Corte d'Appello Milano, sentenza 01/08/2024, n. 556
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Testo completo
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 882/2023
La Corte D'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. RO Vignati Presidente
Dott.ssa SE Sommariva Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Porcelli) n. 1253/2023, promossa da
LI MO PE, LV UC, SA RI GA, IA PA, AR FR TI, PA AV, TA IN HN, EM SO, RO LO, LV FE, CO IN, LO AN ZZ, AL TE, IA VE, AN ON, OR PO, NA DU, IL LC, ZI NO, RA IG, NA RI AT, RD OL, LF LO VA, RT MI, HE SS, AR RA, UI VI, RA ZA, EN RD, NO OZ, SE NI, EA RI, IE AN RT GR, MA AT ET, ON LL, US CL RI RG, AR KO, LL RI, PA AR, US GR, ED CR, AN De IS, KA AL AN, ON MA, AN BE rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Marziale e Patrizia Totaro, presso il cui studio in Napoli, via Cesario Console n. 3, sono elettivamente domiciliati,
- APPELLANTI PRINCIPALI - contro
Italia SP ER s.p.a. rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco ARzza, Domenico De Feo e Massimo Luciani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Massimo Failla, in Milano, piazza Diaz n. 6,
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE -
LI SA s.p.a. in amministrazione straordinaria rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bellomo, presso il cui studio in Roma, via Luigi
Giuseppe Faravelli n. 22, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellanti principali: “parte appellante, nel reiterare le eccezioni e difese nonché nel reiterare le istanze istruttorie tutte proposte nel ricorso introduttivo in Tribunale, CONCLUDE affinchè l'On.le Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro voglia fissare con decreto l'udienza di trattazione del giudizio con termine per la notifica alle società appellate di copia del ricorso e del decreto e all'esito, espletate le attività istruttorie ritenute necessarie e rilevanti, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro n°1253, pubblicata il 5 giugno 2023, in giudizio Rg. n°5068/2022, non notificata, voglia accogliere integralmente le domande proposte dai lavoratori già ricorrenti ed ora appellanti, come individuati in intestazione del presente atto, nelle conclusioni del ricorso introduttivo di giudizio in primo grado che sono state trascritte integralmente in precedenza nel presente atto.
Vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio con attribuzione agli scriventi difensori anticipatari”.
Appellata e appellante incidentale Italia SP ER s.p.a.: “Voglia codesta Ecc.ma
Corte di Appello di Milano, Sezione lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) in via principale, rigettare il ricorso in appello ex adverso proposto, in quanto inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto e, per
l'effetto, confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza appellata;
b) in via incidentale condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione avversaria, in accoglimento totale e/o parziale dei motivi formulati da IT S.p.A. avverso la sentenza, rigettare le domande tutte proposte dagli appellanti nel ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. introduttivo del primo grado del presente giudizio;
c) in ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
Appellata LI SA s.p.a. in amministrazione straordinaria: “A) Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, rigettare il ricorso in appello proposto da MO PE e dagli altri litisconsorti in quanto inammissibile e, comunque, infondato, e confermare la sentenza n. 1253/2023 del Tribunale di Mi-lano.
In ogni caso respingere integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo pag. 2/41
del giudizio, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e, comunque, carenti di prova.
B) Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 5 giugno 2023, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 5068/2022 promossa da
LI MO PE, CO TI, LV UC, SA RI GA, IA PA,
AR FR TI, PA AV, TA IN HN, EM SO, RO LO, LV FE, CO IN, LO AN ZZ, AL TE, IA
VE, AN ON, OR PO, NA DU, IL LC, ZI
NO, RA IG, NA RI AT, RD OL, LF LO
VA, RT MI, HE SS, AR RA, UI VI, RA
ZA, EN RD, NO OZ, SE NI, EA RI, IE AN RT GR, MA AT ET, ON LL, US
CL RI RG, AR KO, LL RI, PA AR, US
GR, ED CR, AN De IS, KA AL AN, ON
MA, AN BE
contro
Italia SP ER s.p.a. (di seguito, per brevità,
“IT”), nonché
contro
LI SA s.p.a. in amministrazione straordinaria, ha respinto le domande dei ricorrenti, compensando integralmente tra le parti le spese di lite. Nel ricorso introduttivo del giudizio i lavoratori, premesso di essere dipendenti di LI SA s.p.a. in amministrazione straordinaria con contratti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e mansioni di comandante, pilota e assistente di volo con adibizione al ramo “aviation”, hanno agito al fine di far accertare l'intervenuta cessione, con decorrenza dal 15 ottobre 2021, del ramo di azienda “aviation” da LI SA ad IT, con applicazione dell'art. 2112 c.c. ai rapporti di lavoro.
