Corte d'Appello Milano, sentenza 15/10/2024, n. 2701
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Elena Mara GRAZIOLI Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 262 del ruolo generale per
gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa con atto di citazione notificato il
27 gennaio 2023 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
AR TE NI (C.F.: [...]),
residente in [...];
PP GG (C.F.: [...]), quale erede di
ES IA RA, residente in Legnano (MI), vai Vespucci, n. 56;
entrambi elettivamente domiciliati in Milano, via Paolo da Cannobio, n. 9,
presso lo studio dell'avv. Francesco Adami, che li rappresenta e difende come da
procure in atti
APPELLANTI
Contro
pagina1 di 24 RA BO (C.F.: [...]), residente in [...];
GI LE LI (C.F.: [...]),
residente in [...];
entrambi elettivamente domiciliati in Piacenza, via Santa Franca, n. 60,
presso lo studio dell'avv. Prof. Mauro Paladini, che li rappresenta e difende giusta
procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATI
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 10198/2022, pubblicata il 23 dicembre 2022 dal Tribunale
di Milano nella causa iscritta al n. 29125/2018 r.g.
OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano dichiarare fondati i motivi di appello e per l'effetto riformare e/o modificare integralmente la gravata Sentenza n. 10198/2022 Cron., n. 12720/200 Rep., emessa dal Tribunale Civile di Milano, Sezione Imprese, in data 22.11.2022 e pubblicata in data 23.12.2022, nella causa n. 29125/2018 R.G. nelle parti emarginate nell'atto di appello e in quelle la cui modifica si rende consequenziale e pertanto:
1. Ritenere e dichiarare il Sig. FR ON e il Rag. IO RI CA inadempienti all'obbligo di prestare idonea garanzia ex art. 1002 c.c. in favore delle nude proprietarie Sig.re IA ES RA e ES IA
RA, nonchè in favore degli eredi di quest'ultima, ivi compreso il Sig.
SE GG;
2. Ritenere e dichiarare il Sig. FR ON e il Rag. IO RI CA non legittimati al possesso delle azioni di cui al legato di usufrutto, del relativo Titolo Azionario e, quindi, non legittimati all'esercizio di ogni e qualsiasi diritto che presuppone la titolarità delle azioni di cui al Titolo Azionario;
pagina2 di 24
3. Ordinare ai Sig. FR ON e IO RI CA la restituzione immediata agli eredi della Sig.ra ES IA RA, ivi compreso il Sig. SE GG, e alla Sig.ra IA ES RA rispettivamente per quanto di competenza:
(a) del certificato azionario n. 21, emesso in data 12 giugno 2017, rappresentativo del diritto di usufrutto dell'intestatario su n. 166.292 azioni ordinarie della Frascold Spa, con sede in NA (MI), via Barbara Melzi nn.103/105;
(b) del certificato azionario n. 24, emesso in data 12 giugno 2017, rappresentativo del diritto di usufrutto dell'intestatario su n. 41.573 azioni ordinarie della Frascold Spa, con sede in NA (MI), via Barbara Melzi nn.103/105.
4. Ritenere e dichiarare che, in relazione ai titoli azionari nn. 21 e 24 della
Frascold Spa, con sede in NA (MI), via Barbara Melzi nn.103/105, fino alla costituzione di idonea garanzia ex art. 1002 c.c., la Sig.ra IA ES
RA e gli eredi di ES IA RA, ivi compreso il Sig. SE
GG, hanno diritto di ottenere:
(a) l'intestazione a proprio nome dei titoli;
(b) la cancellazione dal libro soci della società e dal registro delle imprese della menzione del diritto di usufrutto in favore degli usufruttuari odierni convenuti.
5. Ordinare le cancellazioni delle annotazioni di cui al punto precedente o comunque l'annotazione sui Titoli Azionari che l'esercizio dei diritti sulla quota spetta alle nude proprietarie, odierne Attrici, quindi alla Sig.ra IA ES
RA e agli eredi della Sig.ra ES IA RA, ivi compreso il Sig.
