Corte d'Appello Torino, sentenza 04/11/2024, n. 378
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 196 /2024 R.G.L. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
11 ed elettivamente domiciliato in Torino, via Susa n. 35, presso gli avv.ti Roberto De Guglielmi, Luca Cristiano Guelfo e Massimo
Sibona , che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente fra loro, per procura in data 2/12/2021 allegata alla busta contenente il ricorso di primo grado e inviata telematicamente ex art. 83, terzo comma c.p.c.
APPELLANTE/APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
, già E_ Controparte_2
Co (di seguito la “ o la “ ” o la “ ”), in persona
[...] CP_4 CP_1
del liquidatore, Dott. , con sede in Milano, Via Carlo CP_5
Pisacane, n. 34, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta delega unita alla memoria difensiva di primo grado, dagli
Avv.ti Andrea Fortunat, Miriana Ranieri e Maurizio De la Forest ed
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elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Torino, Via Mazzini,
n. 31.
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante/appellato in via incidentale: come da ricorso depositato in data 29.04.2024
Per l'appellata/appellante in via incidentale: come da memoria depositata in data 07.10.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6/12/2021 adiva il Parte_1
Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
-di lavorare dal 1°/4/2014 alle dipendenze di Controparte_2
(già e oggi
[...] Controparte_6 CP_1
liquidazione), impresa esercente servizi di vigilanza,
[...]
guardiania e portierato presso esercizi commerciali, operando fino al
2016 quale addetto al controllo in barriera casse presso i punti vendita ad insegna “Carrefour” di LO, Orbassano e Rivalta T.se, ed in seguito nell'ambito del servizio di portierato e “reception” presso la Ilmed Logistics di None;
-di essersi visto applicare sin dall'assunzione, quanto al trattamento economico, il CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza
Privata e Servizi Fiduciari, con inquadramento nel livello D della sezione Servizi Fiduciari e corresponsione del relativo minimo tabellare;
di aver svolto continuativamente lavoro supplementare, prestando attività oltre le 24 ore settimanali pattuite all'atto dell'assunzione, senza che fino ad agosto 2019 gli venisse erogata la maggiorazione del 15% all'uopo prevista dall'art. 6, comma 2 del
D.Lgs. n. 81/2015.
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Rilevava che il CCNL applicatogli dalla società convenuta, sottoscritto nel 2013 da e CP_7 CP_8
prevede livelli retributivi, per la stessa mansione, inferiori in misura compresa fra 1/4 ed un 1/3 rispetto ai minimi tabellari contemplati da altri contratti collettivi del medesimo settore e firmati dalle stesse, identiche oo.ss., quali: il CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, il
CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, e pure dal CCNL
Multiservizi Cooperative dall'UNCI e dal CCNL per i dipendenti di agenzie di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza, siglato da e UGL. CP_9
Osservava, quindi, che la retribuzione erogatogli in virtù dell'applicazione della sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi CP_2
non poteva ritenersi proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, proprio per la sproporzione nel confronto con quanto previsto per lo stesso lavoro da altri CCNL applicati nel medesimo settore, sottoscritti dalle stesse oo.ss;
né poteva ritenersi sufficiente ad assicurargli un'esistenza libera e dignitosa, tenuto conto che il trattamento economico netto erogatogli dalla convenuta (ossia €
687,38, mensili ragguagliati al tempo pieno) risultava di gran lunga inferiore al tasso soglia di povertà assoluta elaborato dall'IS
(ossia € 753,87 mensili), non consentendogli quindi di soddisfare per intero neppure le spese essenziali – per il vitto, l'alloggio, la salute e il vestiario – necessarie al mero sostentamento vitale.
Sulla base delle superiori considerazioni in fatto ed in diritto il ricorrente denunziava la non conformità all'art. 36 Cost. del trattamento salariale erogatogli dalla cooperativa convenuta, corrispondente al minimo tabellare previsto per il livello D della
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sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti e
Imprese di Vigilanza Privata e del 1°/2/2013, e ne Controparte_2 chiedeva l'adeguamento alla retribuzione contemplata dal 'meno vantaggioso' (per i lavoratori) dei contratti collettivi di riferimento nel settore, fra quelli stipulati dalle oo.ss. maggiormente rappresentative, ossia dal CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, e ragguagliata al livello D1 dello stesso pari ad € 1.271,17 (anziché €
930,00 come invece dal CCNL servizi fiduciari)”.
