Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/07/2024, n. 1245
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Testo completo
R.G. 146/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, nelle persone di:
Dott.ssa I M Presidente
Dott.ssa A G Consigliere relatore
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 146/2022 del R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Graziana Parte_1 C.F._1
C, elettivamente domiciliata in Pisa (PI), Via R. Fucini n. 49, presso lo studio dell'Avv.
Graziana C,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Annalisa Controparte_1 C.F._2
C, elettivamente domiciliata nel suo studio in Tirrenia (Pisa), Viale del Tirreno 143,
APPELLATA
all'esito della discussione orale di cui all'udienza del 18 giugno 2024 e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato, sulle conclusioni così come precisate dalle parti, la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) nel merito: in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza n.
1459/2021 pronunciata dal Tribunale di Pisa il 9.11.2021 e pubblicata il 10.11. successivo, nell'ambito del giudizio N. 5016/2017 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1254/21 emesso dal Tribunale di Pisa il 16.7.2017 e pubblicato l'1.8. successivo, dichiarando nullo e di nessun effetto
1 il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la Sig. alla restituzione integrale CP_1
di quanto corrisposto dal Dott. a titolo di capitale e spese legali in virtù del decreto CP_2
ingiuntivo e della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) in via riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui il credito della Sig. CP_1 venisse ritenuto in tutto od in parte sussistente, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale avanzata dal Dott. , compensare il suddetto credito con quello certo, liquido ed esigibile CP_2 vantato dal Dott. di € 10.649,35 e, di conseguenza, riformare integralmente la sentenza CP_2
n. 1459/2021 pronunciata dal Tribunale di Pisa il 9.11.2021 e pubblicata il 10.11, dichiarando nullo
e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1254/21 emesso dal Tribunale di Pisa il 16.7.2017 e pubblicato l'1.8. successivo e, per l'effetto, condannare la Sig. alla restituzione integrale CP_1
di quanto corrisposto dal Dott. a titolo di capitale e spese legali in virtù del decreto CP_2
ingiuntivo e della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) in via istruttoria: ammettere l'interrogatorio formale della Sig. sui capitoli CP_1
di prova n. 6), 7), 8), formulati da questa difesa nella memoria n. II ex art. 183, comma 6, c.p.c. e non ammessi dal Giudice di prime cure con ordinanza del 21.2019. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di ogni fase e grado del giudizio, compreso quello monitorio”.
Per parte appellata : “Voglia, pertanto, l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, Controparte_1
contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: -rigettare nel merito il gravame anche per le istanze istruttorie e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Pisa n. 5017/2017 di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pisa n.1254/17 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo Tribunale di Pisa n. 1254/17 del
16.7 / 1.8.17;
- con vittoria di competenze e spese oltre al rimborso forfettario per spese generali iva e cap come per legge di ogni grado di giudizio compreso quello monitorio”.
PREMESSO IN FATTO
proponeva opposizione al decreto n. 1254/2017 del Tribunale di Pisa con cui gli Parte_1 era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 5.806,12, oltre Controparte_1
interessi e spese del procedimento monitorio, asseritamente dovuta a titolo di rimborso del 75% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per i figli minori, e come statuito Controparte_3 Pt_1 Persona_1 dal Tribunale di Pisa con provvedimento n. 3330/2015. L'opponente contestava la fondatezza della pretesa avanzata dalla
, negando la natura straordinaria delle spese dalla medesima sostenute e dolendosi di non esserne stato CP_1 previamente informato, dichiarandosi in disaccordo rispetto ad esse. Le spese oggetto di contestazione (pari complessivamente a € 7.831,35 e precettate nella misura del 75%) riguardavano:
2
- le spese per la retta scolastica, la mensa e il dopo-scuola del figlio per gli anni Per_1
2015/2016 e l'anno, in corso all'epoca dei fatti, 2016/2017 (€ 5.880,00);
- le spese mediche per la figlia , in particolare per visita medico-specialistica e CP_3 percorso riabilitativo a seguito di un infortunio e un busto ortopedico (€ 1.328,00);
- le spese per l'iscrizione scolastica della medesima (€ 110,00);
- le spese per le attività ludico-sportive e per l'acquisto del materiale scolastico dei figli (€
353,35);
- le spese per l'attività sportiva del figlio (€ 160,00);
Per_1 inoltre, l'opponente lamentava l'esito negativo delle azioni esecutive intraprese allo scopo di recuperare la complessiva somma di € 10.649,35 dovuta dalla a titolo di risarcimento dei CP_1 danni non patrimoniali cagionati all' , avendo il Tribunale di Pisa, con le sentenze nn. Parte_1
113/2009, 24/2010 e 748/2013, giudicato la colpevole dei reati di ingiuria e diffamazione CP_1 nei confronti dell' ;
concludeva, quindi, affinché, in via principale, venisse dichiarato nullo Parte_1 il d.i. n. 1254/2017 e, in via subordinata e in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale formulata, venisse compensato il credito ritenuto di giustizia della con quello vantato dall'opponente CP_1 di € 10.649,35 e, conseguentemente, dichiarata la nullità del d.i. n. 1254/2017.
