Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/07/2024, n. 1277
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Testo completo
n. 1188/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Enrico Schiavon Consigliere
dott. Dario Morsiani Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato
DA
RI IN (C.F. [...]), con l'avv. VALENTINA GASPARINI appellante
CONTRO
LU CA (C.F. [...]), con l'avv. SERGIO PERTILE appellata
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n.
822/2023, pubblicata in data 12/05/2023, del Tribunale di Venezia.
Conclusioni delle parti
1
Per parte appellante
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. della sentenza n. 822/2023 Tribunale di
Venezia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Silvia Bianchi R.G. 8111/2021 pubblicata in data 12.05.2023 e notificata in data 17 maggio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato in data 13 agosto 2021dichiarando che l'avvocato EL CA non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierna opponente.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Considerato che, il Giudice di prime cure non ha sospeso la causa in attesa degli sviluppi giurisprudenziali della CGUE e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 9479/2023 pubblicata comunque prima della sentenza impugnata;
in senso conforme alle indicate pronunce, anche per una questione di economia processuale, riqualificare l'opposizione al precetto come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per consentire la tutela effettiva del consumatore nei termini espressi nel presente atto d'appello e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- in via subordinata nel merito:
considerato che
la pronuncia nomofilattica a Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stata pubblicata il 7 aprile 2023 ed è, quindi, molto recente, ci si rimette a giustizia per l'individuazione dei rimedi processuali che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita riterrà più confacenti per riconoscere l'effettività della tutela al consumatore, secondo i principi del diritto europeo ed italiano.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle prove documentali allegate nel primo grado di giudizio e l'interpello dell'avvocato EL CA con i capitoli di prova indicati nell'atto introduttivo e nella memoria 183 c.p.c. n. 2.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata
La Corte d'appello di Venezia, contrariis rejectis, voglia:
2
− dichiarare inammissibile il gravame proposto da IN ZI per la violazione degli artt. 342, 348 bis c.p.c. e 121 c.p.c., confermando la sentenza n. 822/2023 del 12.5.2023 del Tribunale di Venezia;
− nel merito: rigettare l'impugnazione proposta da IN ZI perchè infondata;
− con spese e compensi del grado rifusi.
MOTIVAZIONE
Fatto
L'avvocato EL CA ha assistito IN ZI in una causa di risarcimento dalla stessa promossa avanti il Tribunale di Venezia, al termine della quale il tribunale ha condannato il convenuto a risarcire a IN il danno dedotto e a rifonderle le spese di lite, liquidate in € 7.564,20, oltre IVA e CPA, e le spese di CTP, liquidate in € 600,00.
Con decreto ingiuntivo n. 1396/19, notificato il 7.6.2019, il Tribunale di Venezia ha ingiunto
a IN ZI di pagare a CA EL la somma di € 8.683,10, oltre ad interessi e spese, a titolo di saldo del debito relativo ai compensi dovuti per l'assistenza nel giudizio di risarcimento di cui si è detto e nella successiva procedura esecutiva.
Il decreto ingiuntivo non è stato opposto.
Con precetto notificato il 13.82021 CA EL, sulla base del detto decreto ingiuntivo, ha intimato a IN ZI il pagamento di € 13.397,74.
Giudizio di primo grado
Con citazione notificata il 2.11.2021 IN ZI ha proposto opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso il precetto notificatole, deducendo che in esso sarebbero state liquidate spese non dovute (relative alla tassa di registro e ai compensi per il precetto) e che la precettante non avrebbe tenuto conto della somma di € 134,57 ricavata da un'esecuzione già in precedenza promossa.
L'opponente ha anche lamentato che il meccanismo di formazione del giudicato mediante mancata opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe contrario alla direttiva 93/13/CEE sulle
3
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori nella misura in cui impedirebbe al giudice dell'esecuzione, per la prima volta, la valutazione del carattere abusivo delle clausole.
Costituitasi in giudizio, CA EL ha chiesto il rigetto dell'opposizione, pur dichiarando “di rinunciare agli importi indicati nei precetti in rinnovazione del 20.7.2020 e
3.8.2020 come 'compenso redazione precetto' per complessivi € 656,60 (inclusi accessori), limitando la richiesta al solo compenso di € 225,00 oltre accessori, correttamente indicato nel primo precetto notificato il 22.10.2019”.
Con la sentenza qui appellata il Tribunale di Venezia ha dichiarato che la convenuta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di IN ZI per l'importo di € 656,60 e rigettato, per il resto, l'opposizione, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Giudizio d'appello
Contro la sentenza del Tribunale di Venezia propone appello IN ZI, insistendo perché venga dichiarata l'illegittimità ed inefficacia del precetto opposto e accertato che
l'appellata non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'appellante.
Richiamata la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 9479/2023, l'appellante sollecita questa Corte d'Appello a “riqualificare l'opposizione al precetto come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per consentire la tutela effettiva del consumatore nei termini espressi nel presente atto d'appello e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale”, o, comunque, a individuare i rimedi processuali “più confacenti per riconoscere l'effettività della tutela al consumatore, secondo i principi del diritto europeo
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