, di natura assistenziale. Il primo giudice compensava tra le parti le spese di lite. Tale decisione veniva solo in parte riformata in sede di gravame dalla CdA di Messina con sentenza n. 1339/2016 pubblicata in data 18 gennaio 2017, mediante il riconoscimento dell'importo di € 4266,56 con interessi legali
e con condanna per entrambi i gradi di lite del Comune di Barcellona P.G. al pagamento di metà delle spese di lite, compensando la quota residua. 3
A seguito di ricorso per Cassazione proposto dal VO si costituiva il Comune di
Barcellona P.G. e i giudici di legittimità accoglievano i due motivi proposti. Riassumeva il giudizio innanzi a questa Corte VO CO NN in data 6 luglio 2023.
Nel presente giudizio di rinvio si costituiva il Comune di Barcellona P.G. avversando i motivi di ricorso.
La causa veniva istruita in quanto necessario al fine di compiere le indagini demandate dai giudice remittenti.
Sulle note depositate da ambo le parti la causa, alla scadenza del termine da ultimo assegnato ex art. 127 ter c.p.c. è stata posta in riserva e infine decisa con la presente pronunzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso per Cassazione proposti da VO CO NN e accolti in sede di legittimità sono i seguenti:
1) violazione dell'art. 115 c.p.c. in connessione con la direttiva 28 giugno 1999 n.
1999/70/CE del Consiglio, del D. Lgs.vo n. 368/2001, dell'art. 36 del D. Lgs.vo n.
165/2001, degli art.li 1 e 2 del D. Lgs.vo n. 468/1997 e dell'art. 2 del D. Lgs.vo n.
81/2000 sussistendo discrasia fra la tipologia contrattuale utilizzata sin dall'assunzione del 2001 e quella di diritto comune in quanto, oltre ad essere stato impiegato in mansioni identiche a quelle dei lavoratori comparabili a tempo indeterminato di ruolo presso l'ente convenuto, gli atti di assunzione e le successive proroghe non contenevano alcun richiamo a presunti progetti di lavori socialmente utili;

2) violazione della direttiva 28 giugno 1999 n. 1999/70/CE, del D. Lgs.vo n. 368/2001 e del D. Lgs.vo n. 165/2001 in connessione con lo Statuto della regione siciliana;
violazione dell'art. 5 della L.R. n. 24/2010 dal momento che, attesa la prevalenza della disciplina nazionale e di quella europea rispetto alla normativa regionale, quest'ultima non avrebbe potuto prevedere l'esclusione della disciplina di cui al D. Lgs.vo n. 368/2001 e neppure
4
assumerebbe rilievo dirimente l'art. 77 comma 2 della L.R. n. 24/2010 dal momento che
l'articolo 5, richiamando l'articolo 36 del D. Lgs.vo n. 165/2001 e il D. Lgs.vo n. 368 del
2001 in materia di lavoro flessibile, avrebbe determinato l'abrogazione del citato art.
77.
Detti motivi di censura venivano accolti ed esaminati congiuntamente dalla Corte di
Cassazione.
I giudici di legittimità muovevano le mosse dalla pronunzia della CdA di Messina che riteneva la normativa regionale univocamente volta a disciplinare attività mutualistiche assistenziali escludendo, nella fattispecie, che l'utilizzo nelle attività di cui all'art. 3 del
D. Lgs.vo n. 81/2000
desse luogo all'instaurazione di rapporti di lavoro di natura subordinata, ed escludendo conseguentemente l'applicazione del D. Lgs.vo n. 368 del
2001 e, a fortiori, della direttiva 1999/70 CE e che, procedendo a esaminare la normativa statale in materia di LSU e la disciplina regionale in materia, evidenziava come già in origine l'articolo 17 del D. Lgs.vo 468/1997 aveva previsto l'utilizzo diretto da parte delle amministrazioni pubbliche di lavoratori socialmente utili, precisando poi il D. Lgs.vo n. 81 del 2000, applicabile agli LSU che avessero effettivamente maturato
12 mesi di permanenza in tali attività nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999, che comunque l'utilizzo in dette attività non determina l'instaurazione di un rapporto lavorativo.
I giudici di legittimità procedevano alla disamina, anzitutto, della normativa statale in materia, a partire dal D.Lgs. 468/1997 il cui art. 7 prevedeva l'utilizzo diretto da parte delle amministrazioni pubbliche di lavoratori socialmente utili, poi in parte abrogato dal
D.Lgs. n. 81/2000 che comunque ribadiva come l'utilizzo nelle attività socialmente utili non determini l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, infine, del
del D. Lgs.vo 150 del 2015 (successivo alle vicende in esame) il cui art. 26 che, allo scopo di permettere il mantenimento dello sviluppo delle competenze acquisite dai lavoratori,
5
prevedeva l'impiego diretto dei medesimi, titolari di strumenti di sostegno al reddito, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche.
I giudici di legittimità passavano, infine, in rassegna la giurisprudenza di legittimità in materia di occupazione temporanea in lavori socialmente utili, univocamente diretta a confermare l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato stante la matrice assistenziale caratterizzante i rapporti, diretti alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione lavorativa, semprechè si accerti che la prestazione venga svolta in conformità al progetto per la cui attuazione si instaura il rapporto (con richiamo a Corte di Cassazione n. 6155/2018).
Procedevano i giudici di legittimità al vaglio degli interventi normativi assunti in ambito regionale, volti a disciplinare i contratti stipulati dagli enti locali con i soggetti provenienti dal bacino LSU e precisamente:
-l'art. 12 della L.R. n. 85/1995 a norma del quale era possibile l'utilizzo, con contratti di diritto privato a tempo determinato
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