Corte d'Appello Catania, sentenza 30/04/2024, n. 714

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 30/04/2024, n. 714
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 714
Data del deposito : 30 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di CA, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott.ssa Monica Zema Presidente
Dott. Nicolò Crascì Consigliere rel. est.
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 217/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
IU TT (nato a [...] il [...], c.f. [...]), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giosuè Furnari (del Foro di
CA) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante – Appellato incidentale

contro

:
IU AN (nato a [...] il [...], c.f. [...]),
IU LE RI (nato a [...] il [...], c.f. RTI LSN 90C03
C351Z), IU RE RI (nato a [...] il [...], c.f. RTI LNZ 01T19
C351Y) e RI TE (nata a [...] il [...], c.f. PRS CRN 60A63
G371A) - tutti nella qualità di eredi di RA CE (che era nato a [...] il
29.07.1951) - rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Carmelo Asero (del
Foro di CA) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellati - Appellanti incidentali


OGGETTO: usucapione.
Venuti all'udienza del 18.12.2023 i difensori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi integralmente alle domande, eccezioni e difese rispettivamente formulate in precedenti atti e verbali di causa.
Posta la causa in decisione - e scaduti i termini già assegnati alle parti, ex art. 352
c.p.c.
, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 13 marzo 2014 RA TT conveniva innanzi al
Tribunale di CA AR TE (anche n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio, al tempo ancora di età minore, RA RE RI) ed i di lei figli RA AN e RA LE RI – quali, tutti costoro, eredi di RA
CE, germano dell'attore che era venuto meno ai vivi addì 14.9.2009 – onde sentir procedere al congiunto scioglimento delle comunioni ereditarie insorte sulle unità immobiliari (integrate da due fabbricati domestici, pressocchè adiacenti l'uno all'altro, in GU, c.da TA BR, censiti in Catasto Urbano al foglio 226, rispettivamente particella 620 e particella 1111;
nonché dal tratto di terreno a cavallo degli stessi fabbricati, identificato dalle particelle 621 e 197 dello stesso foglio di mappa) relitte dai genitori dei due germani – RA AN (deceduto il 22.7.64) e
ZI NA (deceduta in Paternò, ove era in vita residente, il 18.3.99) – nonché della comunione ordinaria sulla casa indipendente con tratto di terreno di pertinenza - sita in AG, c.da Malaterra, vico Moschetto nn. 3 e 5 - che gli stessi due germani avevano acquistato, per pari quote indivise, per atto pubblico di compravendita in notar Dovì del 29.12.1970 (Rep. 9729).
Costituitisi (con il ministero del medesimo difensore) in contraddittorio detti convenuti obiettavano che talune delle unità immobiliari di cui l'attore aveva richiesto la divisione fossero state - in seguito al possesso esclusivo che, in uno con
l'analogo precedente possesso del loro comune dante causa, ne avevano avuto nec vi nec clam nec precario ininterrottamente per ben più di un ventennio - da loro
usucapite. Ciò per cui concludevano chiedendo, in via riconvenzionale, di “accertare
e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione da parte dei sigg.ri AR TE, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore RA RE,
RA AN e RA LE in relazione all'immobile sito in GU, c.da
TA BR, foglio 226, particella 620, del catasto edilizio del Comune di
GU (salva più esatta identificazione), nonché della servitù di passaggio carrabile
e pedonale afferente rispettivamente il tratto posteriore ed anteriore del terreno comune che circonda i due immobili così identificati catastalmente: foglio 226, part.
621, di mq 50;
foglio 226, part. 197, superficie catastale mq 320. Sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione da parte dei sigg.ri AR TE, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore RA RE, RA AN e RA LE in relazione a quella parte del fabbricato sito in AG, Via Moschetto, identificato catastalmente al foglio 15 particella 76 sub 1, nonché l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sul terrazzo catastalmente individuato al foglio 15 part.
678 (salva migliore identificazione) e del diritto di servitù di attingimento d'acqua sulla cisterna ricadente sulla particella 679 (salva migliore identificazione).
Procedere alla divisione secondo i criteri di legge degli altri beni - siti sia in GU
TA BR che in AG vico Moschetto - facenti parte della comunione”.
Venuti in udienza, l'attore deduceva che “Con riferimento all'immobile di AG sito in Via Moschetto n. 5, al catasto censito al foglio 15, part. 76 sub 2, con ogni pertinenza, compreso l'intero terrazzo, non indicato in citazione tra i beni da dividere, si rileva che il manufatto, subito dopo l'acquisto, negli anni '70, è stato demolito, ricostruito e sopraelevato da RA TT, che ha realizzato una costruzione nuova per volumetria, tipologia costruttiva e distribuzione dei volumi, tutto a sua cura e spese, secondo le sue preferenze e senza interferenze del fratello o di altre persone o successori, da sempre esclusi dal possesso, che non hanno mai esercitato”: per il che – se, per un verso, contestava le domande di accertamento di usucapione formulate dai convenuti in via riconvenzionale – per converso formulava
in ulteriore sede riconvenzionale domanda rivolta a sentir riconoscere e dichiarare il suo acquisto per usucapione “dell'immobile sito in AG, Via Moschetto n. 5, con ogni pertinenza, compreso l'intero terrazzo, confinante con strada comunale via
Moschetto e altri immobili stessa ditta, al catasto censito al foglio 15, part. 76 sub 2, escluso in citazione dalla domanda di divisione dei beni, in modo da regolarizzare il titolo”.
Assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., il G.I. anzitutto rilevava che
“dalla certificazione notarile prodotta emerge l'esistenza di creditore ipotecario iscritto in data anteriore alla domanda di divisione degli immobili (ipoteca iscritta in data 15 novembre 2006 ai numeri 7174/26642 a favore di Se.Ri.T. Sicilia S.p.A. e

