Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 4

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IA Invitto - Presidente est.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Dott. Pietro Merlo - Consigliere Aus.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 900 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
RO RE (c.f. [...]) e LL SE (c.f.
[...]), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Galluccio Mezio, giusta mandato in calce all'atto di citazione di primo grado, ed elettivamente domiciliati in Lecce alla P.zza Mazzini n. 72
appellanti
e
COOPERATIVA “SAN FEDELE A R.L.” (P.I. 02542070756), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Franco Orlando, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nardò alla Via G. Verdi n. 26
nonché
IS RA (c.f. BLLGZL68A47LO740Y), rappresentata e difesa dall'Avv. Franco
Orlando, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nardò alla Via G.
Verdi n. 26
1 appellate
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati
e da note scritte depositare in sostituzione dell'udienza collegiale del 03.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
**********
MOTIVAZIONE
Con sentenza n. 2746/2023, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 12 ottobre 2023, il Tribunale di Lecce, decidendo sulla opposizione proposta dai coniugi RR DR e CE RA avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 3161/17, emesso il 13/14.11.2017, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Invero, la società Cooperativa San Fedele aveva adito il Tribunale di Lecce con ricorso per decreto ingiuntivo del 14.09.2017 perché ingiungesse a RR DR e CE RA il pagamento della somma di € 5.804,05, quale credito vantato per la fornitura dell'addobbo floreale per il matrimonio dei coniugi, come risultante dalle fatture n. 218 e 2019 del 26.05.2017, allegate al ricorso.
Con citazione notificata il 25.01.2018 gli ingiunti proponevano opposizione innanzi al Tribunale di Lecce, eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva della Cooperativa San Fedele a r.l., in quanto per gli addobbi floreali del proprio matrimonio, celebrato il 19 maggio 2017, si erano rivolti alla
“Service Fiori nel Salento” di EL LL, con sede in Taviano alla via Padula Chianca, 20. In particolare, assumevano i coniugi di aver concluso un rapporto contrattuale di fornitura floreale con
EL LL, la quale si era sempre presentata quale titolare della ditta “Service Fiori nel Salento”, senza mai spendere il nome della Cooperativa San Fedele a r.l. o di altra persona fisica o giuridica, tant'è che anche il preventivo ricevuto menzionava unicamente il nome della ditta. Deducevano di aver concordato con la EL non solo gli addobbi da realizzare nella chiesa prescelta, ma di aver anche pattuito che il costo complessivo non sarebbe stato superiore ad € 2.500,00. Aggiungevano che il progetto di addobbo della chiesa prevedeva la predisposizione di una cascata di fiori dall'alto agganciati al controsoffitto e che la EL, dopo aver effettuato due sopraluoghi al fine di verificare la fattibilità dell'opera, aveva garantito la solidità della struttura in relazione al peso dei fiori che avrebbe dovuto montare. Riferivano di aver corrisposto, prima di dar corso ai lavori, su richiesta della EL, dapprima la somma di € 400,00, in data 14.01.2017, e successivamente, il 04.05.2017, quella di € 600,00, a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute, come da ricevute rilasciate e sottoscritte dalla EL, cui non seguivano le dovute fatture. Asserivano che in data 18.05.2017, mezz'ora dopo il completamento dei
2
lavori, tutti eseguiti sotto la direzione della EL, mentre in chiesa si trovavano otto persone, ossia
AG CE, OL TO, LU DI, RI IA AL e IA IN, intente a pulire in vista della cerimonia prevista per il giorno seguente, si verificava l'improvviso cedimento del controsoffitto della chiesa cui erano state agganciate le spugne imbevute di acqua e alle stesse i fiori, che travolgeva tutti i presenti e distruggeva interamente il controsoffitto e le lampade che illuminavano la chiesa. Il crollo, determinato dall'erronea valutazione effettuata dalla EL e dall'incauta installazione su un soffitto non idoneo, aveva determinato la inutilizzabilità degli addobbi, nonché della chiesa per il matrimonio, poi celebrato nel ristorante. Benché la EL si fosse inizialmente assunta la responsabilità dell'occorso, impegnandosi a ripristinare la situazione nel minor tempo possibile, gli sposi si sobbarcavano le spese necessarie per il ripristino del luogo di culto, con un danno pari a € 5.319,20, di cui € 4.587,20 per il rifacimento del controsoffitto e 732,00 per le necessarie riparazioni all'impianto elettrico, stante il successivo rifiuto della EL a farvi fronte. Sul presupposto che non vi fosse alcuna prova sia in relazione all'an che al quantum della domanda monitoria, proposta solo sulla base di due fatture unilateralmente formate dalla sconosciuta Cooperativa San Fedele a r.l., mai consegnate o spedite agli opponenti, i coniugi chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, ove si fosse ritenuto che il contratto fosse intercorso con Cooperativa San Fedele a r.l., eccepivano il grave inadempimento di quest'ultima con riguardo alle obbligazioni assunte;
in via riconvenzionale, chiedevano la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e la condanna della Cooperativa San Fedele a r.l. alla restituzione delle somme versate, pari a € 1.000,00, oltre al risarcimento del danno per € 5.319,20, corrispondenti alle somme necessarie alle riparazioni della chiesa, nonché la somma di € 10.000,00 per danno patrimoniale e non patrimoniale relativo sia alle lesioni subite dalla CE sia al danno non patrimoniale conseguente alla impossibilità di celebrare il matrimonio nelle modalità prestabilite.