SE GG.
6. Condannare disgiuntamente il Sig. FR ON e IO RI
CA a pagare agli eredi della Sig.ra ES IA RA, ivi compreso il
Sig. SE GG e alla Sig.ra IA ES RA ex art. 614-bis c.p.c. la somma pari ad Euro 5.000,00 o la diversa maggiore o minore somma che il G.U. riterrà di giustizia per ciascun giorno dalla data di emissione del richiesto ordine di consegna all'affettiva consegna dei Titoli Azionari;
7. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, compreso il rimborso delle spese generali (15%)”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria eccezione od istanza, previe le declaratorie del caso e di legge, in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo agli appellanti ai termini dell'art. 100 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
pagina3 di 24 sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la natura emulativa, strumentale e/o abusiva e/o illecita dell'azione avversaria e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che alcuna garanzia - anche ai termini dell'art. 1002 c.c. - risulta dovuta con riferimento all'usufrutto disposto in favore dei convenuti e, per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure con rigetto di ogni avversario motivo di gravame in quanto infondato in fatto e diritto;
3 in subordine, accertare e dichiarare che gli appellati sono stati tacitamente dispensati dal testatore dall'onere e/o obbligo di prestare idonea garanzia e, per l'effetto, rigettare ogni avversaria domanda;
in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che le garanzie, anche personali, oltre che assicurative di cui convenuti hanno offerto evidenza in corso di causa, sono idonee ad adeguatamente garantire i nudi proprietari, con conseguente rigetto delle pretese attoree tutte;
in via istruttoria, ammettere le istanze di prova formulate da parte convenuta e non ammesse e, segnatamente, le istanze di prova orale per interpello
e testi da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, nonché l'istanza di Consulenza Tecnica d'Ufficio formulate tutte con memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del 9 maggio 2019. Con vittoria di spese, oltre IVA, CPA ed ulteriori accessori di legge”.
pagina4 di 24 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 10198/2022, pubblicata il 23 dicembre 2022, il Tribunale di
Milano in composizione collegiale ha deciso la causa instaurata dalle germane
IA ES RA e ES IA RA, poi riassunta, a seguito del decesso di quest'ultima, da IA ES RA e proseguita da SE GG quale erede della defunta, nei confronti di FR ON e IO RI
CA, volta a conseguire: a) l'accertamento - con riguardo al legato di usufrutto di azioni di Frascold S.p.A., disposto per testamento in favore dei convenuti dal defunto padre delle parti attrici, NT RA - dell'inadempimento degli usufruttuari all'obbligo di prestare idonea garanzia, ai sensi dell'art. 1002 c.c., in favore delle nude proprietarie IA ES RA e
ES IA RA;
b) l'accertamento della conseguente carenza di legittimazione dei convenuti al possesso delle azioni di cui al legato di usufrutto e, quindi, all'esercizio di ogni diritto che presupponesse la titolarità delle azioni;
c) la condanna dei convenuti alla restituzione immediata dei rispettivi certificati azionari (nn. 21 e 24) in favore delle parti attrici;
d) l'accertamento del diritto delle parti attrici di ottenere, in relazione ai detti certificati azionari e sino alla costituzione di idonea garanzia ex art. 1002 c.c., l'intestazione a proprio nome dei titoli e la cancellazione dal libro dei soci di Frascold S.p.A. e dal registro delle imprese della menzione del diritto di usufrutto in favore degli usufruttuari convenuti;
e) l'ordine di cancellazione delle predette annotazioni o, comunque,
l'ordine di annotazione sui titoli azionari che l'esercizio dei diritti sulla quota spetta alle nude proprietarie;
f) la condanna dei convenuti a corrispondere alle parti attrici, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., la somma di denaro di euro 5.000,00 ciascuno o la diversa somma ritenuta dal giudice per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare all'ordine di consegna dei titoli azionari.
