Corte d'Appello Torino, sentenza 20/11/2024, n. 941

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Torino, sentenza 20/11/2024, n. 941
Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
Numero : 941
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 322/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. RO Rivello Consigliere - relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 322/2022 R.G. promossa da:
RI RO, C.F. [...], nato ad [...] il 1° marzo 1965, “sia in qualità di persona fisica, sia in qualità di legale rappresentante del GA RI di IT RO & C. s.n.c.”, P. IVA 00866490063, con sede in Alessandria, via Bonardi n.14, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Anna Dondi del Foro di Alessandria, PEC avvannadondi@puntopec.it, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, via Avigliana n. 7/74
- APPELLANTE -
CONTRO
ASSOCIAZIONE ISLAMICA CULTURALE DEI MUSULMANI IN PIEMONTE, C.F. 96049600065, con sede in Alessandria, via Vecchia Torino n. 9/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Franco Reggio, PEC avvfrancoreggio@cnfpec.it, e dall'avv. Matteo Gianmaria Porta, entrambi del Foro di Alessandria, PEC avvmatteogianmariaporta@cnfpec.it, elettivamente domiciliata in Torino, corso Vittorio Amedeo II n. 11, presso lo studio dell'avv. Daniela Pavone, nonché all'indirizzo PEC dei propri difensori
- APPELLATA -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 1° marzo 2022, RI RO, in
proprio e in qualità di legale rappresentante della società GA RI di
IT RO & C. s.n.c. (di seguito RI RO), ha proposto impugnazione
avverso la sentenza n. 97/2022, emessa in data 8 febbraio 2022 dal Tribunale di
Alessandria, in composizione monocratica, pubblicata in pari data e non notificata, con
cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione
disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“rigetta la domanda di parte attrice;
rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta.

Compensa fra le parti le spese di causa, ponendo le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
Ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n.
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, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in specie operate dall'art. 221, quarto comma, del d.l. n.
34/2020
, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, nella presente causa le udienze tenutesi nell'anno 2022 si sono svolte con la modalità della trattazione scritta, successivamente con le usuali modalità procedurali.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle
seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, opponendosi a nuove domande, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, previa disapplicazione del Permesso di costruire 92/12 e del Certificato di agibilità rilasciati dal Comune di Alessandria alla appellata, dichiarare l'“Associazione Islamica Culturale dei Musulmani in Piemonte” tenuta a cessare l'illegittimo utilizzo del cortile comune in violazione della normativa in tema di edilizia, igiene e sicurezza e del diritto dell'appellante di farne parimenti uso.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte Appellata:
2 “Piaccia alla Corte D'Appello Ecc.ma adita, Contrariis Rejectis,
Dichiarare pregiudizialmente e preliminarmente ex art. 348 bis c.p.c l'inammissibilità dell'avversario gravame quale proposto da IT RO – in proprio e nella sua qualità – avverso la sentenza n. 97/2022 Tribunale di Alessandria, attesa l'insussistenza di qualsivoglia ragionevole probabilità di accoglimento.
In ogni caso e comunque nel merito rigettare l'avversario atto di appello come proposto da IT
RO in proprio e quale legale rappresentante del Garage IT di IT RO & C. snc avverso la sentenza n. 97/2022 Tribunale di Alessandria, resa inter partes, nel procedimento R.G.
3736/2016, per essere lo stesso totalmente infondato in fatto e diritto per le motivazioni tutte espresse in narrativa pregressa e nel pregresso grado di giudizio, confermandosi quindi la sentenza stessa.
In via istruttoria: Si richiamano e si rinnovano le osservazioni critiche nei confronti della CTU sia per i vizi procedimentali che per i vizi sostanziali come rilevati in narrativa pregressa a carico della medesima.
Si dà infine atto che il rapporto tra l'Associazione istante e i terzi chiamati sigg.ri PA è stato transato e definito in itinere del primo grado di giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A.”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al
deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
RI RO ha agito in giudizio avverso l'ASSOCIAZIONE ISLAMICA
CULTURALE DEI MUSULMANI IN PIEMONTE (di seguito, ASSOCIAZIONE
ISLAMICA), allegando e argomentando quanto segue:
- di aver stipulato con PA CA, in data 1 maggio 1993, un contratto di
locazione avente a oggetto i locali siti in Alessandria, via Bonarda n.14, ivi compresa la quota dell'antistante cortile, in comunione con altra proprietà
PA e proprietà RI, per la quota di 1/3 per ciascuno;

