Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 699

CA Milano
Sentenza
12 marzo 2025
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CA Milano
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 699
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 699
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

N. R.G. 3055/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nella persona dei seguenti magistrati: dott. Rossella Milone Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3055/2022 promossa in grado d'appello

da
MO NI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIALE DEL
POGGIO IMPERIALE, N. 14, FIRENZE e rappresentato e difeso, come da delega in atti, dall'avv.
Meri Arfaioli;

APPELLANTE
contro
CR UT S.P.A. (C.F. 09007750152), elettivamente domiciliato in VIA DURINI,
N. 25, MILANO, presso lo studio dell'avv. Felicita Campanaro e rappresentato e difeso, come da delega in atti, dall'avv. Stefano Carli;

APPELLATA
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e
IFIS NPL INVESTING S.p.A. (04570150278), già IFIS NPL S.P.A., elettivamente domiciliato in
VIA LUPI, N. 20, FIRENZE, e rappresentato e difeso, come da delega in atti, dall'avv. Stefano Carli;

INTERVENUTA
Avente ad oggetto: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Sulle seguenti conclusioni:

Per MO NI:
«Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione reietta, e previa ogni opportuna declaratoria e accertamento di ragione e del caso, per i motivi in atti:
- Nel merito in via principale, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza impugnata n.7565/2022 pubbl. il 03.10.2022 emessa nella causa R.G. n.12923/2020 dal Tribunale di
Milano nella persona della Dott.ssa Michela Guantario per i motivi esposti in atti :
In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società CR
UT S.P.A. e per l'effetto dichiarare inammissibile, improponibile, illegittimo, inefficace, nullo e comunque infondato e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 27346/2019 del
28.12.2019 R.G. n. 52877/2019 emesso dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice Dott.ssa Ada
Favarolo il 12.12.2019 e depositato in Cancelleria il 28.12.2019.
Sempre in via preliminare dichiarare ed accertare la carenza di legittimazione passiva del sig. OR
LL in ordine alle pretese e domande tutte avanzate dalla società CR UT S.P.A.;
Nel merito e senza alcuna inversione dell'onere della prova, in ragione delle causali esposte e previa ogni necessaria declaratoria di ragione e del caso:
- in accoglimento delle eccezioni riconvenzionali dispiegate in atti, accertare e dichiarare in ogni caso:
la nullità dei contratti di rapporto di c/c e di apertura di credito posti a fondamento del ricorso per ingiunzione sottoscritti dal solo cliente in quanto non rispettata la forma ad substantiam prevista dalla normativa, e comunque accertare e dichiarare:
l'illegittimità e nullità dell'applicazione degli interessi superiori al tasso soglia previsto dalla L.
108/96 ai rapporti per cui è giudizio, con tutte le conseguenze che ne derivano,
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l'illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione dell'interesse trimestrale ai rapporti per cui è giudizio, con tutte le conseguenze che ne derivano,
l'inammissibilità e illegittimità della applicazione, ai rapporti per cui è giudizio, della provvigione di massimo scoperto e comunque del superamento del tasso-soglia di usura, con tutte le conseguenze che ne derivano,
l'illegittimità dell'applicazione ai rapporti per cui è giudizio di commissioni, competenze e spese non pattuite e comunque non provate, per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig.
OR LL alla CR UT s.p.a. con ogni conseguenziale effetto, compresa la declaratoria di insussistenza del credito ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto, e quindi in ragione di quanto sopra dichiarare inammissibile,improponibile, illegittimo, inefficace, nullo ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 27346/2019 del 28.12.2019 R.G. n. 52877/2019 emesso dal Tribunale di
Milano nella persona del Giudice Dott.ssa Ada Favarolo il 12.12.2019 e depositato in Cancelleria il
28.12.2019 su istanza della società CR UT S.P.A. in quanto carente dei requisiti e presupposti di legge, emesso in carenza di legittimazione attiva e passiva, in ogni caso dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è infondato in fatto e diritto e comunque non provato e quindi la totale infondatezza della pretesa monitoria avanzata da parte opposta e conseguentemente dichiarare che nulla
è dovuto da OR LL alla società CR UT S.P.A. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 27346/2019 del 28.12.2019 R.G. n. 52877/2019 emesso dal Tribunale di
Milano nella persona del Giudice Dott.ssa Ada Favarolo il 12.12.2019 e depositato in Cancelleria il
28.12.2019. In ogni caso dichiarare la nullità e/o inefficacia della fideiussione sottoscritta dal sig.
OR LL in data 25.6.2008 e quindi la decadenza e/o estinzione della fideiussione prestata dallo opponente ex art. 1957 c.c., con conseguente liberazione del LL da ogni obbligazione di garanzia, e quindi dichiarare che il Sig. LL non sia tenuto a rispondere del credito ingiunto quale fideiussore e pertanto revocare e dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 27346/2019 del
28.12.2019 R.G. n. 52877/2019 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti del sig. LL OR.
In ogni caso respingere ogni avversa domanda, eccezione, ed istanza, anche istruttoria, in quanto inammissibili, improcedibili, nulle, formulate in carenza di legittimazione attiva e passiva, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate .
In via subordinata , per le ragioni esposte sia in fatto che in diritto, rideterminare il saldo del conto corrente e accertare la minor somma dovuta sulla base anche di idonea consulenza tecnica di ufficio contabile e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 27346/2019 del 28.12.2019 R.G. n.
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52877/2019 emesso dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice Dott.ssa Ada Favarolo il
12.12.2019 e depositato in Cancelleria il 28.12.2019.
- Condannare CR UT S.P.A a restituire al sig. LL OR le somme che dovesse incamerare a seguito della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali cap ed iva come per legge di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, senza volere invertire l'onere della prova, si insiste per l'accoglimento dei mezzi istruttori richiesti e non accolti e quindi in subordine per mero scrupolo difensivo si insiste per l'ammissione della CTU tecnica contabile volta, con riferimento ai rapporti posti a fondamento del ricorso per ingiunzione, alla rideterminazione del saldo del conto corrente in questione ab origine, e quindi il CTU esaminato il c/c in questione sin dalla sua origine, illustri quali tassi sono stati applicati, se erano sopra soglia, tenuto conto sia del momento della pattuizione degli interessi che del corso del rapporto nell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, la periodicità della capitalizzazione, la coerenza dei tassi con il contratto di c/c, gli altri oneri applicati, e quindi calcoli l'importo complessivo applicato, e ridetermini lo stesso, espungendo dal conteggio gli interessi usurari e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza quindi procedere ad alcuna capitalizzazione, e comunque eliminando la capitalizzazione applicata agli oneri diversi dagli interessi, nonché la illegittima applicazione della provvigione di massimo scoperto escludendo ogni addebito anche a detto titolo, della illegittima applicazione di commissioni, spese e competenze non pattuite contrattualmente e comunque non provate comprese le competenze relative ad un altro rapporto (0652/41320429 ) escludendole anch'esse e quindi affinchè venga ricalcolato da parte il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere senza tenere conto delle somme illegittimamente addebitate a vario titolo dalla banca”».

