Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/11/2024, n. 906
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Testo completo
N.299/2022 R.G.
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE PROMISCUA
riunita in Camera di Consiglio, e composta dai seguenti magistrati:
Dott. CARLO ERRICO PRESIDENTE est.
Dott.ssa ADELE FERRARO CONSIGLIERE
Dott.ssa ALESSANDRA FERRARO CONSIGLIERE
Nel procedimento iscritto al n. 299/2022 R.G., avente ad oggetto “divorIO contenIOso
– cessaIOne effetti civili”, pendente tra
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Francesco Paolo, presso il cui studio in Nardò, Via B. Acquaviva n.45, è elettivamente domiciliata;
appellante contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. P_
Melania Vitto, presso il cui studio in TA alla Via De Gasperi n.39 è elettivamente domiciliato;
appellato
e contro
AVV. quale curatore speciale dei minori e , Controparte_2 ER CP_3 rappresentata e difesa da sé medesima, appellata con la partecipaIOne del Procuratore Generale presso la Corte di appello di CE che ha espresso parere per il rigetto del proposto appello in data 8/7/2022.
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.11.2017, esponeva di aver contratto P_ matrimonio in TA (Le) il 31.01.2001 con . Dall'unione Parte_1 coniugale sono nati , il 08.11.1999, , il 31.05.2001, il 21.12.2004, Per_2 Per_3 CP_3 Per_ e , il 17.10.2007. Con sentenza n. 2903/2016 il Tribunale di CE dichiarava la separaIOne personale dei coniugi, disponendo l'affido dei minori ai SS di TA ed al competente CF, con collocamento dei figli e presso gli zii materni Per_2 Per_3 Per_ ( e ), e dei figli e presso lo IO Controparte_4 Controparte_5 CP_3 AT ( ), con eserciIO del diritto di visita da parte dei genitori verso i CP_6
minori due volte a settimana, per una durata di un'ora e con l'assistenza di operatori dei SS, il tutto “compatibilmente con gli impegni dei minori”;
inoltre, poneva a carico di ciascun genitore il versamento, in favore dei parenti collocatari, dell'importo di euro
100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio. Chiedeva dichiararsi la cessaIOne degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'obbligo, posto a suo carico, del versamento, in favore dei collocatari dei minori, dell'importo di euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento per ciascun minore non essendo mutate le proprie condiIOni economiche. Deduceva: di aver sempre corrisposto il contributo per i minori previsto in separaIOne (pari ad euro 100,00 ciascuno);
di svolgere prevalentemente lavori saltuari;
di aver cessato ogni forma di comunione materiale e spirituale con la sig.ra a far data dalla pronuncia della Pt_1 separaIOne. Rappresentava che, dopo la sentenza di separaIOne, anche la figlia
era collocata, di fatto, presso lo IO (già collocatario dei minori Per_3 CP_6 Per_ e ). CP_3
Si costituiva la resistente, la quale chiedeva disporsi l'affido dei figli minori , Per_3 Per_ e a sè, con collocamento presso di sé nell'abitaIOne della nonna materna CP_3 sita in TA (Le) e con diritto di visita del padre per come dettagliatamente indicato;
porsi a carico del ricorrente il versamento, in suo favore, dell'importo di euro
150,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento per ciascun figlio, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.
Deduceva di aver sempre corrisposto, in favore dei collocatari dei figli minori e grazie al sostegno economico offerto dalla di lei madre, l'importo, posto a suo carico con sentenza di separaIOne, di euro 100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento per ciascun minore. Lamentava una condotta ostativa al rapporto madre-figli posta in essere dal ricorrente, il quale, diversamente dalla resistente, riusciva a vedere i figli minori molto spesso, stante il collocamento presso il di lui fratello ( ). CP_6
In data 26.06.2018, si teneva l'udienza presidenziale, indi venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali il Presidente confermava limitatamente Per_ ai tre figli minori della coppia , e (essendo il figlio divenuto Per_3 CP_3 Per_2 maggiorenne) l'affido ai SS di TA e al competente CF, il collocamento degli stessi presso lo IO AT ( ), e l'eserciIO del diritto di visita dei genitori per come CP_6 stabilito nella sentenza di separaIOne;
poneva a carico di ciascun genitore la corresponsione, in favore dei collocatari, dell'importo di euro 100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con il medesimo provvedimento, il Presidente disponeva l'attivaIOne di un percorso di sostegno ai minori ed alla genitorialità da svolgersi a cura dei SS
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finalizzato al ripristino di una stabile relaIOne affettiva genitori/figli e funIOnale all'implementaIOne del diritto di visita della madre.