- di esercitare l'attività di autorimessa e di officina meccanica per riparazione di autoveicoli e motoveicoli, come GA RI di IT RO & C.
s.n.c.;

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- che PA CA aveva in seguito locato, all'ASSOCIAZIONE ISLAMICA, il locale sito al civico n. 12, confinante con quello già locato all'attore, unitamente alla quota di 1/3 del cortile comune;

- che l'ASSOCIAZIONE ISLAMICA esercita attività di culto e di formazione, utilizzando peraltro “l'accesso carraio al cortile in violazione di accordi riportati nel verbale dell'assemblea del Condominio Vesta”, e il cortile “in violazione dell'art. 56 del Regolamento edilizio”, in quanto, “sia attraverso gli associati, sia attraverso terzi”, non consentirebbe all'Attore “di svolgere in sicurezza la propria attività”, poiché “decine di persone, molti minori e bambini di pochi anni non accompagnati, in ogni ora del giorno ed oltre le 22, utilizzano la rampa
del Condominio Vesta per accedere alla via pubblica (via Bonardi) e lasciano
aperto il cancello carraio in orari vietati dal Condominio, bloccando il sensore di chiusura”;

- che “la normativa in tema di sicurezza risulta violata dal transito di decine di pedoni dalle ore 7 del mattino alle 24”, poiché l'art. 56 del Regolamento edilizio comunale prescrive: “per le autorimesse, siano esse predisposte o costruite nell'abitato che fuori, ed abbiano carattere tanto pubblico che privato, dovranno essere osservate le norme tecniche e di sicurezza di cui al decreto ministeriale 31
luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1934.
Le autorimesse di nuova costruzione destinate ad uso commerciale non debbono
avere al disopra locali ad uso di abitazione e non debbono sorgere a distanza
inferiore dai 30 metri da chiese aperte al culto, ospedali, scuole, teatri, cinematografi e simili. La strada o l'area libera per la circolazione deve avere innanzi alle porte di uscita degli autoveicoli una larghezza non inferiore ai sei
metri. Le autorimesse debbono avere accesso diretto dai cortili e non dalla via pubblica”, pertanto “la continua movimentazione di autoveicoli di cui all'attività di autofficina dell'attore” sarebbe “incompatibile con l'uso del cortile effettuato dall'Associazione”;

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- che sussisterebbero diverse “violazioni relative all'iter autorizzativo” percorso per il rilascio dei titoli abilitativi in possesso della convenuta, in specie:
a) “negli elaborati a corredo della pratica di sanatoria relativa a cambio di destinazione d'uso dei locali del fabbricato sito in Alessandra, via
Bonardi n.12, presentata dal geom. Marcello Orsi in data 12/10/2011,
viene sempre dichiarato che i locali sono ubicati a PT, innescando una
serie di meccanismi di verifica completamente alterati e non veritieri, in quanto l'affermazione è palesemente falsa, poiché i locali sono posti a quota -3,80 m rispetto al piano stradale”, risultando, quindi, “alterata la relazione tecnica presentata dall'ing. Balachia, ai fini del rilascio del
Certificato di Prevenzione incendi, peraltro mai rilasciato in quanto successivamente viene dichiarato” che “i locali destinati al culto sono esenti dal citato parere”, mentre detti locali “sono utilizzati anche come scuola e quindi vi sono soggetti”;

b) “nella relazione dell'ing. Balachia sono indicate come presenti un massimo di 88 persone, mentre nella relazione sanitaria presentata dal
geom. Orsi si dichiara che il numero massimo di persone presenti sono
135”;