Si costituiva in giudizio , contestando quanto dedotto da controparte;
in particolare, Controparte_1 la medesima denunciava il sostanziale disinteresse nei confronti dei figli da parte dell' - Parte_1 che versava con ritardo l'assegno di mantenimento mensile e non provvedeva alle necessità straordinarie dei minori, sebbene debitamente informato - ed eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di compensazione opposta da controparte;
concludeva affinché, in via principale e preliminare, venisse concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e respinta l'opposizione dell' ;
Parte_1 in ogni caso, che l' fosse condannato a corrispondere in favore della € 5.806,12, Parte_1 CP_1
quale rimborso del 75% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo.
Concessa la provvisoria esecuzione, il Tribunale di Pisa respingeva l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente
Tribunale di Pisa motivava la propria decisione come di seguito:
- premesso che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non ha sostenuto le spese straordinarie, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori, in merito alle spese sostenute nell'interesse del figlio per la frequenza di una scuola privata Per_1
3
durante gli anni delle medie, erano di rilievo le dichiarazioni testimoniali rese da Tes_1
, insegnante elementare del figlio , la quale dichiarava di avere suggerito alla
[...] Per_1 [...]
un preciso istituto di scuola media inferiore al quale iscrivere il figlio, in considerazione CP_1
del curriculum e del carattere del bambino, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, poiché l'istituto privato in questione avrebbe offerto al bambino la possibilità di essere seguito per più tempo e con maggiore attenzione;
accertata la rispondenza e la necessità della spesa in questione in relazione all'interesse del figlio, risultava nel caso di specie soddisfatto anche l'accertamento in punto di sostenibilità della spesa con riguardo alle disponibilità economiche dei genitori: l'esibizione ad opera delle parti delle proprie dichiarazioni dei redditi, riferite agli anni 2017, 2018 e 2019, consentiva, infatti, di concludere che i genitori disponevano di risorse economiche sufficienti a fronteggiare, in proporzione alle quote previste, l'esborso in questione;
- quanto alle spese mediche sostenute in favore della figlia , che in seguito a CP_3
caduta da cavallo riportava fratture vertebrali e costali e un modesto pneumotorace sinistro, per cui era ricoverata presso l'U.O. Pediatria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana in data 19.02.2015, trattandosi di spesa straordinaria e rispondente all'interesse della minore, non vi era ragione alcuna per escludere l'applicabilità del regime giudiziale di ripartizione pro quota delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori;
- quanto alle spese sostenute per il reperimento del materiale scolastico necessario per i figli, trattavasi di esborsi che, pur non essendo ricompresi nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, poiché si presentano sostanzialmente certi nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto;
- in conclusione, la aveva il diritto di ottenere il rimborso delle spese straordinarie da CP_1 parte dell' , nella misura del 75%, come previsto dal provvedimento n. 3330/2015 Parte_1
del Tribunale di Pisa;
- quanto all'eccezione riconvenzionale avanzata dall'opponente, per effetto del combinato disposto degli artt. 1246, n. 5) e 447 c.c., la compensazione è inammissibile con riferimento ai crediti alimentari, precisando la giurisprudenza che il carattere sostanzialmente alimentare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, nelle persone di:
Dott.ssa I M Presidente
Dott.ssa A G Consigliere relatore
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 146/2022 del R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Graziana Parte_1 C.F._1
C, elettivamente domiciliata in Pisa (PI), Via R. Fucini n. 49, presso lo studio dell'Avv.
Graziana C,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Annalisa Controparte_1 C.F._2
C, elettivamente domiciliata nel suo studio in Tirrenia (Pisa), Viale del Tirreno 143,
APPELLATA
all'esito della discussione orale di cui all'udienza del 18 giugno 2024 e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato, sulle conclusioni così come precisate dalle parti, la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) nel merito: in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza n.