Chiedeva quindi che la società convenuta venisse condannata a pagargli le conseguenti differenze retributive, da quantificarsi mediante CTU contabile, e venisse altresì condannata a corrispondergli la maggiorazione del 15% della retribuzione oraria sulle ore di lavoro supplementare svolte fra luglio 2015 e luglio 2019, nonché a risarcirgli il danno per non essere stata determinata nel contratto di lavoro l'esatta collocazione temporale dell'orario lavorativo a tempo parziale.
Si costituiva in giudizio, con memoria dell'11/4/2022, la
[...]
instando per la reiezione della domanda di Controparte_2
adeguamento ex art. 36 Cost. proposta dal ricorrente, affermando che il CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata
e Servizi del 1°/2/2013 è il contratto “leader” nel settore CP_2
degli istituti di vigilanza, sottoscritto dalle oo.ss. di maggiore rappresentatività, dovendosi dunque presumere per ciò stesso la conformità della retribuzione da esso prevista ai principi di proporzionalità e sufficienza di matrice costituzionale, senza poter pervenire a diverso convincimento attraverso il raffronto con altri
CCNL.
Quanto al pagamento della maggiorazione del 15% per le ore di lavoro supplementare svolte, ne eccepiva l'infondatezza anche in ragione dello stato di crisi deliberato dall'assemblea dei soci nel
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2017, opponendovi in subordine la compensazione con un preteso controcredito a titolo di rimborso di spese legali.
Con riguardo, infine, alla domanda di risarcimento del danno, produceva atto scritto a suo tempo allegato alla lettera di assunzione, in cui veniva indicata la precisa collocazione oraria dell'attività lavorativa, e ne chiedeva quindi il rigetto.
In ultimo, eccepiva ad ogni buon conto il decorso della prescrizione quinquennale in corso di rapporto e quindi l'estinzione dei crediti del ricorrente maturati in data antecedente al 4/1/2017.
All'udienza del 20/5/2022 veniva prodotto in causa l'analitico conteggio delle differenze retributive rivendicate dal ricorrente da aprile 2014 a dicembre 2021.
Fallito il tentativo di conciliazione la causa veniva discussa all'udienza del 2/2/2024.
All'esito della discussione orale, con sentenza n. 290/2024, il
Tribunale di Torino, dopo aver ripercorso e fatti propri i principi affermati dalle note sentenze della Corte di Cassazione nn. 27711,
27713 e 27769 del 2/10/2023 e nn. 28320, 28321 e 28323 del
10/10/2023, ritenuta la non conformità ai parametri dell'art. 36 Cost. del trattamento retributivo applicato al sig. , per Parte_1
difetto dei requisiti di proporzionalità e sufficienza, accertava il suo diritto “a percepire trattamento retributivo non inferiore a quello previsto per il livello II dal CCNL Multiservizi” e condannava la società convenuta “alla corresponsione delle differenze retributive dovute in ragione dell'applicazione del livello retributivo di cui al punto precedente, dall'inizio del rapporto al 6/12/2021, oltre a rivalutazione e interessi;
differenze retributive da determinarsi in separato giudizio”. Condannava altresì la convenuta “al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle maggiorazioni del 15% sulle ore di lavoro supplementare prestate dal luglio del 2015 a tutto il mese di
5 aprile del 2017, oltre a rivalutazione e interessi;
differenze retributive da determinarsi in separato giudizio”.
Rigettava per il resto il ricorso, condannando la convenuta alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha Parte_1
interposto appello chiedendone la parziale riforma ed assumendo le seguenti conclusioni:
“In parziale riforma della sentenza n. 290/2024 resa inter-partes dal
Tribunale di Torino in data 2/4/2024,
Accertare e dichiarare che la retribuzione da riconoscere ex art. 36
Cost. in favore del sig. , corrispondente al minimo Parte_1 tabellare del 2° livello del CCNL Multiservizi, è pari ad € 1.183,50 mensili, corrispondenti ad € 6,841 orari, per tredici mensilità all'anno,
e per l'effetto
Condannare la cooperativa appellata al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto risultante dall'applicazione di tale parametro retributivo, dal 1°/4/2014 al 6/12/2021.
Ferme le restanti statuizioni.
Con vittoria di onorari e spese del presente grado, compreso il rimborso forfettario”.
Resiste la , già E_ E_0
[...
(d'ora in avanti la ) proponendo appello in via CP_4
incidentale ed assumendo le seguenti conclusioni:
“Previe tutte le declaratorie del caso, voglia Codesto Ill.mo Collegio
1. rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la Parte_1
sentenza impugnata, mandando assolta E_
, già già
[...] Controparte_2 Controparte_6
da qualsivoglia pretesa;
[...]
2. in parziale riforma della stessa sentenza e in accoglimento del primo motivo di appello incidentale proposto con la presente
6 memoria e per le ragioni ivi esposte,
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