Con la citata sentenza il Tribunale di Milano ha rigettato le domande degli attori, condannandoli a rimborsare le spese processuali anticipate dai convenuti.
Dopo aver precisato la natura del diritto di usufrutto e premesso che, ai sensi dell'art. 982 c.c., l'usufruttuario ha il diritto di essere immesso nel possesso della cosa nei confronti di chi gli ha attribuito l'usufrutto oppure, nel caso di negozio mortis causa, dei suoi eredi, il giudice di prime cure ha ricordato che in caso di usufrutto costituito su partecipazioni sociali le norme cui è necessario fare
pagina5 di 24
riferimento, oltre a quelle generali del libro terzo del codice civile, sono l'art.
2352 c.c., l'art. 3 R.D. n. 239/1942 e l'art. 2025 c.c.
Ha, quindi, precisato che in caso di partecipazioni azionarie gravate da usufrutto il legislatore ha previsto uno sdoppiamento dell'originario titolo, sicché non si verifica, in questo caso, alcun trasferimento del possesso della res su cui grava il diritto di usufrutto dal nudo proprietario all'usufruttuario, spettando a quest'ultimo un diverso e autonomo titolo.
Il giudice di primo grado ha accertato che da tale particolare conformazione del diritto di usufrutto su titoli nominativi derivano importanti conseguenze con riferimento agli obblighi di garanzia di cui all'art. 1002 c.c.
Ha spiegato che l'art. 1002 c.c. trova la sua ratio nel caso di usufrutto gravante su beni mobili o immobili, cioè su beni che debbano essere materialmente consegnati all'usufruttuario secondo la previsione dell'art. 982 c.c., posto che in tal caso ben si comprende l'interesse del nudo proprietario di ricevere, prima dello spossessamento, idonea garanzia a tutela dell'esatto adempimento degli obblighi gravanti sull'usufruttuario, cioè l'obbligo di usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento della cosa (ex art.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Elena Mara GRAZIOLI Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 262 del ruolo generale per
gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa con atto di citazione notificato il
27 gennaio 2023 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
AR TE NI (C.F.: [...]),
residente in [...];
PP GG (C.F.: [...]), quale erede di
ES IA RA, residente in Legnano (MI), vai Vespucci, n. 56;
entrambi elettivamente domiciliati in Milano, via Paolo da Cannobio, n. 9,
presso lo studio dell'avv. Francesco Adami, che li rappresenta e difende come da
procure in atti
APPELLANTI
Contro
pagina1 di 24 RA BO (C.F.: [...]), residente in [...];
GI LE LI (C.F.: [...]),
residente in [...];
entrambi elettivamente domiciliati in Piacenza, via Santa Franca, n. 60,
presso lo studio dell'avv. Prof. Mauro Paladini, che li rappresenta e difende giusta
procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATI
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 10198/2022, pubblicata il 23 dicembre 2022 dal Tribunale
di Milano nella causa iscritta al n. 29125/2018 r.g.
OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano dichiarare fondati i motivi di appello e per l'effetto riformare e/o modificare integralmente la gravata Sentenza n. 10198/2022 Cron., n. 12720/200 Rep., emessa dal Tribunale Civile di Milano, Sezione Imprese, in data 22.11.2022 e pubblicata in data 23.12.2022, nella causa n. 29125/2018 R.G. nelle parti emarginate nell'atto di appello e in quelle la cui modifica si rende consequenziale e pertanto:
1. Ritenere e dichiarare il Sig. FR ON e il Rag. IO RI CA inadempienti all'obbligo di prestare idonea garanzia ex art. 1002 c.c. in favore delle nude proprietarie Sig.re IA ES RA e ES IA
RA, nonchè in favore degli eredi di quest'ultima, ivi compreso il Sig.
