Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 480

CA Napoli
Sentenza
31 gennaio 2025
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CA Napoli
Sentenza
31 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 480
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 480
Data del deposito : 31 gennaio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1017/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 7113/2018, emessa dal
Tribunale di Napoli - X Sezione civile, a conclusione del procedimento iscritto al n. 12281/2016 R.G., assunto in decisione all'esito dell'udienza del 10.1.2025, pendente
TRA
FIBE S.p.A. (C.F. 07532080632 e P. IVA 04034661217), rappresentata e difesa dagli avvocati Ennio Magrì (C.F. [...]) e
Benedetto Giovanni Carbone (C.F. [...]) in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale in primo grado
APPELLANTE
E ME CA (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Giurato (C.F. [...]) in virtù di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
APPELLATO
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni:
per l'appellante: “…: a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della FIBE S.p.A. con conseguente rigetto dell'avversa domanda di pagamento;
b) accertare e dichiarare in ogni caso l'inadempimento stante il ritardo nella prestazione, oltre il termine essenziale e l'inutilizzabilità delle valutazioni della Commissione;
c) condannare il Prof. CA ME alla restituzione in favore di FIBE SPA in persona del legale rappresentante p.t., della somma lorda di €. 57.041,60 corrisposta in via di anticipazione, nonché della ulteriore somma di €. 247.730,86 versata in esecuzione della impugnata sentenza per un totale di €.304.772,46 oltre interessi sino al soddisfo. d) In via ulteriormente gradata, accertare la congruità delle somme corrisposte in acconto, in considerazione dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento e, comunque, dell'interesse della FIBE S.p.A. alla sola valutazione del termovalorizzatore di Acerra, peraltro non utilizzata, ma sostituita ex lege.

Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA ed accessori come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”;
per l'appellato: “ … A) In via preliminare di rito dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto da FIBE Spa con atto di citazione
pag. 2/25 notificato il 19.02.2019, per carenza di specificazione dei motivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c. A2) Dichiarare, comunque,
l'inammissibilità dei documenti prodotti da FIBE S.p.A. il 15.10.2024 in chiara violazione di quanto prescritto dall'art. 345 c.p.c.. B1) Respingere
l'appello proposto da FIBE S.p.A. con atto di citazione del 19.02.2019 per
i motivi esposti anche nella comparsa di costituzione in appello dal Prof.
CA ME e per l'effetto confermare la sentenza n 7113/2018 emessa dal
Tribunale di Napoli depositata il 19.07.2018.
B2) Respingere, comunque, l'appello proposto tenuto conto del giudicato dotato di efficacia riflessa nel presente giudizio formatosi sulla sentenza n.
2640/2020 emessa dal Tribunale di Napoli il 07.04.2020, nel giudizio tra
FI S.p.A. ed i Sigg.ri NE AL, CO LL, RA
AR e ON AR, tutti componenti (in uno al Prof. ME) la
Commissione nominata dal Presidente della Corte d'Appello di Napoli ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9072008 avente ad oggetto il medesimo fatto su cui si basa l'accertamento costituente l'obbligo del compenso dovuto da
FIBE S.p.A. ai singoli componenti la Commissione suindicata, scaturente quindi dal medesimo rapporto giuridico, per cui rileva una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento.
Come si evince dalla sentenza n. 2640/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata il 07.04.2020 (sopravvenuta successivamente all'introduzione del presente giudizio d'appello) emessa tra la FI S.p.a. e i Sigg.ri
NE, CO, RA e ON, componenti tutti (unitamente al
Prof. CA ME) della Commissione nominata dal Presidente della Corte
d'Appello di Napoli ai sensi dell'art. 6 del D.L. 90/2008 e passata in
pag. 3/25 giudicato, che “tra l'altro” ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c ha accolto in “toto” le motivazioni contenute nella sentenza n. 7113 del 19.07.2008
(impugnata da FIBE S.p.A. nel presente giudizio) con le quali è stata accolta la domanda del Prof. ME in quanto condivisibili e pertanto, fatte proprie dal giudicante.
Sentenza non appellata, che per quanto di ragione, ulteriormente si allega.
In ogni caso.
C) Condannare la FIBE S.p.A. in persona del suo legale rappresentante, ai sensi di quanto disposto dall'art. 96 c.p.c. oltre alla refusione delle spese e degli onorari ed accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre al risarcimento danni da liquidare
d'ufficio, anche in via equitativa, atteso che controparte nonostante il giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n.
2640/2020, fin dal 7.04.2020 nel giudizio tra FIBE S.p.A. ed i Signori
NE AL, CO LL, FE AR e ON AR, componenti in uno all'odierno appellato (Prof. CA ME) della medesima Commissione nominata dal Presidente della Corte d'Appello di
Napoli ai sensi dell'art. 6 del D.L. 90/2018 ed inerente l'obbligazione di
FIBE nei confronti dei componenti la suddetta Commissione, di corrispondere i compensi professionali dovuti per le attività peritali intraprese, ha inteso promuovere e continuare nonostante la sua palese infondatezza ed inammissibilità, il giudizio di appello causando all'appellato Prof. ME, una grave situazione di stress, oltre che un chiaro danno alla sua vita di relazione.”.