Hanno chiesto, previo e se del caso rimessione alla Corte Costituzionale e/o alla
Corte di Giustizia e previo, se del caso, accertamento e declaratoria incidentale di nullità anche parziale degli accordi sindacali del 2 dicembre 2021, di accertare e dichiarare che la cessione del complesso aziendale di LI SA ovvero nel caso del settore produttivo
“Volo” (denominato dalle società “acquisizione asset Aviation”) avvenuta con decorrenza dal 15 ottobre 2021 tra le due società resistenti, è qualificabile come cessione di azienda o di ramo d'azienda ed è sottoposta alla disciplina dell'art. 2112 c.c..
Hanno chiesto, altresì, l'accertamento del proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di IT, a parità di condizioni economiche e normative già godute alle dipendenze di LI SA in amministrazione straordinaria, e ciò a decorrere dal 15 ottobre 2021, con conseguente condanna di IT al rispristino del rapporto di lavoro con i ricorrenti, a riceverne la prestazione lavorativa, con attribuzione di inquadramento e profili professionali già posseduti presso LI – SA in a.s., con pag. 3/41
applicazione integrale delle previsioni del CCNL per il trasporto aereo e con conseguente condanna di IT al pagamento delle retribuzioni ovvero del risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 15 ottobre 2021 all'emananda sentenza o alla data di materiale ripristino del rapporto, sulla base retributiva percepita da ciascun ricorrente o
a ciascun ricorrente dovuta, alla data della cessione, oltre alla regolarizzazione previdenziale delle proprie posizioni lavorative. In via subordinata, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'avvenuta violazione di norme e principi di rango costituzionale e comunitario in relazione al reclutamento del personale da parte di IT, con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del danno da perdita di chance ragguagliato alle retribuzioni maturate dal 15 ottobre 2021 fino alla data dell'emananda sentenza, nonché del danno non patrimoniale alla professionalità, alla immagine, alla vita di relazione sociale e lavorativa, alla personalità morale, quantificato nell'importo di € 100.000,00 a favore di ciascun ricorrente o nella diversa somma ritenuta dal Tribunale in via equitativa.
Entrambe le società convenute si sono costituite nel giudizio di primo grado, contestando la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie e concludendo per il loro rigetto.
Il Tribunale, dato atto preliminarmente della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di regolarizzazione contributiva;
richiamata la normativa di riferimento e ricostruiti i passaggi essenziali della complessa vicenda in fatto, ha ritenuto l'irrilevanza, ai fini di causa, della Decisione della Commissione Europea del 10 settembre 2021, escludendo che essa rivesta portata vincolante nel presente giudizio, in quanto il carattere vincolante della Decisione riguarda il contenuto della stessa (attinente esclusivamente alla materia degli aiuti di Stato) e non i presupposti di fatto posti a suo fondamento. Ha altresì osservato che la Commissione si è pronunciata sulla discontinuità economica e non sulla configurabilità di un trasferimento d'azienda e che si tratta di valutazioni tra loro distinte e diverse. Richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale anche europeo di riferimento, ha poi escluso di poter ravvisare, nella fattispecie, un trasferimento di ramo di azienda.
Ha osservato, in particolare, che nel caso di specie manca, tra i fattori acquisiti da IT, il nesso funzionale di interdipendenza e complementarità che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, costituisce l'elemento rilevante per determinare la conservazione dell'identità dell'entità trasferita. Tale nesso, secondo la Corte di
Giustizia, consente al cessionario di utilizzare i fattori trasferiti al fine di continuare un'attività economica identica o analoga, anche se i fattori, dopo il trasferimento, sono integrati in una nuova e diversa struttura organizzativa: ciò deve essere inteso nel senso che, comunque, i fattori ceduti debbano possedere, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, una propria autonomia funzionale, vale a dire la capacità di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e, quindi, di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte pag. 4/41
del cessionario, il servizio o la funzione cui risultavano finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente.
Ha evidenziato che IT aveva acquisito da LI SA solo una parte di aeromobili, in leasing, una parte delle rotte, una parte proporzionale di slot e parte di altri beni