Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2024, n. 531
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2024, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 815/22 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Mariano Pecorari, presso il quale Parte_1
elettivamente domicilia, in Castel Baronia, via Trento n. 1,
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giordano Di Trolio, elettivamente domiciliato presso
l'indirizzo pec: Email_1
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dipendente della indicata in epigrafe, Parte_1 Controparte_1
proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 772 del 2021 del Tribunale di Avellino, in
1
funzione di Giudice del lavoro, n. 772 del 2021, che aveva parzialmente accolto la domanda volta al pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità di ottobre novembre e dicembre + 13^ 2012 e di novembre e dicembre 2014.
Censurava detta pronuncia, che aveva accolto solamente la domanda per le retribuzioni del 2014, considerando invece estinti per prescrizione i crediti del 2012. Deduceva che in primo luogo un primo atto interruttivo era stato posto in essere con missiva del 14 settembre 2017, prodotta in primo grado e la cui ricezione non era stata contestata da controparte. In ogni caso la Comunità datoriale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2024, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 815/22 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Mariano Pecorari, presso il quale Parte_1
elettivamente domicilia, in Castel Baronia, via Trento n. 1,
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giordano Di Trolio, elettivamente domiciliato presso
l'indirizzo pec: Email_1
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dipendente della indicata in epigrafe, Parte_1 Controparte_1
proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 772 del 2021 del Tribunale di Avellino, in
1
funzione di Giudice del lavoro, n. 772 del 2021, che aveva parzialmente accolto la domanda volta al pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità di ottobre novembre e dicembre + 13^ 2012 e di novembre e dicembre 2014.
Censurava detta pronuncia, che aveva accolto solamente la domanda per le retribuzioni del 2014, considerando invece estinti per prescrizione i crediti del 2012. Deduceva che in primo luogo un primo atto interruttivo era stato posto in essere con missiva del 14 settembre 2017, prodotta in primo grado e la cui ricezione non era stata contestata da controparte. In ogni caso la Comunità datoriale
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