Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 164

CA Palermo
Sentenza
14 febbraio 2025
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CA Palermo
Sentenza
14 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 164
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 164
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo


Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 123 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A INPS, rappresentato e difeso dagli Avvocati OLLA MARINA e CERNIGLIARO DELIA
- Appellante - C O N T R O D'BE ND rappresentato e difeso dall'Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER
- Appellato - All'udienza del 6.02.2015 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 49/2023 del 12.01.2023 il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda proposta da D'AL DR con ricorso depositato il 25.02.2021, diretta all'accertamento del proprio diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia a decorrere dal 1 giugno 2018, preannunciata con nota dell'8.03.2019 ma mai erogata e, per l'effetto, ha condannato l'INPS a corrispondergli la somma di € 12.892,00 a titolo di arretrati sulla pensione VO 10101674, con decorrenza dal giugno 2018 e fino al gennaio 2021, oltre alle spese di lite che ha liquidato in euro 1.800,00; in particolare ha disatteso la difesa dell'INPS secondo cui non si sarebbe proceduto al pagamento degli arretrati in quanto contestualmente compensati con quanto già (indebitamente) erogato a titolo di assegno ordinario di invalidità per il periodo dal 01/06/2018 al 31/03/2019, prestazione confluita nella pensione di vecchiaia, come emergeva dal cedolino di gennaio 2021.
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Osservava il Tribunale che, in base alla speciale regola di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 262, propria dell'indebito previdenziale, il recupero dell'indebito sarebbe dovuto avvenire ratealmente mediante trattenute sulla medesima pensione sulla quale si era formato, nei limiti previsti dalla disposizione sopra riportata e non invece conguagliando l'indebito sugli arretrati della pensione diretta, di cui in tal modo era stata integralmente omessa l'erogazione; escludendo, poi, che nel caso di specie potesse ravvisarsi un'ipotesi di compensazione impropria, riteneva nondimeno legittima la trattenuta effettuata dall'INPS, che non aveva inciso sulle esigenze vitali del D'AL, assicurate dalla trasformazione del assegno
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