Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 33
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 141/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 141/2024 promossa da:
PROFESSIONAL TETTI DI EN AF (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BELLI VINCENZO e dell'avv. TURRA' CONCETTA ([...]) BORGO B. BASINI N. 1 43122 PARMA,
APPELLANTE contro
IMMOBILIARE SCANDIANO S.R.L. (C.F. 02524740350), con il patrocinio dell'avv. DALLARI GIANLUCA,
APPELLATA
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.
1555/2023;
oggetto: mediazione
Assegnata a decisione all'udienza del 22 ottobre 2024, celebrata in forma
pagina 1 di 9
cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 11.07.2022, la Immobiliare Scandiano s.r.l. (di seguito anche solo la “Immobiliare”) conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Reggio Emilia la PR TE di NA EL, allegando:
− che il 10.06.2021, la PR TE aveva conferito alla Immobiliare incarico di mediazione in esclusiva avente a oggetto il reperimento di acquirenti per alcune villette a schiera, parte del compendio sito in
Comune di Reggio Emilia, loc. Sabbione;
− che il 27.09.2021, l'attrice faceva visionare una delle villette ai signori
LE e ON, i quali si mostravano interessati all'acquisto;
− che il mediatore profondeva tutto il proprio impegno nella trattativa tra il venditore e i potenziali acquirenti;
− che, nonostante la sussistenza delle condizioni per la conclusione dell'affare, le parti fingevano di abbandonare le trattative;
− che, tempo dopo, la Immobiliare veniva a conoscenza che le stesse parti avevano concluso un contratto preliminare di compravendita, avente per oggetto una delle villette per il cui acquisto i promissari acquirenti avevano manifestato interesse grazie all'opera di mediazione della società attrice;
− che tale ricostruzione trovava piena conferma nell'atto di transazione sottoscritto tra il mediatore e i signori LE e ON, in relazione al compenso provvigionale spettante alla Immobiliare;
− che, nonostante i solleciti, la convenuta si è rifiutata di adempiere alle proprie obbligazioni;
pagina 2 di 9
− che l'incarico di mediazione prevedeva, all'art. 10, l'obbligo per il venditore di corrispondere all'agenzia una penale di Euro 8.000,00, in caso di vendita o impegno alla vendita con soggetto già precedentemente individuato dal mediatore durante l'espletamento dell'incarico;
− che tale era l'ipotesi verificatasi nel caso di specie;
− che, in subordine, alla Immobiliare sarebbe comunque spettato il compenso provvigionale contrattualmente pattuito.
Si costituiva la PR TE di NA EL chiedendo il rigetto delle domande attoree, deducendo, tra l'altro:
− che l'incarico di mediazione aveva a oggetto esclusivamente la vendita di due villette del compendio che ne comprendeva quattro;
− che l'incarico si era esaurito con la conclusione di due contratti di compravendita con i signori AM e LE, per i quali la provvigione era stata regolarmente corrisposta;
− che la vendita della terza villetta ai signori ON e LE esulava, quindi, dall'incarico di mediazione e, inoltre, si era perfezionata in via diretta tra venditore e acquirenti, senza l'intervento della Immobiliare;
− che la transazione conclusa tra i signori ON e LE non aveva alcuna rilevanza o effetto nei confronti della convenuta.
Il Tribunale rilevava ex officio il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 3, d.l. n.
162/2014, che, tuttavia, dava esito negativo.
Dopo lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., senza svolgere ulteriore attività istruttoria, il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 1555 depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 20.12.2023, accoglieva la domanda principale attorea.
Respinta l'eccezione di improcedibilità formulata dalla PR TE per non essere stato l'invito alla negoziazione assistita sottoscritto personalmente
pagina 3 di 9
dalla parte, sul presupposto che, trattandosi di procedura endoprocessuale sussisteva il potere in capo al difensore della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 141/2024 promossa da:
PROFESSIONAL TETTI DI EN AF (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BELLI VINCENZO e dell'avv. TURRA' CONCETTA ([...]) BORGO B. BASINI N. 1 43122 PARMA,
APPELLANTE contro
IMMOBILIARE SCANDIANO S.R.L. (C.F. 02524740350), con il patrocinio dell'avv. DALLARI GIANLUCA,
APPELLATA
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.
1555/2023;
oggetto: mediazione
Assegnata a decisione all'udienza del 22 ottobre 2024, celebrata in forma
pagina 1 di 9
cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 11.07.2022, la Immobiliare Scandiano s.r.l. (di seguito anche solo la “Immobiliare”) conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Reggio Emilia la PR TE di NA EL, allegando:
− che il 10.06.2021, la PR TE aveva conferito alla Immobiliare incarico di mediazione in esclusiva avente a oggetto il reperimento di acquirenti per alcune villette a schiera, parte del compendio sito in
Comune di Reggio Emilia, loc. Sabbione;
− che il 27.09.2021, l'attrice faceva visionare una delle villette ai signori
LE e ON, i quali si mostravano interessati all'acquisto;
− che il mediatore profondeva tutto il proprio impegno nella trattativa tra il venditore e i potenziali acquirenti;
− che, nonostante la sussistenza delle condizioni per la conclusione dell'affare, le parti fingevano di abbandonare le trattative;
− che, tempo dopo, la Immobiliare veniva a conoscenza che le stesse parti avevano concluso un contratto preliminare di compravendita, avente per oggetto una delle villette per il cui acquisto i promissari acquirenti avevano manifestato interesse grazie all'opera di mediazione della società attrice;
− che tale ricostruzione trovava piena conferma nell'atto di transazione sottoscritto tra il mediatore e i signori LE e ON, in relazione al compenso provvigionale spettante alla Immobiliare;
− che, nonostante i solleciti, la convenuta si è rifiutata di adempiere alle proprie obbligazioni;
pagina 2 di 9
− che l'incarico di mediazione prevedeva, all'art. 10, l'obbligo per il venditore di corrispondere all'agenzia una penale di Euro 8.000,00, in caso di vendita o impegno alla vendita con soggetto già precedentemente individuato dal mediatore durante l'espletamento dell'incarico;
− che tale era l'ipotesi verificatasi nel caso di specie;
− che, in subordine, alla Immobiliare sarebbe comunque spettato il compenso provvigionale contrattualmente pattuito.
Si costituiva la PR TE di NA EL chiedendo il rigetto delle domande attoree, deducendo, tra l'altro:
− che l'incarico di mediazione aveva a oggetto esclusivamente la vendita di due villette del compendio che ne comprendeva quattro;
− che l'incarico si era esaurito con la conclusione di due contratti di compravendita con i signori AM e LE, per i quali la provvigione era stata regolarmente corrisposta;
− che la vendita della terza villetta ai signori ON e LE esulava, quindi, dall'incarico di mediazione e, inoltre, si era perfezionata in via diretta tra venditore e acquirenti, senza l'intervento della Immobiliare;
− che la transazione conclusa tra i signori ON e LE non aveva alcuna rilevanza o effetto nei confronti della convenuta.
Il Tribunale rilevava ex officio il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 3, d.l. n.
162/2014, che, tuttavia, dava esito negativo.
Dopo lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., senza svolgere ulteriore attività istruttoria, il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 1555 depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 20.12.2023, accoglieva la domanda principale attorea.
Respinta l'eccezione di improcedibilità formulata dalla PR TE per non essere stato l'invito alla negoziazione assistita sottoscritto personalmente
pagina 3 di 9
dalla parte, sul presupposto che, trattandosi di procedura endoprocessuale sussisteva il potere in capo al difensore della
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi