Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 15/05/2024, n. 192
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati
dott. G M G Presidente
dott. E D G Consigliere rel.
dott.ssa M L I Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 270/2023 R.G., promossa
da
nato a Khushab (Pakistan), il 4/5/2002, C.F.: Parte_1
residente in Gela (CL), Italia, Via P. Micca n° 70, rappresentato e difeso C.F._1
come da procura speciale allegata all'atto di appello dall'Avv. G B, C.F.:
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Gela (CL), C.F._2
via Navarra n° 1, che, ai sensi dell'art. 136 c.p.a. indica per le necessarie comunicazioni il seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: e fax: 0933 1747465 Email_1
appellante
contro
, in persona del (C. F. ), rappresentato Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta (cod. fisc. ), presso i P.IVA_2
1
cui uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174 si domicilia, la quale dichiara di voler ricevere le
comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC Email_2
appellato
Conclusioni delle parti: come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti di seguito trascritte.
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, accogliere le medesime conclusioni così come precisate nell'atto di appello, ritualmente
depositato, al quale ci si riporta, oltre accogliere definitivamente la richiesta dell'appellante di
ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e, per l'effetto, liquidare a favore del
sottoscritto le somme per compensi e spese spettanti, come da nota spese che si allega al presente
atto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per l'appellato: “L'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa precisa le conclusioni come
da comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in decisione”.
Oggetto: diniego rinnovo permesso di soggiorno per motivi familiari.
FATTI DI CAUSA
, cittadino pakistano, con istanza del 9.5.2022 ha chiesto al Questore di Parte_1
Caltanissetta il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Con provvedimento in data 18.3.2023, notificato il 28.3.2023, il Questore di Caltanissetta ha
respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, atteso che il richiedente
aveva superato il limite temporale di sei mesi di cui all'art. 13, comma 4, D.P.R. 394/1999, avendo
lasciato l'Italia il 5.10.2021 ed essendo rientrato in Italia il 30.4.2022.
Il Questore di Caltanissetta evidenziava, inoltre, che il predetto si era nuovamente allontanato
dall'Italia il 7.10.2022, non facendovi più ritorno;che il familiare (padre) cui era legata l'istanza
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di rilascio del permesso di soggiorno aveva un reddito che non raggiungeva il limite previsto tenuto
conto del relativo nucleo familiare, non emergendo neppure il regolare pagamento delle imposte.
Con ricorso depositato in data 13.4.2023 ha impugnato il suddetto Parte_1
provvedimento del Questore innanzi al Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in
materia di Immigrazione e Protezione Internazionale, chiedendo preliminarmente la sospensione
del provvedimento impugnato e, nel merito, il suo annullamento e revoca, con relativo rilascio del
permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il si è costituito in giudizio chiedendo preliminarmente dichiararsi il difetto Controparte_1
di legittimazione passiva del Questore e nel merito il rigetto del ricorso anche rispetto alla domanda
cautelare svolta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione
Internazionale, in composizione monocratica, con ordinanza in data 8.5.2023 ha rigettato
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Lo stesso Tribunale, con sentenza n. 536/2023, pubblicata in data 1° agosto 2023, ha rigettato
il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore
della parte resistente, in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Il Giudice di primo grado ha detto di condividere le argomentazioni svolte dal
[...]
in ordine al ritardo nel rientro in Italia rispetto ai termini massimi di cui all'art. 13, CP_1
comma 4, D.P.R. n. 394/1999, con riferimento al periodo dal 5.10.2021 al 30.4.2022 (circostanza
che oltre che documentata non contestata dalla parte ricorrente), avuto riguardo alla presenza di
altri familiari che in quel periodo si trovavano in Pakistan e che potevano assistere la madre del
ricorrente e non essendo, pertanto, necessaria la presenza del ricorrente con la madre anche nel
periodo successivo alla scadenza del periodo semestrale.
Secondo il Tribunale il superamento del limite temporale non si è reso necessario per le
problematiche di salute della madre, tenuto conto della presenza in Pakistan di altro figlio che
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ben poteva occuparsi della madre, consentendo al ricorrente di rientrare in Italia nel rispetto del
sopra citato temine, tanto più che lo stesso richiedente, pochi mesi dopo il suo rientro in Italia, si è
recato nuovamente in Pakistan rimanendovi per oltre cinque mesi. Inoltre ha ritenuto, per ciò che
attiene ai problemi di salute del ricorrente, che non sia stato dimostrato che il ricorrente aveva
programmato il rientro per il 22.3.2022, né che i riferiti problemi di salute di cui al certificato medico
prescrittivo di cure avrebbero impedito il suo rientro in Italia entro il 5.4.2022, rimanendo, anche
sotto tale profilo, ingiustificato il rientro in Italia avvenuto solamente il 30.4.2022.
Il Tribunale ha ulteriormente osservato che in Italia il padre del ricorrente, ossia il soggetto al
quale è legata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, non vive da solo
con il ricorrente, atteso che dallo stato di famiglia risulta la presenza di altro figlio del predetto
genitore;che pertanto, il provvedimento impugnato non può essere ritenuto illegittimo essendo
stato emesso nel rispetto della normativa di riferimento e, quindi, nel rispetto dell'art. 13, comma 4,
D.P.R. 394/1999, non avendo rilievo la questione del superamento del termine semestrale di venti
giorni (rectius 25), come rappresentato dal difensore nelle proprie note scritte, e questo anche
volendo prescindere dalla sussistenza del requisito reddituale per l'intero nucleo familiare.
L'ulteriore questione riguardante la mancata dimostrazione del pagamento delle imposte è stata
ritenuta assorbita dalle considerazioni sopra svolte e del pari la questione della legittimazione
passiva del Questore.
Le spese sono state liquidate a favore del secondo soccombenza. Controparte_1
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 25/09/2023, propone appello
affidato ai seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello afferma che la sentenza impugnata è errata laddove,
nell'applicare l'art. 13 co. 4 del d.p.r. 394/1999, non ha ritenuto che la malattia della madre del
richiedente rientrasse nella nozione di “gravi e comprovati motivi”, rigettando, per l'effetto, la
domanda. Lamenta che non sia stato riconosciuto dal Tribunale il fatto che l'interruzione
del soggiorno in Italia del richiedente, per un periodo continuativo di oltre sei mesi, era
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giustificato dalla necessità di prestare assistenza alla madre del richiedente che vive in
Pakistan.
Afferma che, diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, non vi è prova
della presenza di altri familiari del ricorrente in grado di accudire la madre malata;che, in
ogni caso, non è sostenibile la tesi che i problemi di salute di un parente stretto del richiedente
configurano un grave motivo ex art. 13 comma 4 DPR 394/1999 solo nel caso in cui lo straniero
sia l'unico ad esercitare un'attività di accudimento nei confronti del familiare.
Con il secondo motivo di appello afferma che la sentenza impugnata è errata nella parte in
cui il Tribunale, nell'applicare l'art. 13 co. 4 del d.p.r. 394/1999, non ha ritenuto che lo stato di
malattia del ricorrente rientri nella nozione di “gravi e comprovati motivi”, rigettando, per l'effetto,
la domanda.
Afferma che non è stato in grado di rientrare in Italia col volo programmato prima del
semestre destinato a scadere il 5 aprile 2022 in quanto aveva sintomi influenzali simili a
quelli da covid-19, come febbre alta, circostanza documentata dalla certificazione medica
rilasciata in Pakistan che ha depositato agli atti.
Con il terzo motivo di appello afferma che la sentenza di primo grado è errata anche nella
parte in cui il Giudice di primo grado, nell'applicare il combinato disposto degli artt. 13 co. 4
del d.p.r. 394/1999 e 29 co. 3 lett. b) del d.lgs. 286/1998, ha dato rilievo alla circostanza che il
padre dell'appellante non vive da solo in Italia ma con altro figlio. Afferma che il rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari non è subordinato ad alcuna valutazione circa la
composizione del nucleo familiare in termini puramente numerici.
L'appellante, sulla base dei detti motivi, chiede che, in riforma della sentenza di primo
grado, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo impugnato, a norma
dell'art. 5 del D.Lgs. 150/2011, venga annullato il decreto del Questore di Caltanissetta di
rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari Cat.
A12/2023/Imm./2^Sez. , nonché dell'ordine di lasciare il territorio nazionale Prot. 2786 R.P. del Nu
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Questore di Caltanissetta e sia accertata e dichiarata l'esistenza in capo all'appellante dei
presupposti per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e per il rilascio
del visto. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Il si è costituito e, nel riportarsi alle argomentazioni già svolte in Controparte_1
primo grado, ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese del grado.
L'udienza del 11/04/2024 è stata sostituita dal deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. che
entrambe le parti hanno depositato rassegnando le rispettive conclusioni.
La Corte, allo scadere del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c.
ha posto la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. (testo post Riforma Cartabia
– D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), riservandosi il deposito della sentenza nei successivi trenta
giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito, si osserva che la richiesta di sospensione ex art. 5 D.Lgs. 150/2011 dell'efficacia
esecutiva del provvedimento amministrativo impugnato rimane assorbita dalle ragioni della
presente decisione di merito.
L'appello è infondato.
ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ai Parte_1
sensi e per gli effetti dell'art. 30 D.Lgs. n. 286/1998.
L'art. 13, comma 4, DPR n. 394/1999 dispone che il permesso di soggiorno non può essere
rinnovato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo
continuativo di oltre sei mesi, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere
agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Nel caso in esame è un fatto pacifico che è stato assente dall'Italia Parte_1
nel periodo compreso tra il 5.10.2021 ed il 30.04.2022 e, quindi, per oltre sei mesi.
La circostanza è, comunque, provata in via documentale tramite la verifica dei timbri apposti
sul passaporto dello stesso che è stato allegato in copia e dalle Parte_1
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informazioni sui transiti per la frontiera aerea assunte tramite la dati Org_1 Organizzazione_2
del , di cui all´articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Controparte_1
L'onere di provare la sussistenza dei gravi e comprovati motivi che ne giustificano l'assenza dal
territorio italiano oltre i limiti previsti dall'art. 13, co. 4, d.p.r. n. 394/1999 ricade sullo straniero ed
è ovviamente limitato al periodo di assenza eccedente la durata consentita.
I gravi e comprovati motivi contemplati dall'art. 13, co. 4, d.p.r. n. 394/1999 possono consistere in
ragioni di salute personale o nell'aver prestato assistenza al coniuge o ad un altro congiunto
gravemente malato, purché la patologia sia documentata e risulti connotata da una gravità tale da
impedire il rientro in Italia dell'interessato.
Nel caso di specie l'appellante invoca i “gravi e comprovati motivi”, di cui all'art. 13, comma 4,
del D.P.R. 394/1999, facendo riferimento sia ad asseriti problemi di salute della madre che vive
in Pakistan sia a propri personali problemi di salute.
La Corte osserva che l'appellante non ha depositato alcuna certificazione medica rilasciata
da autorità straniera che sia stata tradotta in lingua italiana e legalizzata ex art. 33 del DPR
n. 445/2000 per provare, per un verso, i gravi problemi di salute della madre e, per altro
verso, i propri personali problemi di salute.
In mancanza di legalizzazione, la documentazione straniera depositata in atti è priva di valore
probatorio e, a prescindere dai suoi contenuti, non può essere presa in considerazione al fine di
accertare la sussistenza di impedimenti tali da costringere incolpevolmente il cittadino straniero
interessato a permanere fuori dal territorio dello Stato per un tempo superiore a quello massimo
stabilito dalla legge (cfr. TAR Lombardia, sez. IV, 10 giugno 2023, n. 1569).
Non sono provate, di conseguenza, le argomentazioni addotte dall'appellante per giustificare la
propria assenza prolungata dal territorio nazionale e non essendo le mere allegazioni idonee a
configurare, in carenza di prova della fondatezza delle allegazioni stesse, i gravi e comprovati
motivi, di cui all'art. 13, comma 4, del D.P.R.
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L'infondatezza dei primi due motivi di appello rende superfluo l'esame del terzo motivo,
che risulta assorbito.
In conclusione, l'appello è rigettato, poiché infondato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali del grado di appello vengono compensate in ragione della natura delle
questioni giuridiche trattate e della condizione personale della parte impugnante, ammessa
dal COA di Caltanissetta, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, n. 115, deve darsi atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, a norma
dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
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