In data 05.10.2018 perveniva provvedimento del Tribunale per i Minorenni di CE datato 04.10.2018 (emesso nel procedimento v.g. n. 688/18), con i relativi allegati, nel quale si dava atto di una situaIOne di gravissimo pregiudiIO per i minori (laddove i Per_ minori e lamentavano abusi sessuali subiti da parte del fratello il Per_3 CP_3 quale manifestava, altresì, condiIOni psicofisiche necessitanti urgenti approfondimenti). Il Tribunale, con provvedimento emesso in pari data (05.10.2018), in adesione alle prescriIOni già disposte dal TM, disponeva, inaudita altera parte, in modifica del provvedimento presidenziale del 28.06.2018, il collocamento del minore presso una comunità educativa, nonché il collocamento dei minori e CP_3 Per_3 Per_
presso altra comunità educativa competente in materia di maltrattamenti ed abusi, il tutto a cura dei S.S. (il provvedimento veniva reiterato il 12/10/2018 a seguito di segnalaIOne di mancata esecuIOne del primo).
Con provvedimento datato 25/10/2018 il Tribunale convalidava i provvedimenti emessi in data 05.10.2018 e 12.10.2018, onerando le comunità ospitanti i minori di relaIOnare mensilmente in ordine alle attuali condiIOni di vita e salute degli stessi, ai percorsi attuati ed ai tempi e modi di frequentaIOne dei minori con i genitori e la cerchia parentale di riferimento, con le cautele da adottarsi per il benessere psico- fisico degli stessi.
Con provvedimento datato 06.11.2018, all'esito dell'esame delle relaIOni delle comunità, il Tribunale disponeva, in parziale modifica del provvedimento del
25.10.2018, lo svolgimento degli incontri dei minori con i loro familiari alla presenza costante di un educatore, con provvisoria sospensione del percorso di sostegno ai minori in ragione delle esigenze investigative del TM (percorso che, in ogni caso, al tempo non risultava ancora attivato). All'esito delle comunicaIOni pervenute dalla
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e dalla Procura della Pt_2
Repubblica presso il Tribunale di CE (in cui si dichiarava l'assenza di ragioni ostative all'attivaIOne di necessarie misure di sostegno psicologico nei confronti dei minori), il
Tribunale, con provvedimento datato 30.11.2018, disponeva la prosecuIOne di percorsi di sostegno ai minori ed alla genitorialità, unitamente alle forme di supporto ed alle cautele opportune per i minori in ragione delle condiIOni psico-fisiche degli stessi, per come già prescritte con i precedenti provvedimenti.
Seguivano ulteriori provvedimenti (ne dà conto analitico la sentenza appellata) resi in rapporto a problematiche di volta in volta segnalate quanto ai rapporti tra i minori con entrambi i genitori e gli altri congiunti.
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All'esito dell'esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta avanzata dai SS CP_ officiati di nomina di un curatore speciale per i minori (necessario ai fini dell'espletamento delle varie pratiche amministrative scolastiche, sanitarie e di ordinaria gestione interessanti i minori) il Tribunale, con provvedimento datato
28.02.2019, nominava quale curatore speciale dei tre minori l'avv. di Controparte_2
CE ai fini della loro rappresentanza in giudiIO, delegando lo stesso allo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria amministraIOne interessanti gli stessi (ivi compresi quelli afferenti alla cura, istruIOne e salute degli stessi). In data 18.04.2019, si costituiva il CP_ curatore speciale, il quale chiedeva dichiararsi la decadenza dei sig.ri e Pt_1 Per_ dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori , e , in Per_3 CP_3 ragione della rilevata assenza di capacità genitoriale e dei gravi pregiudizi ai minori.
Con provvedimento datato 16.10.2019, alla luce dell'allontanamento volontario di
(a seguito del raggiungimento della maggiore età) dalla struttura presso cui Persona_4 era collocata, nonché della comunicaIOne pervenuta dal nominato curatore speciale Per_ avente data 15.10.2019 (attestante una condiIOne di sofferenza del minore conseguente all'allontanamento della sorella, nonché l'espresso desiderio da parte di esso minore di “poter avere al più presto “un papà e una mamma” che sappiano
“coccolarlo”” e “una famiglia tutta per sé che riservi a lui attenIOne e affetto”), il
Tribunale onerava i SS di CE ed il competente CF di relaIOnare prontamente in Per_ ordine alle forme ulteriori di supporto da apportare per il minore in ragione della nuova situaIOne creatasi, alla rispondenza al benessere del minore della sua permanenza in comunità, all'opportunità di eventuali forme di affido etero-familiare, provvedendo altresì alla pianificaIOne, in favore del minore, di attività extrascolastiche, ludiche e sportive, funIOnali al pieno sviluppo psicofisico dello stesso, nonché a facilitare sin da subito gli incontri con la sorella , ove essa Per_3 avesse espresso desiderio in tal senso, ferma restando l'adoIOne di ogni cautela utile Per_ per il minore e sempre che gli incontri con la sorella non fossero stati di pregiudiIO per lo stesso. Con provvedimento datato 21.11.2019, all'esito delle relaIOni dell'ASL di CE del 08.11.2019 il Tribunale confermava, allo stato, il Per_ collocamento del minore presso la struttura dove lo stesso si trovava, e disponeva
l'adoIOne, di concerto con tutti gli enti coinvolti, di percorsi e
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE PROMISCUA
riunita in Camera di Consiglio, e composta dai seguenti magistrati:
Dott. CARLO ERRICO PRESIDENTE est.
Dott.ssa ADELE FERRARO CONSIGLIERE
Dott.ssa ALESSANDRA FERRARO CONSIGLIERE
Nel procedimento iscritto al n. 299/2022 R.G., avente ad oggetto “divorIO contenIOso
– cessaIOne effetti civili”, pendente tra
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Francesco Paolo, presso il cui studio in Nardò, Via B. Acquaviva n.45, è elettivamente domiciliata;
appellante contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. P_
Melania Vitto, presso il cui studio in TA alla Via De Gasperi n.39 è elettivamente domiciliato;
appellato
e contro
AVV. quale curatore speciale dei minori e , Controparte_2 ER CP_3 rappresentata e difesa da sé medesima, appellata con la partecipaIOne del Procuratore Generale presso la Corte di appello di CE che ha espresso parere per il rigetto del proposto appello in data 8/7/2022.
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.11.2017, esponeva di aver contratto P_ matrimonio in TA (Le) il 31.01.2001 con . Dall'unione Parte_1 coniugale sono nati , il 08.11.1999, , il 31.05.2001, il 21.12.2004, Per_2 Per_3 CP_3 Per_ e , il 17.10.2007. Con sentenza n. 2903/2016 il Tribunale di CE dichiarava la separaIOne personale dei coniugi, disponendo l'affido dei minori ai SS di TA ed al competente CF, con collocamento dei figli e presso gli zii materni Per_2 Per_3 Per_ ( e ), e dei figli e presso lo IO Controparte_4 Controparte_5 CP_3 AT ( ), con eserciIO del diritto di visita da parte dei genitori verso i CP_6
minori due volte a settimana, per una durata di un'ora e con l'assistenza di operatori dei SS, il tutto “compatibilmente con gli impegni dei minori”;
inoltre, poneva a carico di ciascun genitore il versamento, in favore dei parenti collocatari, dell'importo di euro
100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio. Chiedeva dichiararsi la cessaIOne degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'obbligo, posto a suo carico, del versamento, in favore dei collocatari dei minori, dell'importo di euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento per ciascun minore non essendo mutate le proprie condiIOni economiche. Deduceva: di aver sempre corrisposto il contributo per i minori previsto in separaIOne (pari ad euro 100,00 ciascuno);
di svolgere prevalentemente lavori saltuari;
di aver cessato ogni forma di comunione materiale e spirituale con la sig.ra a far data dalla pronuncia della Pt_1 separaIOne. Rappresentava che, dopo la sentenza di separaIOne, anche la figlia
era collocata, di fatto, presso lo IO (già collocatario dei minori Per_3 CP_6 Per_ e ). CP_3
Si costituiva la resistente, la quale chiedeva disporsi l'affido dei figli minori , Per_3 Per_ e a sè, con collocamento presso di sé nell'abitaIOne della nonna materna CP_3 sita in TA (Le) e con diritto di visita del padre per come dettagliatamente indicato;
porsi a carico del ricorrente il versamento, in suo favore, dell'importo di euro
150,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento per ciascun figlio, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.
Deduceva di aver sempre corrisposto, in favore dei collocatari dei figli minori e grazie al sostegno economico offerto dalla di lei madre, l'importo, posto a suo carico con sentenza di separaIOne, di euro 100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento per ciascun minore. Lamentava una condotta ostativa al rapporto madre-figli posta in essere dal ricorrente, il quale, diversamente dalla resistente, riusciva a vedere i figli minori molto spesso, stante il collocamento presso il di lui fratello ( ). CP_6
In data 26.06.2018, si teneva l'udienza presidenziale, indi venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali il Presidente confermava limitatamente Per_ ai tre figli minori della coppia , e (essendo il figlio divenuto Per_3 CP_3 Per_2 maggiorenne) l'affido ai SS di TA e al competente CF, il collocamento degli stessi presso lo IO AT ( ), e l'eserciIO del diritto di visita dei genitori per come CP_6 stabilito nella sentenza di separaIOne;
poneva a carico di ciascun genitore la corresponsione, in favore dei collocatari, dell'importo di euro 100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con il medesimo provvedimento, il Presidente disponeva l'attivaIOne di un percorso di sostegno ai minori ed alla genitorialità da svolgersi a cura dei SS
pag. 2/15
finalizzato al ripristino di una stabile relaIOne affettiva genitori/figli e funIOnale all'implementaIOne del diritto di visita della madre.
In data 05.10.2018 perveniva provvedimento del Tribunale per i Minorenni di CE datato 04.10.2018 (emesso nel procedimento v.g. n. 688/18), con i relativi allegati, nel quale si dava atto di una situaIOne di gravissimo pregiudiIO per i minori (laddove i Per_ minori e lamentavano abusi sessuali subiti da parte del fratello il Per_3 CP_3 quale manifestava, altresì, condiIOni psicofisiche necessitanti urgenti approfondimenti). Il Tribunale, con provvedimento emesso in pari data (05.10.2018), in adesione alle prescriIOni già disposte dal TM, disponeva, inaudita altera parte, in modifica del provvedimento presidenziale del 28.06.2018, il collocamento del minore presso una comunità educativa, nonché il collocamento dei minori e CP_3 Per_3 Per_
presso altra comunità educativa competente in materia di maltrattamenti ed abusi, il tutto a cura dei S.S. (il provvedimento veniva reiterato il 12/10/2018 a seguito di segnalaIOne di mancata esecuIOne del primo).
Con provvedimento datato 25/10/2018 il Tribunale convalidava i provvedimenti emessi in data 05.10.2018 e 12.10.2018, onerando le comunità ospitanti i minori di relaIOnare mensilmente in ordine alle attuali condiIOni di vita e salute degli stessi, ai percorsi attuati ed ai tempi e modi di frequentaIOne dei minori con i genitori e la cerchia parentale di riferimento, con le cautele da adottarsi per il benessere psico- fisico degli stessi.
Con provvedimento datato 06.11.2018, all'esito dell'esame delle relaIOni delle comunità, il Tribunale disponeva, in parziale modifica del provvedimento del
25.10.2018, lo svolgimento degli incontri dei minori con i loro familiari alla presenza costante di un educatore, con provvisoria sospensione del percorso di sostegno ai minori in ragione delle esigenze investigative del TM (percorso che, in ogni caso, al tempo non risultava ancora attivato). All'esito delle comunicaIOni pervenute dalla
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e dalla Procura della Pt_2
Repubblica presso il Tribunale di CE (in cui si dichiarava l'assenza di ragioni ostative all'attivaIOne di necessarie misure di sostegno psicologico nei confronti dei minori), il
Tribunale, con provvedimento datato 30.11.2018, disponeva la prosecuIOne di percorsi di sostegno ai minori ed alla genitorialità, unitamente alle forme di supporto ed alle cautele opportune per i minori in ragione delle condiIOni psico-fisiche degli stessi, per come già prescritte con i precedenti provvedimenti.
Seguivano ulteriori provvedimenti (ne dà conto analitico la sentenza appellata) resi in rapporto a problematiche di volta in volta segnalate quanto ai rapporti tra i minori con entrambi i genitori e gli altri congiunti.
pag. 3/15
All'esito dell'esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta avanzata dai SS CP_ officiati di nomina di un curatore speciale per i minori (necessario ai fini dell'espletamento delle varie pratiche amministrative scolastiche, sanitarie e di ordinaria gestione interessanti i minori) il Tribunale, con provvedimento datato
28.02.2019, nominava quale curatore speciale dei tre minori l'avv. di Controparte_2
CE ai fini della loro rappresentanza in giudiIO, delegando lo stesso allo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria amministraIOne interessanti gli stessi (ivi compresi quelli afferenti alla cura, istruIOne e salute degli stessi). In data 18.04.2019, si costituiva il CP_ curatore speciale, il quale chiedeva dichiararsi la decadenza dei sig.ri e Pt_1 Per_ dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori , e , in Per_3 CP_3 ragione della rilevata assenza di capacità genitoriale e dei gravi pregiudizi ai minori.
Con provvedimento datato 16.10.2019, alla luce dell'allontanamento volontario di
(a seguito del raggiungimento della maggiore età) dalla struttura presso cui Persona_4 era collocata, nonché della comunicaIOne pervenuta dal nominato curatore speciale Per_ avente data 15.10.2019 (attestante una condiIOne di sofferenza del minore conseguente all'allontanamento della sorella, nonché l'espresso desiderio da parte di esso minore di “poter avere al più presto “un papà e una mamma” che sappiano
“coccolarlo”” e “una famiglia tutta per sé che riservi a lui attenIOne e affetto”), il
Tribunale onerava i SS di CE ed il competente CF di relaIOnare prontamente in Per_ ordine alle forme ulteriori di supporto da apportare per il minore in ragione della nuova situaIOne creatasi, alla rispondenza al benessere del minore della sua permanenza in comunità, all'opportunità di eventuali forme di affido etero-familiare, provvedendo altresì alla pianificaIOne, in favore del minore, di attività extrascolastiche, ludiche e sportive, funIOnali al pieno sviluppo psicofisico dello stesso, nonché a facilitare sin da subito gli incontri con la sorella , ove essa Per_3 avesse espresso desiderio in tal senso, ferma restando l'adoIOne di ogni cautela utile Per_ per il minore e sempre che gli incontri con la sorella non fossero stati di pregiudiIO per lo stesso. Con provvedimento datato 21.11.2019, all'esito delle relaIOni dell'ASL di CE del 08.11.2019 il Tribunale confermava, allo stato, il Per_ collocamento del minore presso la struttura dove lo stesso si trovava, e disponeva
l'adoIOne, di concerto con tutti gli enti coinvolti, di percorsi e
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