Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2024, n. 2887

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2024, n. 2887
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 2887
Data del deposito : 8 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Totaro, Presidente
2) Dr. Arturo Avolio Consigliere
3) Dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario Relatore
All'udienza dell'08/07/2024, nella causa RG 1493/2019, ha pronunciato in grado
d'appello la seguente SENTENZA
TRA
AR RI, rappresentato e difeso dall'avv. Elio Sica, domiciliato in Napoli al Corso Meridionale n. 47, Napoli
Ricorrente in revocazione-già appellato contro
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI, difesa in primo grado rappresentata e difesa dall'avv. Francesca
Romana Fuselli, ed elettivamente e digitalmente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata francescaromanafuselli@ordineavvocatiroma.org,
Resistente-già appellante
Nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Legale
Rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pugliese domiciliata, presso il suo studio sito in Napoli alla Via Poggio Dei Mari n. 46, Napoli
Resistente-già appellante
Nonché
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INPS- Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale, in persona del R.L. p.t., difeso dall'Avv. Maria Sofia Lizzi, domiciliato in via A. De Gasperi, n. 55, Napoli
Resistente-già appellante
* * *
Con ricorso per revocazione ex art. 395 e ss. c.p.c. depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 29/05/2019 PI AR ha chiesto la revocazione della sentenza d'appello n. 5758 del 29/11/2019 della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Napoli che aveva così testualmente disposto:
“dichiara inammissibile l'opposizione proposta;
condanna AR PI al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio in favore della Cassa Italiana d previdenza ed assistenza dei geometri professioni e dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione che si liquidano in complessivi €.1.500,00 ciascuno per il primo grado ed
€.2.000,00 ciascuno per il presente grado del giudizio;
compensa le spese nei confronti dell'INPS”.
Ad avviso del ricorrente, gli errori revocatori in cui sarebbe incorso il Collegio adito nella precedente sentenza consisterebbero:

1. Nella violazione e la falsa applicazione dell'art. 82 c.p.c., art. 125 c.p.c., comma 2,
e art. 182
c.p.c., con conseguente nullità del procedimento, per avere il giudice di appello ritenuto valida la procura ad litem dell'atto di citazione in riassunzione.

2. Nell'erronea ed omessa valutazione della documentazione versata in atti.

3. Nell'erronea e falsa applicazione delle norme in merito alla soccombenza virtuale con riferimento alla riassunzione del giudizio ex art. 617 c.p.c..

4. Nella mancata applicazione del disposto di cui all'art. 324 c.p.c. per il passaggio in giudicato della sentenza n.18128/2011 nei confronti della AGENZIA delle
ENTRATE-RISCOSSIONE e DELL'INPDAP.
Il giudizio, definito nel merito con la sentenza d'appello oggetto di richiesta revocazione, aveva avuto origine con ricorso depositato in data 21 aprile 2010 presso il Tribunale Civile di Napoli Sezione Lavoro (rg 17755/2010), con il quale il Geom.
AR PI aveva chiesto di “Accertare e dichiarare la illegittimità e/o inesistenza
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dei crediti posti a base delle impugnate cartelle esattoriali, e conseguentemente ordinare alla IA OL Spa di annullarle e di condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio;
ordinare al terzo
INPDAP…l'immediata restituzione di quanto sinora trattenuto sia sul t.f.r., che sulle singole rate di pensione…. la nomina di un C.T.U. cui demandare, previo ordine di esibizione alla resistenza della documentazione necessaria in suo possesso, la verifica dell'esattezza dei conteggi…”.
In sintesi, il ricorrente, in primo grado, aveva proposto un ricorso per riassunzione ex art. 615 c.p.c. esponendo che aveva ricevuto un pignoramento presso terzi da parte di
IA a seguito del presunto mancato pagamento di quattro cartelle per pretesi mancati versamenti di contributi dovuti alla Cassa Geometri.
Aveva eccepito l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per inesistenza del debito per essere stato dipendente della Regione Campania e pertanto impossibilitato a svolgere la professione, e che aveva richiesto alla Cassa la restituzione dei contributi versati, che vi era stato un provvedimento di discarico, e che con successivi provvedimento la Cassa aveva comunicato anche ad IA la sospensione delle cartelle ed il discarico dei contributi, ma che ciononostante IA aveva proseguito nell'azione esecutiva in suo danno, con decurtazione della propria pensione.
In primo grado, con sentenza n. 18128 del 16 giugno 2011, il Tribunale di Napoli sezione lavoro aveva accolto totalmente il ricorso del geometra PI, dichiarando
l'inesistenza dei crediti ingiunti, ordinando ad IA di revocare le cartelle oggetto dell'impugnazione ed alla Cassa Geometri di restituire al ricorrente le somme indebitamente trattenute.
Avverso tale sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, propose appello la Cassa
Geometri con atto depositato in data 14/10/2011, chiedendo “dichiarare la nullità della sentenza e conseguentemente l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal geometra AR PI avverso le cartelle nn. 071 20060244581239,
07120070144690124 e 07120080154257678, per contrarietà ai presupposti propri dell'azione ex art. 615 c.p.c. e per l'effetto dichiarare la debenza dei contributi
Pag. 3 di 11 contenuti nelle cartelle esattoriali, non sgravati dalla Cassa Geometri. - dichiarare
l'inammissibilità per tardività dell'opposizione a cartella esattoriale n.
071200503263700 09/000 ex art. 24, d.lgs. n. 46/99 e per l'effetto dichiarare la debenza dei relativi contributi, non sgravati dalla Cassa Geometri…”.
Nel giudizio di appello si costituì in giudizio il geometra PI, il quale chiese dichiararsi cessata la materia del contendere, sostenendo avere la Cassa appellante provveduto a discaricare in via amministrativa con provvedimento di sgravio già prima del deposito dell'atto le somme richieste a titolo di contributi riferiti agli anni 2004,
2005, 2006 e 2007, in subordine chiese il rigetto dell'appello perché infondato in fatto
e in diritto.
Si costituirono nel giudizio di appello sia l'ente di riscossione IA OL Spa che
l'INPDAP, e il procedimento, all'udienza del 22 novembre 2017 venne dichiarato interrotto atteso che nelle more, e precisamente a far data dal 01.07.2017, la società per azioni IA Servizi di Riscossione Spa aveva cessato la propria attività lasciando il posto all'ente pubblico economico denominato Agenzia delle Entrate – Riscossione, che era subentrato a titolo universale nei rapporti
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