c) “non sussiste il rispetto degli standard delle aree a parcheggio, dichiarato invece esistente nella pratica edilizia”;

d) “la seconda porta di emergenza e la via di fuga hanno dimensioni inferiori ai minimi di legge”;

e) “nella relazione sanitaria (…) si effettuano verifiche aereo-illuminanti non tenendo conto che le aperture affacciano su intercapedine della larghezza di 1,10 m e non a cielo aperto”;

f) “è stata sanata la realizzazione di due bagni, ma non ci sono elaborati inerenti la rappresentazione dello schema di scarico delle tubazioni e di
dove vengano allacciati alla fognatura comunale. La normativa prevede
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che, se lo scarico è di nuova costituzione, siano presenti un progetto e
una domanda di allaccio. Se lo scarico in fogna è esistente, bisogna produrre estremi oppure fotocopia dell'autorizzazione comunale. Dal sopralluogo effettuato il tombino posto al centro del cortile comune pare
ricevere ogni tipo di scarico ed è il ricettore delle acque nere dei bagni, come comprovano le esalazioni e le scorie presenti”;

g) “per accedere ai locali di culto ed alla scuola, non esiste un percorso pedonale, poiché l'accesso al cortile interrato è possibile soltanto tramite rampe carraie”;

h) “i culti diversi dal cattolico devono avere riconoscimento giuridico ex art. 2 legge 1159/1929 e 10 R.G. 289/1930”, riconoscimento non posseduto dalla convenuta ASSOCIAZIONE, anche priva di
riconoscimento della personalità giuridica previsto dalla legge
n.222/1985;

- che sarebbe illegittimo l'uso del pozzetto per la raccolta di acqua piovana posto nel cortile comune da parte della convenuta, in quanto utilizzato “per lo scarico di liquami e rifiuti alimentari”, provocandone l'intasamento, con conseguente esborso, da parte dell'attore, delle spese necessarie per effettuare lo spurgo, ad opera di ditta incaricata;

- che sarebbe illegittima “l'apposizione, da parte della convenuta, di un elemento oscurante la fotocellula al fine di mantenere aperto il cancello anche negli orari
di chiusura, determinandone il guasto e la conseguente necessità di sostituzione del meccanismo di automazione”;

- che sussisterebbe quindi violazione delle previsioni di cui all'art. 1102 c.c., in quanto le attività svolte dall'ASSOCIAZIONE ISLAMICA impedirebbero a parte RI “di fare uso del cortile comune secondo il proprio diritto”, rappresentando altresì la sussistenza di “gravi rischi per l'incolumità e la sicurezza delle persone che si trovano a transitarvi”, rendendo l'attività di officina ed autorimessa “incompatibile con l'utilizzo del cortile da parte
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dell'ASSOCIAZIONE convenuta”, argomentando, altresì, doversi “disapplicare ogni provvedimento autorizzativo all'utilizzo dei locali fondato su dichiarazione
e/o certificazioni non rispondenti alla reale situazione di fatto (…) in cui risultano violate le norme in tema di edilizia, igiene e sicurezza”.
Su queste basi, parte RI ha domandato dichiararsi la convenuta
ASSOCIAZIONE ISLAMICA “tenuta a cessare l'illegittimo utilizzo del cortile comune in violazione della normativa in tema di edilizia, igiene e sicurezza e del diritto attoreo di farne parimenti uso”.
L'ASSOCIAZIONE ISLAMICA, costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n.28/2010,
vertendo la controversia in materia condominiale. Nel merito, ha contestato la
fondatezza della domanda attorea, allegando e sostenendo quando segue:
- di esercitare attività di culto nei locali de quo, in forza di contratto di locazione
stipulato in data 1 giugno 2011 con PA CA;

- che il passaggio pedonale esercitato dai membri dell'ASSOCIAZIONE
ISLAMICA sul cortile comune avviene, per lo più, nelle ore diurne, “salvo il venerdì ed il mese del Ramadan, in cui
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