Corte d'Appello Messina, sentenza 19/03/2024, n. 265

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 19/03/2024, n. 265
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 265
Data del deposito : 19 marzo 2024

Testo completo

CORTE DI APPELLO DI MESSINA
I Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr.ssa M P L Presidente Estensore
2) dr A S Consigliere
3) dr.ssa M S Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in unico grado iscritta al n. 123/2022 R. G., vertente
tra
, nato a Gioia Tauro (RC) l'1.4.1954, c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in Rometta ( ME), via Lifia 2, elettivamente domiciliato in Messina, via Luciano
Manara n° 69, presso lo studio dell'avv. M C C (c.f. ) che C.F._2 lo rappresenta e difende,
ATTORE
e
, nata in Messina l'8 Novembre 1959, ivi residente nella Via Catania – Controparte_1
Residence “Villa Dante”, 162 - codice fiscale: , elettivamente domiciliata C.F._3 nella Via Nicola Fabrizi, 109 Messina presso lo studio dall'avvocato G F del
Foro di Messina (C.F.: ) –PEC fax C.F._4 Email_1
090 – 716542, dal quale è rappresentata e difesa
CONVENUTA
1 CON LA PARTECIPAZIONE DEL P.G.
_______________
Oggetto: Domanda di declaratoria dell'efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario.
****************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'attore: “voglia l'adita Corte di Appello di Messina: a) dichiarare efficace nella Repubblica
Italiana la sentenza pronunciata da Tribunale Ecclesiastico Metropolitano del 24.9.2021, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 18/1/2022, resa fra
e , con la quale è stata dichiarata la nullità religiosa del Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario contratto fra gli stessi in data 28.4.1984, presso la chiesa parrocchiale di S. Caterina (ME), trascritto nei registri delio stato civile nel Comune di Mcssina dell'anno 1984, atto 296 Parte 2 Serie A Mandamento Unico.
b) ordinare all' Ufficiale di Stato Civite di effettuare l'annotazione nel registro del matrimonio.
Vinte le spese”..
Per la convenuta: “1)Analizzare se sussistevano i presupposti, per la pronunzia della sentenza ecclesiastica e se la stessa deve ritenersi congruamente motivata, per le ragioni fattuali e di diritto sottoposte all'esame del Tribunale ecclesiastico.-
2) Valutare se deve ritenersi fondata ed ammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del codice civile, in relazione agli artt. 3 e 24 della Carta
Costituzionale, nella parte in cui non è previsto che la Corte di Appello possa valutare se erano sussistenti i presupposti per ritenere la nullità del matrimonio ecclesiastico, celebrato dal
Ministro del culto cattolico, con funzione che interessano le norme del codice civile, dovendosi ritenere la supremazia dello Stato, ai sensi della sentenza N. 203/1989 della Carta
Costituzionale.-
3) Ammettere l'interrogatorio formare del ricorrente , in merito alle Parte_1 circostanze articolate nei numeri 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 – 11 – 12 – 13 e 14 della attuale comparsa.-
4) Nel caso in cui la Corte di Appello dovesse decidere di dichiarare efficace, nella
Repubblica Italiana, la sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico, con la quale è stata dichiarata la nullità religiosa del matrimonio, riconoscere alla signora il diritto Controparte_1 ad equo risarcimento, conseguente al comportamento, precedente alla promessa di matrimonio
2 da parte dello e procedere a liquidazione secondo equità e giustizia, ai sensi dell'art. Parte_1
81 del codice civile.- Diritto al risarcimento dei danni che non era possibile evocare nei precedenti giudizi civili e dinanzi al Tribunale Ecclesiastico e che ha fondamento a seguito della richiesta di nullità del matrimonio che realizza i presupposti, derivanti dall'impegno di Parte_1
, con la richiesta di pubblicazione, prevista dagli artt. 95 e 96 Codice civile;
impegno