SE GG;
2. Ritenere e dichiarare il Sig. FR ON e il Rag. IO RI CA non legittimati al possesso delle azioni di cui al legato di usufrutto, del relativo Titolo Azionario e, quindi, non legittimati all'esercizio di ogni e qualsiasi diritto che presuppone la titolarità delle azioni di cui al Titolo Azionario;
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3. Ordinare ai Sig. FR ON e IO RI CA la restituzione immediata agli eredi della Sig.ra ES IA RA, ivi compreso il Sig. SE GG, e alla Sig.ra IA ES RA rispettivamente per quanto di competenza:
(a) del certificato azionario n. 21, emesso in data 12 giugno 2017, rappresentativo del diritto di usufrutto dell'intestatario su n. 166.292 azioni ordinarie della Frascold Spa, con sede in NA (MI), via Barbara Melzi nn.103/105;
(b) del certificato azionario n. 24, emesso in data 12 giugno 2017, rappresentativo del diritto di usufrutto dell'intestatario su n. 41.573 azioni ordinarie della Frascold Spa, con sede in NA (MI), via Barbara Melzi nn.103/105.
4. Ritenere e dichiarare che, in relazione ai titoli azionari nn. 21 e 24 della
Frascold Spa, con sede in NA (MI), via Barbara Melzi nn.103/105, fino alla costituzione di idonea garanzia ex art. 1002 c.c., la Sig.ra IA ES
RA e gli eredi di ES IA RA, ivi compreso il Sig. SE
GG, hanno diritto di ottenere:
(a) l'intestazione a proprio nome dei titoli;
(b) la cancellazione dal libro soci della società e dal registro delle imprese della menzione del diritto di usufrutto in favore degli usufruttuari odierni convenuti.
5. Ordinare le cancellazioni delle annotazioni di cui al punto precedente o comunque l'annotazione sui Titoli Azionari che l'esercizio dei diritti sulla quota spetta alle nude proprietarie, odierne Attrici, quindi alla Sig.ra IA ES
RA e agli eredi della Sig.ra ES IA RA, ivi compreso il Sig.
SE GG.
6. Condannare disgiuntamente il Sig. FR ON e IO RI
CA a pagare agli eredi della Sig.ra ES IA RA, ivi compreso il
Sig. SE GG e alla Sig.ra IA ES RA ex art. 614-bis c.p.c. la somma pari ad Euro 5.000,00 o la diversa maggiore o minore somma che il G.U. riterrà di giustizia per ciascun giorno dalla data di emissione del richiesto ordine di consegna all'affettiva consegna dei Titoli Azionari;
7. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, compreso il rimborso delle spese generali (15%)”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria eccezione od istanza, previe le declaratorie del caso e di legge, in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo agli appellanti ai termini dell'art. 100 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
pagina3 di 24 sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la natura emulativa, strumentale e/o abusiva e/o illecita dell'azione avversaria e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che alcuna garanzia - anche ai termini dell'art. 1002 c.c. - risulta dovuta con riferimento all'usufrutto disposto in favore dei convenuti e, per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure con rigetto di ogni avversario motivo di gravame in quanto infondato in fatto e diritto;
3 in subordine, accertare e dichiarare che gli appellati sono stati tacitamente dispensati dal testatore dall'onere e/o obbligo di prestare idonea garanzia e, per l'effetto, rigettare ogni avversaria domanda;
in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che le garanzie, anche personali, oltre che assicurative di cui convenuti hanno offerto evidenza in corso di causa, sono idonee ad adeguatamente garantire i nudi proprietari, con conseguente rigetto delle pretese attoree tutte;
in via istruttoria, ammettere le istanze di prova formulate da parte convenuta e non ammesse e, segnatamente, le istanze di prova orale per interpello
e testi da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, nonché l'istanza di Consulenza Tecnica d'Ufficio formulate tutte con memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del 9 maggio 2019. Con vittoria di spese, oltre IVA, CPA ed ulteriori accessori di legge”.
pagina4 di 24 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 10198/2022, pubblicata il 23 dicembre 2022, il Tribunale di
Milano in composizione collegiale ha deciso la causa instaurata dalle germane
IA ES RA e ES IA RA, poi riassunta, a seguito del decesso di quest'ultima, da IA ES RA e proseguita da SE GG quale erede della defunta, nei confronti di FR ON e IO RI
CA, volta a conseguire: a) l'accertamento - con riguardo al legato di usufrutto di azioni di Frascold S.p.A., disposto per testamento in favore dei convenuti dal defunto padre delle parti attrici, NT RA - dell'inadempimento degli usufruttuari all'obbligo di prestare idonea garanzia, ai sensi dell'art. 1002 c.c., in favore delle nude proprietarie IA ES RA e
ES IA RA;
b) l'accertamento della conseguente carenza di legittimazione dei convenuti al possesso delle azioni di cui al legato di usufrutto e, quindi, all'esercizio di ogni diritto che presupponesse la titolarità delle azioni;
c) la condanna dei convenuti alla restituzione immediata dei rispettivi certificati azionari (nn. 21 e 24) in favore delle parti attrici;
d) l'accertamento del diritto delle parti attrici di ottenere, in relazione ai detti certificati azionari e sino alla costituzione di idonea garanzia ex art. 1002 c.c., l'intestazione a proprio nome dei titoli e la cancellazione dal libro dei soci di Frascold S.p.A. e dal registro delle imprese della menzione del diritto di usufrutto in favore degli usufruttuari convenuti;
e) l'ordine di cancellazione delle predette annotazioni o, comunque,
l'ordine di annotazione sui titoli azionari che l'esercizio dei diritti sulla quota spetta alle nude proprietarie;
f) la condanna dei convenuti a corrispondere alle parti attrici, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., la somma di denaro di euro 5.000,00 ciascuno o la diversa somma ritenuta dal giudice per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare all'ordine di consegna dei titoli azionari.
Con la citata sentenza il Tribunale di Milano ha rigettato le domande degli attori, condannandoli a rimborsare le spese processuali anticipate dai convenuti.
Dopo aver precisato la natura del diritto di usufrutto e premesso che, ai sensi dell'art. 982 c.c., l'usufruttuario ha il diritto di essere immesso nel possesso della cosa nei confronti di chi gli ha attribuito l'usufrutto oppure, nel caso di negozio mortis causa, dei suoi eredi, il giudice di prime cure ha ricordato che in caso di usufrutto costituito su partecipazioni sociali le norme cui è necessario fare
pagina5 di 24
riferimento, oltre a quelle generali del libro terzo del codice civile, sono l'art.
2352 c.c., l'art. 3 R.D. n. 239/1942 e l'art. 2025 c.c.
Ha, quindi, precisato che in caso di partecipazioni azionarie gravate da usufrutto il legislatore ha previsto uno sdoppiamento dell'originario titolo, sicché non si verifica, in questo caso, alcun trasferimento del possesso della res su cui grava il diritto di usufrutto dal nudo proprietario all'usufruttuario, spettando a quest'ultimo un diverso e autonomo titolo.
Il giudice di primo grado ha accertato che da tale particolare conformazione del diritto di usufrutto su titoli nominativi derivano importanti conseguenze con riferimento agli obblighi di garanzia di cui all'art. 1002 c.c.
Ha spiegato che l'art. 1002 c.c. trova la sua ratio nel caso di usufrutto gravante su beni mobili o immobili, cioè su beni che debbano essere materialmente consegnati all'usufruttuario secondo la previsione dell'art. 982 c.c., posto che in tal caso ben si comprende l'interesse del nudo proprietario di ricevere, prima dello spossessamento, idonea garanzia a tutela dell'esatto adempimento degli obblighi gravanti sull'usufruttuario, cioè l'obbligo di usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento della cosa (ex art.
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