Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 15/05/2024, n. 192
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati
dott. G M G Presidente
dott. E D G Consigliere rel.
dott.ssa M L I Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 270/2023 R.G., promossa
da
nato a Khushab (Pakistan), il 4/5/2002, C.F.: Parte_1
residente in Gela (CL), Italia, Via P. Micca n° 70, rappresentato e difeso C.F._1
come da procura speciale allegata all'atto di appello dall'Avv. G B, C.F.:
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Gela (CL), C.F._2
via Navarra n° 1, che, ai sensi dell'art. 136 c.p.a. indica per le necessarie comunicazioni il seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: e fax: 0933 1747465 Email_1
appellante
contro
, in persona del (C. F. ), rappresentato Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta (cod. fisc. ), presso i P.IVA_2
1
cui uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174 si domicilia, la quale dichiara di voler ricevere le
comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC Email_2
appellato
Conclusioni delle parti: come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti di seguito trascritte.
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, accogliere le medesime conclusioni così come precisate nell'atto di appello, ritualmente
depositato, al quale ci si riporta, oltre accogliere definitivamente la richiesta dell'appellante di
ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e, per l'effetto, liquidare a favore del
sottoscritto le somme per compensi e spese spettanti, come da nota spese che si allega al presente
atto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per l'appellato: “L'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa precisa le conclusioni come
da comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in decisione”.
Oggetto: diniego rinnovo permesso di soggiorno per motivi familiari.
FATTI DI CAUSA
, cittadino pakistano, con istanza del 9.5.2022 ha chiesto al Questore di Parte_1
Caltanissetta il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Con provvedimento in data 18.3.2023, notificato il 28.3.2023, il Questore di Caltanissetta ha
respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, atteso che il richiedente
aveva superato il limite temporale di sei mesi di cui all'art. 13, comma 4, D.P.R. 394/1999, avendo
lasciato l'Italia il 5.10.2021 ed essendo rientrato in Italia il 30.4.2022.
Il Questore di Caltanissetta evidenziava, inoltre, che il predetto si era nuovamente allontanato
dall'Italia il 7.10.2022, non facendovi più ritorno;
che il familiare (padre) cui era legata l'istanza
2
di rilascio del permesso di soggiorno aveva un reddito che non raggiungeva il limite previsto tenuto
conto del relativo nucleo familiare, non emergendo neppure il regolare pagamento delle imposte.
Con ricorso depositato in data 13.4.2023 ha impugnato il suddetto Parte_1
provvedimento del Questore innanzi al Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in
materia di Immigrazione e Protezione Internazionale, chiedendo preliminarmente la sospensione
del provvedimento impugnato e, nel merito, il suo annullamento e revoca, con relativo rilascio del
permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il si è costituito in giudizio chiedendo preliminarmente dichiararsi il difetto Controparte_1
di legittimazione passiva del Questore e nel merito il rigetto del ricorso anche rispetto alla domanda
cautelare svolta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione
Internazionale, in composizione monocratica, con ordinanza in data 8.5.2023 ha rigettato
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Lo stesso Tribunale, con sentenza n. 536/2023, pubblicata in data 1° agosto 2023, ha rigettato
il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore
della parte resistente, in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Il Giudice di primo grado ha detto di condividere le argomentazioni svolte dal
[...]
in ordine al ritardo nel rientro in Italia rispetto ai termini massimi di cui all'art. 13, CP_1
comma 4, D.P.R. n. 394/1999, con riferimento al periodo dal 5.10.2021 al 30.4.2022 (circostanza
che oltre che
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