Corte d'Appello Catania, sentenza 13/01/2025, n. 1285
CA Catania
Sentenza
13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 458/2022 R.G. promossa
DA
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(80078750587), in persona del Presidente p.t., anche quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps – SCCI S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Galeano, M. R. Battiato e U. Nucciarone
Appellante
CONTRO
LA TA LD ([...]), rappresentato e difeso dall'avv. M.
Carbone
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso avviso di addebito – contributi IVS
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1490/2021 del 22.11.2021 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da La TA DO avverso l'avviso di addebito n. 593 2019 00027647 67 000, notificato il 15.7.2019, con il
quale l'Inps intimava il pagamento di euro 8.725,31 a titolo di contributi IVS a percentuale oltre il minimale dovuti alla gestione commercianti per il pagamento delle rate n. 1 e n. 2 anno 2010 e delle rate n. 1 e n. 2 anno 2012, oltre le somme aggiuntive.
Il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, ritendendo, conformemente all'orientamento della Suprema Corte e contrariamente a quanto sostenuto dall'ente previdenziale, che non potesse riconoscersi valore di ricognizione di debito, idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, né alla domanda presentata dal La TA all'Agenzia delle Entrate, né ai versamenti eseguiti in adempimento del piano di rateizzazione. Osservava che, peraltro, l'Inps non aveva prodotto in giudizio la domanda di rateizzazione in questione e, pertanto, era preclusa qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza di un'eventuale volontà ricognitiva del debito.
Dichiarava, quindi, prescritto il credito contributivo di cui all'avviso di addebito opposto – relativo alle annualità 2010 e 2012 – in assenza di precedenti validi atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale.
Condannava l'Inps al pagamento delle spese di lite e compensava quelle tra il ricorrente e SCCI S.p.A.
Appellava la citata sentenza l'Inps, con ricorso depositato il 23.5.2022. Resisteva al gravame La TA DO.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello l'Inps lamenta l'omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva di SCCI
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