contro

RA CE per la quota di metà indivisa sopra alcuni dei cespiti comuni
e, precisamente, sui fabbricati in GU, foglio 226, particella 620 e particella
1111)”: pertanto, giusta ordinanza dell'8.4.2016, onerando la parte più diligente di denunziare la lite a detto creditore ipotecario.
Il quale, ritualmente evocato, non si costituiva a sua volta in giudizio.
Indi, a fini istruttori, veniva assunta prova per interpello e per testimoni. All'esito il
G.I. – ritenuto che “prima di procedere all'istruzione delle opposte domande di divisione, deve deliberarsi con sentenza sulle domande formulate da ambo le parti di usucapione di beni ricadenti nella massa” – rimetteva prontamente le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – giungeva ad asseverare:
- che “Gli esiti dell'istruttoria processuale hanno consentito di accertare che, in relazione agli immobili siti in AG, via Moschetto 3-5 (censiti al locale catasto al foglio 15, particella 76, subalterni 1 e 2), le parti ne hanno usucapito il relativo diritto di proprietà, ciascuno per quanto concerne i vani rispettivamente occupati. Il caseggiato ed annesso cortile ivi ubicato venne acquistato dai germani TT e CE RA, in comunione tra loro, con atto di compravendita del 29 dicembre 1970 (nella cui stipula intervenne, in nome e per conto dell'allora minorenne CE, la madre
NA ZI – cfr. doc. 4 di parte attrice) e delle due porzioni successivamente ricavatene ne ebbero poi a godere separatamente i suddetti germani – precisamente, l'attore TT con riguardo al cespite individuato al subalterno 2, ed il fratello CE con riguardo a quello individuato al subalterno 1…… …. può affermarsi che, quanto meno dalla fine degli anni '70 del secolo scorso, non sussistesse più una situazione di godimento uti condomini da parte dei germani RA in relazione alle distinte abitazioni di cui al menzionato fabbricato, poiché gli stessi avevano da allora iniziato a godere - ciascuno come se ne fosse esclusivo proprietario – delle singole porzioni oggetto della divisione di fatto occorsa in via bonaria tra i condividenti”,
- che le deposizioni testimoniali che detti assunti erano venute a suffragare fossero vieppiù avvalorate “dall'intervenuto frazionamento catastale del caseggiato, nel lontano 1992, nei due subalterni oggi esistenti – atto amministrativo che corrobora, secondo il prudente apprezzamento del tribunale, la volontà dei condividenti di godere delle due unità come se ne fossero ciascuno proprietari in via esclusiva (cfr. docc.

2-3 di parte convenuta in allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c.)”,
- che “Incontestata è poi l'intercorsa fruizione pacifica, pubblica ed ultraventennale – prima, da parte di CE RA e, successivamente, da parte dei suoi eredi universali qui convenuti in giudizio – del diritto di passaggio presso il terrazzo ivi ubicato e censito al locale catasto al foglio 15, particella 678, nonché del diritto di servitù di attingimento d'acqua dalla cisterna ubicata presso il fondo censito al locale catasto al foglio 15, particella 679: ciò può affermarsi alla luce delle dichiarazioni e richieste rassegnate dallo stesso procuratore di parte attrice all'udienza di comparizione e trattazione dell'8 luglio 2014”,
- che “Considerazioni non dissimili possono essere svolte in relazione alla domanda riconvenzionale formulata dagli odierni convenuti di usucapione
della proprietà del fabbricato sito in GU, contrada TA BR
(censito al catasto edilizio del Comune di GU al foglio 226, particella
620), e del diritto di servitù di passaggio carrabile e pedonale presso il terreno ivi ubicato e censito al locale catasto al foglio 226, particelle
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