Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/03/2024, n. 147
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Testo completo
Corte D'Appello di L'Aquila Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza
Reg.Gen. n. 326/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Silvia Rita FABRIZIO Presidente
Dr. Alberto IACHINI BELLISARII Consigliere
Dr. Anna RI TRACANNA Consigliere rel. est. all'udienza di discussione del 13/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
OC RI elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'avv. OC MASSIMO
RICORRENTE
E
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI -CNAPDC
CONVENUTA contumace
Nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'avv. DEL TORTO CARLO
RESISTENTE
avente ad oggetto: Revocazione sentenza n. 71/2023 in data 16 febbraio 2023 della Corte di
Appello di L'Aquila Sezione lavoro
Con ricorso depositato in data 25/09/2018 LI AR aveva agito in giudizio dinanzi al Giudice del lavoro di Pescara, per sentire “In via principale: 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità ed antigiuridicità del provvedimento 30/11/2017, notificato a mezzo PEC in data 12/12/2017, con cui il Direttore Generale della CNPADC disponeva ai sensi dell'art. 22 c.2, della L. 21/86 e dell'art. 18.3 dello Statuto approvato con D.I. 14/07/2004, l'iscrizione d'ufficio di eSA Dr.SA AR LI alla CaSA Previdenziale;
2) Accertare e dichiarare l'illegittimità ed antigiuridicità della delibera (Prot. n. 32961/18 del 22/3/2018), con cui il C.d'A. della CNAPDC respingeva il ricorso gerarchico ex art. 57 lett- b) del regolamento unitario della CNAPDC proposto da eSA
Dr.SA AR LI, e dunque, confermava la decorrenza di iscrizione alla CaSA a carico della medesima a partire dall'1/1/2012 fino al 31/12/2015. 3) E per l'effetto revocare
e comunque, dichiarare nulle e prive di efficacia l'iscrizione d'ufficio alla CaSA
Previdenziale e le correlative pretese contributive per gli anni 2012-2013-2014-2015, effettuate nei confronti di eSA ricorrente;
In via subordinata: 4) nella denegata ipotesi in cui Questa Giustizia ritenga legittima l'iscrizione d'ufficio effettuata dall'Ente
Previdenziale, accertare e dichiarare il diritto di eSA Dr.SA AR LI ex art. 12 del Regolamento Unitario della CNAPDC, alla restituzione, ovvero ritenzione dei contributi previdenziali relativi alle annualità 2012-2013-2014-2015, in dipendenza della cancellazione d'ufficio operata dall'Ente Previdenziale con decorrenza dal 1° gennaio
2016;
5) e per l'effetto accertare e dichiarare la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. tra le pretese creditorie avanzate dalla CNAPDC, e quelle derivanti dal diritto di eSA Dr.SA
AR LI al recupero ex art. 12 del Regolamento Unitario della CNAPDC, ovvero alla ritenzione, degli emolumenti versati o versandi a titolo di contribuzione previdenziale, per effetto della cancellazione d'ufficio della ricorrente medesima dalla
CaSA Previdenziale con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Con sentenza n. 378/2019 il Tribunale di Pescara aveva così provveduto “in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della iscrizione disposta d'ufficio nei provvedimenti impugnati e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente alla CaSA nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti;
Compensa le spese”.
A seguito di impugnazione proposta dalla CNAPDC la Corte di Appello di L'Aquila ha così deciso “rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in euro 6.615, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. Dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un importo, a titolo di contributo unificato, uguale a quello già dovuto per l'impugnazione”.
A seguito di ricorso per CaSAzione proposto dalla CNPADC la Suprema Corte, con ordinanza n. 5092/2023 – pubbl. il 17/02/2023, ha così disposto “rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto”.
Con diverso ricorso, depositato in data 28 luglio 2020, LI RI ES ha