Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/05/2024, n. 315
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Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr. ssa Barbara Fatale Consigliera
3. Dr. Sante Umberto Pedulla' G.O.A.
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa iscritta al n.923 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2022 e vertente
Tra
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, con gli avv.ti CARNOVALE
MARIAGRAZIA,MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO
appellante
E
LL TA, con gli avv.ti LL PASQUALINO e CRITELLI
ANNAMARIA,
appellata
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n.
267/2022, pubblicata in data 29/03/2022;
lavoratori part-time, calcolo anzianità contributiva utile per il conseguimento di prestazioni previdenziali.
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1.LL AN, ottenuto decreto di omologazione del requisito sanitario (all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo) ai fini dell'assegno ordinario
d'invalidità e stante l'inerzia dell'INPS, si è rivolta al Giudice del Lavoro di Crotone affinchè accertasse il suo diritto ai ratei a decorrere dal 19.10.2018 e condannasse
l'Istituto all'erogazione delle somme dovute , quantificate in €. 12.000.
2.L'INPS ha resistito alla domanda, deducendo che la LL non era in possesso del requisito contributivo previsto dall'art. 4 della l. 12.6.1984 n. 222, potendo far valere solo novantanove settimane nel quinquennio anteriore alla data di presentazione della domanda amministrativa del 19.10.2028 per avere lavorato sulla base di contratto part time.
3.Il Tribunale ha accolto il ricorso perché:
-dall'estratto contributivo prodotto dalla ricorrente risulta il versamento di 52 contributi settimanali sia nell'anno 2014 che nel 2015 e 2016, mentre 48 nel 2017 (4 di malattia) e ulteriori 52 contributi nel 2018, con conseguente superamento del requisito di 156 contributi settimanali nel quinquennio antecedente alla data della domanda amministrativa (19.10.2018);
-è irrilevante l'estratto conto analitico prodotto dall'Istituto in cui risulta un numero inferiore di contributi utili per il diritto rispetto a quelli accreditati, trattandosi di documento formato dalla stessa parte che intende avvalersene…... Invero, a fronte della generica allegazione di entrambe le parti e della prova fornita dal ricorrente, incombeva sull'Inps l'onere di allegare i fatti impeditivi del requisito contributivo>.
4.L'INPS ha appellato tale sentenza e ne ha chiesto la riforma, deducendo che:
-l'art. 7, comma 1, del d.l. 12.9.1983 n. 463, convertito nella l. 11.11.1983 n. 638, regola il sistema di calcolo dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni previdenziali nel settore del lavoro a tempo parziale;
-detto articolo prevede che numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso