Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/03/2024, n. 309
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dr. Mariangela Fuina Consigliere relatore
Avv. Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 184 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
, C.F.: , elettivamente domiciliato ai fini Controparte_1 C.F._1
del presente giudizio alla via Luigi De Crecchio 70, presso lo studio dell'Avv. Nicla
D'Angelo che lo rappresenta e difende in virtù di mandato, su foglio separato da intendersi apposto in calce al presente atto;
- appellante –
CONTRO
, C.F.: , elettivamente domiciliata in Lanciano CP_2 C.F._2
alla Via Arco della Posta n. 3, presso e nello Studio dell'Avv. Mario Di Iullo, che la rappresenta e difende in forza di procura su foglio separato, da intendersi apposta in calce all'atto di costituzione, ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013;
- appellato -
P.G. in sede
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano, n. 303/2022, pubblicata in data 15.09.2022, su R.G. n. 740/2020 e non notificata.
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
Come da Atto di appello del 23.02.2023 e note conclusionali depositate in data 09.07.2023:
“1) In via preliminare, accertato che la firma apposta sulla ricevuta della raccomandata inerente l'avviso di deposito del decreto di fissazione di udienza appartiene alla sig. CP_2
, dichiarare nulla la sentenza n. 303/2022 emessa dal Tribunale di Lanciano nella
[...]
causa civile n. 740/2020, avente ad oggetto la separazione coniugi giudiziale, promossa dalla sig.ra , depositata il 15.9.2022;
CP_2
2) Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di nullità svolta in via preliminare, Voglia riformare integralmente la sentenza, revocare l'addebito a carico di , disporre l'affidamento condiviso dei minori, e Controparte_1 Persona_1 Per_2
revocare l'assegno di mantenimento alla moglie, e ridurre la somma
[...] CP_2 mensile, quale contributo per il mantenimento dei minori, a € 300,00 per entrambi i figli;
3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per l'appellato:
Come da comparsa di costituzione del 10.07.2023 e note conclusionali depositate in data
11.07.2023:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto confermando integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado di giudizio”.
Per il P.G.
Come da parere depositato in data 23.06.2023:
“Si esprime parere favorevole alla conferma della sentenza di separazione giudiziale emessa dal
T.O. di Lanciano e pubblicata il 15.9.2022 all'esito della procedura RG 740/2020”.
Fatto e diritto
1.Il procedimento in oggetto trae origine da un ricorso del settembre 2020, ex art. 706 c.p.c., per separazione personale dei coniugi e contestuale richiesta di addebito, istato in primo grado da contro . CP_2 Controparte_1
2
Premesso il matrimonio contratto nell'aprile 2001 e la nascita di due figli ( nel luglio Per_3
2007 e nell'aprile 2010), la ricorrente rappresentava che nel 2019 iniziavano le prime Per_4
incomprensioni e tensioni tra i coniugi, in concomitanza alle difficoltà finanziarie del marito.
La perdita del lavoro da parte del portava lo stesso all'acquisto di una tabaccheria CP_1
dietro cessione di una proprietà immobiliare intestata alla moglie e contrazione di finanziamenti che permanevano e che purtroppo restavano inadempiuti data la scarsa redditività della nuova attività, fino a sfociare in azioni per lo sfratto e per il recupero dei crediti contratti;
infatti, la casa familiare veniva sottoposta a pignoramento immobiliare con i conseguenti incombenti di rito. Così che il attuava condotte di dilapidazione del CP_1
patrimonio familiare attingendo persino ai risparmi dei figlioletti. La convivenza si evidenziava intollerabile con condotte di abbandono dell'assistenza morale e materiale della famiglia da parte del fino a condotte di infedeltà coniugali e di maltrattamenti che CP_1
costringevano a sporgere due querele (una nel luglio 2020 e l'altra nell'agosto CP_2
2020).
La ricorrente chiedeva quindi pronunciarsi la separazione giudiziale stabilendo l'addebito della separazione in capo al e l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare, con CP_1
affidamento esclusivo dei figli alla madre e determinazione dell'obbligo del padre di corrispondere un congruo assegno mensile per il mantenimento dei figli.
1.1.All'udienza presidenziale del 26.11.2020, nonostante la ritenuta regolarità della notifica eseguita a mezzo del servizio postale, ricevuta dalla madre convivente il Parte_1
14.10.20, il resistente non compariva.
Lo stesso rimaneva contumace nella successiva fase di cognizione.
1.2. Depositata la memoria integrativa da parte della sola ricorrente, con aggiunta della richiesta di assegno di mantenimento per sé ed espletata la prova orale, all'udienza del
07.06.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con termini abbreviati per le note conclusionali.
1.3. Il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 303/2022, pubblicata in data 15.09.2022, così disponeva:
“1) pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi con addebito a ;
Controparte_1
2) autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
3) affida in via esclusiva i figli minori e alla madre, con collocamento presso Per_3 Per_2
la stessa;
4) dispone che il genitore non collocatario potrà vedere e trattenere con sé i figli secondo accordi tra le parti, tenuto conto della disponibilità dei minori;
3 5) assegna la casa coniugale di Via Ripitelli n. 2 in Castel Frentano (CH) al genitore collocatario;
6) impone a di corrispondere a la somma mensile Controparte_1 CP_2
complessiva di euro 850,00, di cui 600,00 euro quale contributo per il mantenimento dei figli minori (300,00 per ciascun figlio), ed euro 250,00 per il mantenimento della moglie, da Org_ versarsi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici oltre al
50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo sottoscritto da questo Tribunale ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano in data 27 dicembre 2018, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
7) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , Controparte_1 CP_2 liquidate in euro 1.500,00”.
Per il primo giudice, al di là della neutralità della mancata costituzione del convenuto sotto il profilo processuale, andava rimarcato però l'atteggiamento e il disinteresse dimostrato dallo stesso nei confronti dei figli e della moglie, circostanze acclarate anche dalla prova testimoniale assunta (testi , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
della ricorrente-). I comportamenti violenti ed aggressivi, come comprovato Testimone_3 anche dai procedimenti penali per violazione dell'art. 570 c.p. e dell'art. 612 c.p., pendenti avanti al giudice dibattimentale monocratico e dalla Relazione dei Servizi Sociali in atti, davano conto della assoluta renitenza del resistente a comparire avanti a loro e del disinteresse nei confronti dei figli. La crisi del matrimonio era certamente da attribuire al comportamento del convenuto. Risultava documentalmente provato che i figli e erano Per_3 Per_4
minorenni, sicché potevano confermarsi i provvedimenti provvisori emessi all'esito dell'udienza presidenziale (euro 600,00 quale contributo per il mantenimento dei figli minori, vale a dire euro 300,00 per ciascun figlio), disponendosi, altresì, un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 250,00, come richiesto nella memoria integrativa del
13.04.2021.
Le spese seguivano la soccombenza.
2. Nel proprio atto di appello contesta la decisione per i motivi di seguito Controparte_1
indicati.
2.1 “Nullità della sentenza n. 303/2022 emessa dal Tribunale di Lanciano, depositata il
15.9.2022, per violazione e/o falsa applicazione del principio del contraddittorio di cui agli artt.
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