Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/12/2024, n. 486
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 167/2023
promossa da CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI -appellante- Avv. Harald Bonura Avv. Tullio D'Amora
contro
BR SA - appellata – Avv. Rita Fera
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 628/2022 del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, pubblicata il 28.09.2022.
All'udienza del 19.09.2024, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo dispositivo, la seguente
SENTENZA
La Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG) ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, Giudice del lavoro, che ha accolto il ricorso della parte privata, formulando le seguenti conclusioni: “in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare la sentenza di cui in epigrafe, nelle parti e per le ragioni sopraindicate;
e, per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso esperito in primo grado dal geom. FA VI, accertando e dichiarando, per l'effetto, la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Cassa Geometri dell'appellato per l'anno 2016, con i relativi obblighi contributivi e i conseguenti provvedimenti condannatori. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”. FA VI si è costituito, resistendo all'appello e ha formulato le seguenti conclusioni : “il ricorso in appello sia respinto e confermata la sentenza gravata n.
pagina 1 di 5 628/2022 del Tribunale di Firenze, con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado, con rimborso spese generali 15%, cap 4%, iva 22% come per legge.”. In primo grado, VI, geometra iscritto alla CIPAG dal 18.04.2012, dipendente prima di Guerri s.p.a. e da maggio 2012 a settembre 2012 collaboratore di SET spa, iscritto all'Ufficio per l'Impiego (quale disoccupato) da ottobre 2012 al 217, dal 13.09.2017 iscritto al solo all'Albo Professionale in forza di autocertificazione di non esercitare la libera professione di geometra, ha opposto la cartella di pagamento intimante la contribuzione ed accessori relativamente all'anno 2016, per difetto, ad avviso dell'opponente, di esercizio della professione tutelata, per la sospensione dell'iscrizione effettuata dalla Cassa il 19.12.2014 e per l'illegittimità del regolamento della Cassa, come affermata da Cass. Sez. L. sent. n. 5375/2019. Secondo l'opponente la pretesa contributiva dell'Ente, era illegittima perché fondata sul regolamento della Cassa (art 3.1. del Regolamento vigente), contrastante con l'art. 26 L. n. 37/1967 e l'art. 22 L. n. 773/1982, quindi da disapplicarsi. A sostegno della propria tesi, ha richiamato la decisione del Tribunale di Firenze n. 418/2019, in giudizio avente ad oggetto la precedente cartella di pagamento relativa alla contribuzione 2016, che, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato l'insussistenza della obbligazione contributiva e annullato la cartella opposta. Ha richiamato, unitamente a giurisprudenza di merito, Cass. Sez. L. sent. n. 5375/2019. Ha infine negato di avere svolto con continuità la libera professione, in assenza della quale è da escludere l'obbligazione contributiva, ai sensi dell'art. 22 L. n. 773/1982.
Il Tribunale di Firenze in accoglimento del ricorso e in adesione alla sentenza della Corte di Appello n. 845/2021, che ha confermato la sentenza n. 418/2019 del Tribunale di Firenze, correggendone la motivazione, resa tra le medesime parti ed avente ad oggetto l'opposizione a cartella esattoriale relativa alla contribuzione richiesta dalla CIPAG per l'anno 2015, ha annullato la cartella di pagamento compensando le spese di lite. Il giudice di primo grado ha condiviso la motivazione della Corte di Apello, che ha ritenuto legittimo il regolamento della Cassa, ponendo l'obbligo di iscrizione per i geometri iscritto all'Albo professionale che esercitano la professione anche senza carattere di continuità ed esclusività, quale obbligo di contribuzione minima di solidarietà, ritenendo superata la giurisprudenza di legittimità di cui alla Cass. Sez. L. sent. n. 5375/2019, citata dal ricorrente, dai successivi approdi di legittimità, a partire da Cass. Sez. L. sent. n. 4568/2021 e n. 1410/2022. Come già affermato nella pronuncia della Corte di Appello, ha ritenuto non condivisibile l'argomento della Cassa, che il venir meno dei presupposti dell'obbligo di iscrizione deve essere attestato con le forme prescritte dalle norme regolamentari dell'ente e produrrebbe effetto dal compimento di dette formalità, in quanto in contrasto con il principio di effettività
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