[...] che deve ritenersi rescisso, per la richiesta di nullità del matrimonio.- In ogni caso, riconoscere
a il diritto di equo indennizzo, che deriva dagli artt. 129 e 129 bis C.c., che la Controparte_1
Corte di Appello può liquidare con criterio equitativo ovvero rimettere al Giudice competente.-
5) Valutare se la condotta di , per disinteresse nei confronti del figlio Parte_1
, sempre accudito dalla madre e dai nonni materni, doveva essere analizzata Parte_2 dal Tribunale ecclesiastico, per motivi inerenti ai principi del diritto Canonico.-
6) Condannare al pagamento delle spese del giudizio, dovendosi Parte_1 riconoscere l'interesse della deducente all'attuale costituzione.
7) In subordine, considerato l'interesse della convenuta per la costituzione nell'attuale giudizio, disporre la totale compensazione delle spese.
Il S. Procuratore Generale nulla ha opposto.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con citazione notificata il 7/2/2022 , che aveva contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il 28/4/1984 in Messina, dopo avere ottenuto la dichiarazione Controparte_1 di nullità dello stesso, pronunciata con sentenza definitiva di prima istanza del Tribunale
Ecclesiastico Calabro del 24/9/2021, munita del visto di esecutività del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica con decreto del 18/1/2022, ha chiesto che questa Corte di Appello dichiarasse l'efficacia nella Repubblica Italiana della decisione ecclesiastica in questione e ordinasse al competente Ufficiale di Stato Civile le annotazioni di rito.
Instaurato il contraddittorio e acquisite le conclusioni del Procuratore Generale – nel senso di cui in epigrafe –si costituiva in giudizio con memoria depositata telematicamente in data
17/5/2022, chiedendo che la Corte valutasse se sussistevano i presupposti Controparte_1 per la pronuncia della sentenza ecclesiastica e se fosse congruamente motivata;
che si valutasse la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 c.c.;
che, in caso di ammissione delle domande attoree, le venisse riconosciuto un equo risarcimento o equo indennizzo;
che l'attore venisse condannato al pagamento delle spese processuali o che le stesse venissero comunque compensate.
3
Con decreto del 15.12.2023, il Presidente dott.ssa Lazzara, stante l'impedimento del relatore dott. , si surrogava al predetto. Per_1
All'udienza del 18/12/2023, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020
(e succ. mod. e int.) , viste le note di trattazione scritta di entrambe le parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
Giova subito rilevare che il presente giudizio è stato instaurato con citazione notificata il
7/2/2022: a tal proposito, in ordine al rito che regola il procedimento di riconoscimento nello
Stato della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, va ricordato che la legge 27 maggio 1929, n. 847, di attuazione del Concordato dell'11 febbraio 1929, prevedeva
(art. 17, 2° comma) il procedimento camerale per la dichiarazione di esecutività delle sentenze ecclesiastiche, che erano direttamente trasmesse dalla segreteria del Tribunale della
Segnatura alla Corte di appello competente, la quale provvedeva con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. È noto altresì che secondo la legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, il procedimento per la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche non è più attivabile di ufficio, prevedendo l'art. 8, comma 2°, la domanda delle parti o di una di esse, quale imprescindibile connotato propulsivo del procedimento.
La giurisprudenza, nel tentativo di porre rimedio alle incertezze generate dal sistema così venutosi a delineare, sulla premessa che il richiamato art. 17 della legge n. 847 del 1929 è da considerare ancora in vigore per le parti non incompatibili con le nuove disposizioni, ha affermato che, per effetto di tale perdurante parziale vigenza, la domanda congiunta deve essere proposta con ricorso e il rito da seguire è quello camerale secondo la previsione di detta norma, attesi il carattere non contenzioso del procedimento impresso dalla domanda formulata da entrambe le parti direttamente al giudice - e non rivolta contro un avversario - e la non compatibilità di una domanda siffatta con la forma della citazione, mentre nell'ipotesi di pretesa fatta valere contro l'altra parte che si oppone (o che si presume si opponga, avendo rifiutato di proporre domanda congiunta, ovvero anche che, costituendosi in giudizio, non si opponga, come nella specie), trova applicazione il rito ordinario proprio dei procedimenti contenziosi e la
domanda va proposta con citazione.
Viene così a configurarsi un sistema a doppio binario, che assume come elemento di discrimine
l'esistenza o meno di una concorde richiesta delle parti e che trae la propria giustificazione dalla diversa natura - volontaria o contenziosa - dei relativi procedimenti: tale sistema trova peraltro riscontro, da un lato, nel rilievo di carattere generale che nella materia della volontaria giurisdizione il mezzo del ricorso si profila come unico strumento di accesso al giudice, in quanto la tutela invocata dal soggetto istante è funzionale ad un interesse proprio dell'ordinamento, piuttosto
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