Corte d'Appello Catania, sentenza 08/01/2025, n. 1272
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte ai n. 157/2022 e 177/2022 R.G. promosse
DA
GI DI EF ([...]), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pappalardo;
Appellante
CONTRO
AR IT ([...]) rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo IT;
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA (04721260877) in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Francesco Vitale;
Appellati
NA CA ([...]);
Terza controinteressata contumace
OGGETTO: appello – conferimento incarico di Direttore U.O.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 371/2022 del 1.02.2022 e notificata in data 4.02.2022 il
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento della domanda proposta da AR IT, annullava la Delibera n. 1583 del
24.12.2020, con cui il Direttore Generale dell'A.S.P. di Catania, a definizione del concorso di cui all'avviso pubblico per la “Selezione pubblica per il conferimento di n. 24 incarichi quinquennali di Direttore di Struttura Complessa per diverse discipline”, dichiarava vincitrice la dott.ssa US Di EF, quale
“candidato che ha ottenuto il maggior punteggio”, conferendole l'incarico quinquennale di Direttore Medico della U.O.C. di Pediatria del P.O. di Acireale.
Il decidente, delineato l'iter procedurale per l'attribuzione dell'incarico di cui trattasi ed esaminata la delibera n. 1583 del 24 dicembre 2020, rilevava l'errata valutazione, da parte della Commissione appositamente nominata, dei titoli del candidato AR IT, a causa della mancata attribuzione del punteggio spettante in relazione all'incarico di alta professionalità espletato dal candidato, ritenendo che – anche a volere astrattamente ipotizzare l'esistenza del divieto del cumulo delle diverse tipologie di incarico - l'incarico di Direttore di U.O.C. f.f. dal 2017 al 2019 non poteva avere l'effetto di azzerare l'esperienza maturata dal
IT quale Responsabile dell'ambulatorio di Neurologia Pediatrica per 12 anni.
Pur rigettando la domanda del ricorrente di essere dichiarato vincitore della selezione concorsuale, attesa la natura discrezionale dell'atto conclusivo di individuazione del vincitore, il Tribunale adito disponeva l'annullamento della delibera n. 1583 del 24.12.2020, dichiarando la necessità di rivalutazione del curriculum del dott. IT, tenendo conto di tutti i titoli ivi esposti e documentati, compreso l'incarico di alta professionalità in Neuropediatria, attribuito con delibere n. 1125/03 e n. 770/04, secondo i criteri prestabiliti dalla
Commissione nell'All. A9 alla delibera n. 1255/2019 al fine della corretta
individuazione della terna dei candidati idonei, sulla scorta dei miglior punteggi attribuiti.
Avverso la sentenza proponeva appello Di EF US, con atto depositato il 3.03.2022. Resisteva al gravame IT AR.
Proponeva, altresì, appello autonomo contro la medesima sentenza l'Azienda
Sanitaria Provinciale di Catania, con atto depositato il 7.3.2022, cui resisteva
IT AR.
In entrambi i giudizi, riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. all'udienza del
18.10.2022, restava contumace la terza controinteressata dott.ssa Tiziana Sciacca.
La causa era posta in decisione in data 19 dicembre 2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo entrambi gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha annullato la Delibera del 24.12.2020, di conferimento dell'incarico di
Direttore U.O.C. di Pediatria alla Dott.ssa Di EF.
Deducono che il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa, da parte del Direttore Generale, in seguito alla ricezione dell'elenco dei candidati idonei stilato dalla Commissione, costituisce un atto a carattere fiduciario, rientrante nella sfera di discrezionalità manageriale.
Tale natura fiduciaria prevarrebbe sugli eventuali vizi procedurali relativi alla selezione della terna dei candidati, relegando eventuali illegittimità a mere violazioni dei principi di buona fede e correttezza, suscettibili di tutela risarcitoria, ma non di annullamento dell'atto. Non sarebbe infatti prevista una specifica forma di invalidità dell'atto che renda ammissibile una tutela demolitoria.
La decisione di annullare la delibera di incarico e di riconoscere al ricorrente un diritto alla rivalutazione si tradurrebbe poi in una indebita riformulazione dei criteri adottati dalla Commissione, il che esula dalla competenza del giudice, il quale non può entrare nel merito della discrezionalità tecnica esercitata dal
Direttore Generale per l'individuazione della terna. 2. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'erronea interpretazione delle disposizioni del CCNL Area Sanità e in particolare del rapporto tra gli articoli 18 e 20, avendo il Tribunale affermato che il divieto di cumulo previsto dal comma 5 dell'art. 18 riguarderebbe solo gli aspetti retributivi e non il procedimento del conferimento dell'incarico.
Premesso che l'art. 20 richiama il rispetto delle ulteriori disposizioni del
CCNL, gli appellanti evidenziano che il comma 5 dell'art. 18 dispone che “Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro”, includendo nel divieto di cumulo sia la fase di conferimento degli incarichi sia quella del loro espletamento e della loro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte ai n. 157/2022 e 177/2022 R.G. promosse
DA
GI DI EF ([...]), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pappalardo;
Appellante
CONTRO
AR IT ([...]) rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo IT;
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA (04721260877) in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Francesco Vitale;
Appellati
NA CA ([...]);
Terza controinteressata contumace
OGGETTO: appello – conferimento incarico di Direttore U.O.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 371/2022 del 1.02.2022 e notificata in data 4.02.2022 il
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento della domanda proposta da AR IT, annullava la Delibera n. 1583 del
24.12.2020, con cui il Direttore Generale dell'A.S.P. di Catania, a definizione del concorso di cui all'avviso pubblico per la “Selezione pubblica per il conferimento di n. 24 incarichi quinquennali di Direttore di Struttura Complessa per diverse discipline”, dichiarava vincitrice la dott.ssa US Di EF, quale
“candidato che ha ottenuto il maggior punteggio”, conferendole l'incarico quinquennale di Direttore Medico della U.O.C. di Pediatria del P.O. di Acireale.
Il decidente, delineato l'iter procedurale per l'attribuzione dell'incarico di cui trattasi ed esaminata la delibera n. 1583 del 24 dicembre 2020, rilevava l'errata valutazione, da parte della Commissione appositamente nominata, dei titoli del candidato AR IT, a causa della mancata attribuzione del punteggio spettante in relazione all'incarico di alta professionalità espletato dal candidato, ritenendo che – anche a volere astrattamente ipotizzare l'esistenza del divieto del cumulo delle diverse tipologie di incarico - l'incarico di Direttore di U.O.C. f.f. dal 2017 al 2019 non poteva avere l'effetto di azzerare l'esperienza maturata dal
IT quale Responsabile dell'ambulatorio di Neurologia Pediatrica per 12 anni.
Pur rigettando la domanda del ricorrente di essere dichiarato vincitore della selezione concorsuale, attesa la natura discrezionale dell'atto conclusivo di individuazione del vincitore, il Tribunale adito disponeva l'annullamento della delibera n. 1583 del 24.12.2020, dichiarando la necessità di rivalutazione del curriculum del dott. IT, tenendo conto di tutti i titoli ivi esposti e documentati, compreso l'incarico di alta professionalità in Neuropediatria, attribuito con delibere n. 1125/03 e n. 770/04, secondo i criteri prestabiliti dalla
Commissione nell'All. A9 alla delibera n. 1255/2019 al fine della corretta
individuazione della terna dei candidati idonei, sulla scorta dei miglior punteggi attribuiti.
Avverso la sentenza proponeva appello Di EF US, con atto depositato il 3.03.2022. Resisteva al gravame IT AR.
Proponeva, altresì, appello autonomo contro la medesima sentenza l'Azienda
Sanitaria Provinciale di Catania, con atto depositato il 7.3.2022, cui resisteva
IT AR.
In entrambi i giudizi, riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. all'udienza del
18.10.2022, restava contumace la terza controinteressata dott.ssa Tiziana Sciacca.
La causa era posta in decisione in data 19 dicembre 2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo entrambi gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha annullato la Delibera del 24.12.2020, di conferimento dell'incarico di
Direttore U.O.C. di Pediatria alla Dott.ssa Di EF.
Deducono che il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa, da parte del Direttore Generale, in seguito alla ricezione dell'elenco dei candidati idonei stilato dalla Commissione, costituisce un atto a carattere fiduciario, rientrante nella sfera di discrezionalità manageriale.
Tale natura fiduciaria prevarrebbe sugli eventuali vizi procedurali relativi alla selezione della terna dei candidati, relegando eventuali illegittimità a mere violazioni dei principi di buona fede e correttezza, suscettibili di tutela risarcitoria, ma non di annullamento dell'atto. Non sarebbe infatti prevista una specifica forma di invalidità dell'atto che renda ammissibile una tutela demolitoria.
La decisione di annullare la delibera di incarico e di riconoscere al ricorrente un diritto alla rivalutazione si tradurrebbe poi in una indebita riformulazione dei criteri adottati dalla Commissione, il che esula dalla competenza del giudice, il quale non può entrare nel merito della discrezionalità tecnica esercitata dal
Direttore Generale per l'individuazione della terna. 2. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'erronea interpretazione delle disposizioni del CCNL Area Sanità e in particolare del rapporto tra gli articoli 18 e 20, avendo il Tribunale affermato che il divieto di cumulo previsto dal comma 5 dell'art. 18 riguarderebbe solo gli aspetti retributivi e non il procedimento del conferimento dell'incarico.
Premesso che l'art. 20 richiama il rispetto delle ulteriori disposizioni del
CCNL, gli appellanti evidenziano che il comma 5 dell'art. 18 dispone che “Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro”, includendo nel divieto di cumulo sia la fase di conferimento degli incarichi sia quella del loro espletamento e della loro
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