pag. 4/25 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione in riassunzione notificata il 15.04.2016 il prof. CA ME conveniva la FIBE S.p.A. innanzi al Tribunale di Napoli per sentirla condannare al pagamento della somma di € 208.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali, oltre interessi ex art. 5 del d.lgs 231/2002, corrispondente alla propria quota dei compensi professionali maturati in relazione all'attività di valutazione tecnica espletata ai sensi del D.L. n. 90/2008, deducendo che: l'art. 6 di tale decreto, riguardante “misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”, aveva stabilito la realizzazione di una valutazione tecnica sul valore di alcuni impianti di selezione e trattamento dei rifiuti siti in Campania, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, nonché dell'impianto termovalorizzatore di Acerra;
la valutazione sarebbe stata effettuata da una
Commissione di cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte D'Appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza oneri a carico del bilancio dello
Stato;
conseguentemente, il Presidente della Corte d'Appello di Napoli con decreto n. 250/2008 nominava i componenti della Commissione e fra questi il prof. CA ME, Direttore del “Centro Interuniversitario di Tecnologia e
Chimica dell'Ambiente” della Facoltà di Ingegneria dell'Università di
Roma “La Sapienza”;
con comunicazione del 1.10.2008 la Presidenza del
Consiglio dei Ministri rappresentava alla Commissione (e per conoscenza alla FIBE S.p.A.) di aver acquisito la disponibilità della FIBE S.p.A., quale pag. 5/25
affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, al pagamento dei compensi ed oneri dovuti ai professionisti nominati per le prestazioni normativamente previste e effettuate, nel limite massimo di € 1.300.000,00 al lordo dell'imposta, oltre IVA ed oneri previdenziali al netto delle ritenute d'acconto, somma da suddividere fra i cinque componenti della
Commissione;
con comunicazione del 7.10.2008, veniva quindi rappresento al capo della Segreteria Tecnica del Sottosegretario di Stato ed alla FIBE S.p.A. l'insediamento della Commissione e l'inizio delle afferenti attività, segnalando al contempo la necessità di acquisizione della documentazione in possesso della società, indispensabile per la valutazione richiesta, nonché accettando l'importo dei compensi e relativi oneri da questa offerto pari a € 1.300.000,00 oltre accessori di legge;
la FIBE
S.p.A., con comunicazione del 14.10.2008, prendeva atto delle richieste della Commissione assumendo altresì che gli oneri per tutte le prove tecniche condotte dalla Commissione, preventivamente concordate, sarebbero state a carico del Gestore, ed auspicando l'osservanza della prassi in uso presso gli organi giudiziari per il pagamento dei corrispettivi ai CTU, mediante un anticipo del 20% sull'onorario e la corresponsione del saldo al completamento delle attività;
nelle more la FIBE con diverse comunicazioni trasmetteva tutta la documentazione necessaria per la stima degli impianti e partecipava a riunioni di natura tecnica con la stessa
Commissione;
riscontrava, inoltre, nei confronti della Commissione
l'insieme dei documenti forniti e lo stato delle operazioni provvedendo, in esecuzione dell'impegno assunto, al versamento in favore dei membri della
Commissione, a titolo di acconto della somma complessiva di € 260.000, oltre IVA ed oneri previdenziali ed accessori di legge, come specificato pag. 6/25
nella comunicazione del 7-9.10.2008 e, segnatamente, quanto al prof. ME
€ 52.000,00;
la Commissione terminava le operazioni di valutazione e redigeva relazione di stima consegnata in data 2.04.2009 come per legge alla Struttura del Sottosegretario per l'Emergenza rifiuti in Campania, alla quale seguiva la trasmissione, in data 7.04.2009, delle parcelle pro forma inerenti al saldo spettante a ciascuno dei componenti;
considerato il complesso della corrispondenza trasmessa dalla FIBE, le riunioni tenute con la Commissione ed il versamento
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