PER MB RE UT S.P.A.
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare:
NEL MERITO rigettare, in quanto inammissibili e/o infondati, in fatto e diritto, tutti i motivi di appello proposti, confermando la Sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 7565/2022, in data 01.10.2022 e resa nel giudizio R.G. 12923/2020, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute e, per l'effetto,
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confermare il decreto ingiuntivo n. 27346/2019, R.G. 52877/2019, emesso dal Tribunale di Milano, in data 12.12.2019 e depositato in cancelleria in data 28.12.2019 e, in ogni caso, condannare il Sig.
OR LL al pagamento a favore di MBCredit TI S.p.A. della somma di € 36.155,30, oltre interessi di mora al tasso legale, dal 06.04.2017 al saldo, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi professionali di primo e secondo grado e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa. »

PER IFIS NPL INVESTING S.P.A.
«Ribadite tutte le difese contenute negli atti precedenti, qui da intendersi integralmente richiamate, insiste per l'accoglimento delle già precisate conclusioni e chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia estromettere dal presente giudizio la cedente, CR UT S.P.A., in ragione delle operazioni di scissione e fusione, meglio descritte nell'atto di costituzione e intervento dell'incorporante».

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I. Il giudizio di primo grado
I.a. Con atto di citazione ritualmente notificato, MO NI ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificatogli da CR UT S.P.A. per il pagamento dell'importo di 36.155,30, oltre interessi, in solido con la società MORBEL DI NI
MO & C. S.A.S., in qualità di socio accomandatario e fideiussore della stessa. Il credito ingiunto originava dal rapporto di conto corrente
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