Chiedevano comunque di essere autorizzati a chiamare in causa EL LL, in proprio o quale titolare della ditta Service Fiori nel Salento, con funzione di garanzia.
Ritualmente costituita, la Cooperativa San Fedele a r.l. contestava le avverse censure, declinando ogni addebito in punto di responsabilità. Deduceva che la Cooperativa gestiva l'attività di fornitura e allestimento floreale per matrimoni e cerimonie utilizzando il marchio “Service Fiori nel Salento”, dotato della medesima partita IVA e della medesima sede legale dell'opposta. Di tanto erano stati resi edotti gli opponenti, tanto che la richiesta di risarcimento danni avanzata dal procuratore dei coniugi era stata riscontrata dall'Avv. Orlando, quale legale della Cooperativa San Fedele a r.l., proprietaria del marchio.
Aggiungeva di aver regolarmente adempiuto la propria obbligazione, limitandosi alla fornitura e all'allestimento dell'addobbo floreale, così come richiesto dai committenti, senza occuparsi della struttura, cielo appeso, ove gli stessi avevano richiesto che avvenisse l'allocazione dell'addobbo stesso e di aver emesso regolarmente le dovute fatture. Escludeva qualsiasi tipo di responsabilità, tenuto conto che
l'intero progetto di addobbo della chiesa era stato interamente pensato e deciso dagli sposi, tanto che gli
3
stessi avevano provveduto non soltanto all'acquisto del materiale necessario alla realizzazione del progetto stesso, come la rete metallica da inserire nel controsoffitto, le fascette da elettricista necessarie per agganciare la suddetta rete ai listelli di legno come sostegno per le spugne in cui inserire i fiori, ma anche alla preparazione del controsoffitto. Chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiunto opposto, nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio anche EL LL, eccependo il difetto della propria legittimazione passiva e chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
Il Tribunale, con ordinanza del 17 gennaio 2019, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito dell'attività istruttoria, espletata mediante interrogatorio formale, prova testimoniale e produzione documentale, il giudice di prime cure disattendeva, in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Cooperativa San Fedele a r.l., sollevata dagli opponenti, ritenendo la società opposta legittimata all'intimazione di pagamento, in quanto la “Service Fiori nel Salento” non poteva considerarsi un soggetto giuridico autonomo e indipendente rispetto alla società opposta, trattandosi del marchio attraverso il quale la Cooperativa svolgeva l'attività di fornitura ed allestimento floreale per matrimoni e cerimonie, tanto che era priva di una propria Partita IVA, che coincideva infatti con quella della Cooperativa, così come unica era anche la sede legale dell'azienda. Di tale sovrapposizione erano ben consapevoli i coniugi, giacché la richiesta di risarcimento del danno del 28.06.2017, inviata dall'Avv.
Spennato, loro procuratore, alla “Service Fiori Del Salento”, era stata riscontrata dall'Avv. Orlando, in nome e per conto della Cooperativa San Fedele. Conseguentemente, ritenuta la Cooperativa San Fedele legittimata alla instaurazione del procedimento monitorio, il Tribunale accoglieva, invece, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di EL LL, sollevata dalla terza chiamata in causa.
Nel merito, il primo giudice rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, avendo la Cooperativa dimostrato con le fatture e la documentazione in atti la fondatezza della propria pretesa, perché la tesi degli opponenti non trovava riscontro nel compendio probatorio agli atti, laddove invece la domanda risarcitoria degli opponenti era disattesa perché non provata, reputando il Tribunale reputava inattendibili tutti i testi escussi per parte opponente (RU NA IA, RU IO, TO OL,
CE AG e DI TT)
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi