Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/03/2025, n. 456
CA Bologna
Sentenza
12 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 370/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 370/2023 promossa da:
ET UC, con il patrocinio degli avv.ti Roberto Pancaldi e Fernando Pancaldi
-appellante-
contro
AN DA, con il patrocinio degli avv.ti ND Zambelli Mariani e Enrico Mattia Sacchi
-appellato-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 860/2022 del Tribunale di Ferrara del 28/12/2022 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 16/07/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante TT UC
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria, eccezione, istanza, anche istruttoria e domanda disattesa e reietta:
- in accoglimento dell'appello proposto da TT UC ed in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Ferrara n. 860/2022 pubblicata il 28/12/2022, rigettare tutte le domande proposte dall'appellato NN IA nei confronti dell'appellante TT UC siccome infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi dedotti in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di primo grado, del giudizio di appello e della fase inibitoria, oltre a rimborso delle spese generali, Cassa Avvocati ed IVA come per legge.”
Per l'appellato NN IA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adìta, contrariis rejectis: pagina 1 di 6
- Nel merito, rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto stante l'infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi di gravame proposti, confermando conseguentemente la sentenza n. 860/2022
Tribunale di Ferrara – Giudice Dott.ssa Marianna Cocca, depositata in data 28/12/2022;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compenso d'avvocato, oltre accessori come per Legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, NN IA conveniva davanti al Tribunale di Ferrara TT UC
e RO ND al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subìti in conseguenza delle lesioni procuratigli dai convenuti in data 9/08/2016 a seguito di una aggressione posta in essere da questi ultimi nei pressi della Stazione ferroviaria di Ferrara, provocandogli, con plurime coltellate al capo ed al braccio destro profondi tagli e lesioni personali.
Si costituiva il convenuto TT UC, il quale richiedeva il rigetto della domanda formulata dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto.
Non si costituiva e rimaneva contumace il convenuto RO ND.
Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 860/2022, pronunciando nella causa di n. R.G. 874/2021, accoglieva la domanda di NN IA e condannava TT UC e RO ND, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 41.770,07, oltre interessi al tasso legale vigente dalla data della sentenza al saldo effettivo, oltre ancora e sempre in solido al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Il Tribunale accertava: -che i convenuti in data 9/08/2016, alle ore 3,50/3,55 circa avevano aggredito con diverse coltellate al capo ed al braccio destro l'attore, il quale aveva riportato gravi lesioni ed era stato trasportato al P.S. dell'Ospedale Sant'Anna di Ferrara, dove gli erano state diagnosticate “ferite da taglio al cuoio capelluto e all'avambraccio destro” con prognosi di venti giorni;
-che il procedimento penale a carico dei convenuti n. 4098/2016 R.G.N.R. e n. 1352/2016 R.G. GIP per i reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p. era stato sospeso con la messa alla prova degli imputati ex art. 168 bis c.p.; -che il coinvolgimento di entrambi nei fatti di causa risultava principalmente dai verbali di perquisizione effettuata in sede di arresto, ove entrambi venivano trovati in possesso di coltelli (il RO di un coltello a serramanico in ferro di cm.22 con lama da cm. 10, con tracce ematiche e il TT di un coltello il ferro da lancio di cm. 16 con lama da cm. 10 e con tracce ematiche sui suoi vestiti); -che i convenuti erano stati fermati dopo che gli agenti avevano sentito delle grida di aiuto provenienti dallo
NN e presentavano segni di colluttazione;
-che la messa alla prova richiesta da entrambi con sospensione del processo, pur non costituendo ammissione di responsabilità, ha tuttavia come presupposto una valutazione da parte del giudice penale nel senso della impossibilità di definire il processo con il proscioglimento ovvero con una sentenza di non luogo a procedere.
Il Tribunale quindi riteneva sussistente la prova di una aggressione posta in essere da entrambi i convenuti,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 370/2023 promossa da:
ET UC, con il patrocinio degli avv.ti Roberto Pancaldi e Fernando Pancaldi
-appellante-
contro
AN DA, con il patrocinio degli avv.ti ND Zambelli Mariani e Enrico Mattia Sacchi
-appellato-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 860/2022 del Tribunale di Ferrara del 28/12/2022 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 16/07/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante TT UC
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria, eccezione, istanza, anche istruttoria e domanda disattesa e reietta:
- in accoglimento dell'appello proposto da TT UC ed in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Ferrara n. 860/2022 pubblicata il 28/12/2022, rigettare tutte le domande proposte dall'appellato NN IA nei confronti dell'appellante TT UC siccome infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi dedotti in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di primo grado, del giudizio di appello e della fase inibitoria, oltre a rimborso delle spese generali, Cassa Avvocati ed IVA come per legge.”
Per l'appellato NN IA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adìta, contrariis rejectis: pagina 1 di 6
- Nel merito, rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto stante l'infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi di gravame proposti, confermando conseguentemente la sentenza n. 860/2022
Tribunale di Ferrara – Giudice Dott.ssa Marianna Cocca, depositata in data 28/12/2022;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compenso d'avvocato, oltre accessori come per Legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, NN IA conveniva davanti al Tribunale di Ferrara TT UC
e RO ND al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subìti in conseguenza delle lesioni procuratigli dai convenuti in data 9/08/2016 a seguito di una aggressione posta in essere da questi ultimi nei pressi della Stazione ferroviaria di Ferrara, provocandogli, con plurime coltellate al capo ed al braccio destro profondi tagli e lesioni personali.
Si costituiva il convenuto TT UC, il quale richiedeva il rigetto della domanda formulata dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto.
Non si costituiva e rimaneva contumace il convenuto RO ND.
Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 860/2022, pronunciando nella causa di n. R.G. 874/2021, accoglieva la domanda di NN IA e condannava TT UC e RO ND, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 41.770,07, oltre interessi al tasso legale vigente dalla data della sentenza al saldo effettivo, oltre ancora e sempre in solido al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Il Tribunale accertava: -che i convenuti in data 9/08/2016, alle ore 3,50/3,55 circa avevano aggredito con diverse coltellate al capo ed al braccio destro l'attore, il quale aveva riportato gravi lesioni ed era stato trasportato al P.S. dell'Ospedale Sant'Anna di Ferrara, dove gli erano state diagnosticate “ferite da taglio al cuoio capelluto e all'avambraccio destro” con prognosi di venti giorni;
-che il procedimento penale a carico dei convenuti n. 4098/2016 R.G.N.R. e n. 1352/2016 R.G. GIP per i reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p. era stato sospeso con la messa alla prova degli imputati ex art. 168 bis c.p.; -che il coinvolgimento di entrambi nei fatti di causa risultava principalmente dai verbali di perquisizione effettuata in sede di arresto, ove entrambi venivano trovati in possesso di coltelli (il RO di un coltello a serramanico in ferro di cm.22 con lama da cm. 10, con tracce ematiche e il TT di un coltello il ferro da lancio di cm. 16 con lama da cm. 10 e con tracce ematiche sui suoi vestiti); -che i convenuti erano stati fermati dopo che gli agenti avevano sentito delle grida di aiuto provenienti dallo
NN e presentavano segni di colluttazione;
-che la messa alla prova richiesta da entrambi con sospensione del processo, pur non costituendo ammissione di responsabilità, ha tuttavia come presupposto una valutazione da parte del giudice penale nel senso della impossibilità di definire il processo con il proscioglimento ovvero con una sentenza di non luogo a procedere.
Il Tribunale quindi riteneva sussistente la prova di una aggressione posta in essere da entrambi i convenuti,
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