1459/2021 pronunciata dal Tribunale di Pisa il 9.11.2021 e pubblicata il 10.11. successivo, nell'ambito del giudizio N. 5016/2017 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1254/21 emesso dal Tribunale di Pisa il 16.7.2017 e pubblicato l'1.8. successivo, dichiarando nullo e di nessun effetto
1 il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la Sig. alla restituzione integrale CP_1
di quanto corrisposto dal Dott. a titolo di capitale e spese legali in virtù del decreto CP_2
ingiuntivo e della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) in via riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui il credito della Sig. CP_1 venisse ritenuto in tutto od in parte sussistente, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale avanzata dal Dott. , compensare il suddetto credito con quello certo, liquido ed esigibile CP_2 vantato dal Dott. di € 10.649,35 e, di conseguenza, riformare integralmente la sentenza CP_2
n. 1459/2021 pronunciata dal Tribunale di Pisa il 9.11.2021 e pubblicata il 10.11, dichiarando nullo
e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1254/21 emesso dal Tribunale di Pisa il 16.7.2017 e pubblicato l'1.8. successivo e, per l'effetto, condannare la Sig. alla restituzione integrale CP_1
di quanto corrisposto dal Dott. a titolo di capitale e spese legali in virtù del decreto CP_2
ingiuntivo e della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) in via istruttoria: ammettere l'interrogatorio formale della Sig. sui capitoli CP_1
di prova n. 6), 7), 8), formulati da questa difesa nella memoria n. II ex art. 183, comma 6, c.p.c. e non ammessi dal Giudice di prime cure con ordinanza del 21.2019. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di ogni fase e grado del giudizio, compreso quello monitorio”.
Per parte appellata : “Voglia, pertanto, l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, Controparte_1
contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: -rigettare nel merito il gravame anche per le istanze istruttorie e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Pisa n. 5017/2017 di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pisa n.1254/17 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo Tribunale di Pisa n. 1254/17 del
16.7 / 1.8.17;
- con vittoria di competenze e spese oltre al rimborso forfettario per spese generali iva e cap come per legge di ogni grado di giudizio compreso quello monitorio”.
PREMESSO IN FATTO
proponeva opposizione al decreto n. 1254/2017 del Tribunale di Pisa con cui gli Parte_1 era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 5.806,12, oltre Controparte_1
interessi e spese del procedimento monitorio, asseritamente dovuta a titolo di rimborso del 75% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per i figli minori, e come statuito Controparte_3 Pt_1 Persona_1 dal Tribunale di Pisa con provvedimento n. 3330/2015. L'opponente contestava la fondatezza della pretesa avanzata dalla
, negando la natura straordinaria delle spese dalla medesima sostenute e dolendosi di non esserne stato CP_1 previamente informato, dichiarandosi in disaccordo rispetto ad esse. Le spese oggetto di contestazione (pari complessivamente a € 7.831,35 e precettate nella misura del 75%) riguardavano:
2
- le spese per la retta scolastica, la mensa e il dopo-scuola del figlio per gli anni Per_1
2015/2016 e l'anno, in corso all'epoca dei fatti, 2016/2017 (€ 5.880,00);
- le spese mediche per la figlia , in particolare per visita medico-specialistica e CP_3 percorso riabilitativo a seguito di un infortunio e un busto ortopedico (€ 1.328,00);
- le spese per l'iscrizione scolastica della medesima (€ 110,00);
- le spese per le attività ludico-sportive e per l'acquisto del materiale scolastico dei figli (€
353,35);
- le spese per l'attività sportiva del figlio (€ 160,00);
Per_1 inoltre, l'opponente lamentava l'esito negativo delle azioni esecutive intraprese allo scopo di recuperare la complessiva somma di € 10.649,35 dovuta dalla a titolo di risarcimento dei CP_1 danni non patrimoniali cagionati all' , avendo il Tribunale di Pisa, con le sentenze nn. Parte_1
113/2009, 24/2010 e 748/2013, giudicato la colpevole dei reati di ingiuria e diffamazione CP_1 nei confronti dell' ;
concludeva, quindi, affinché, in via principale, venisse dichiarato nullo Parte_1 il d.i. n. 1254/2017 e, in via subordinata e in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale formulata, venisse compensato il credito ritenuto di giustizia della con quello vantato dall'opponente CP_1 di € 10.649,35 e, conseguentemente, dichiarata la nullità del d.i. n. 1254/2017.
Si costituiva in giudizio , contestando quanto dedotto da controparte;
in particolare, Controparte_1 la medesima denunciava il sostanziale disinteresse nei confronti dei figli da parte dell' - Parte_1 che versava con ritardo l'assegno di mantenimento mensile e non provvedeva alle necessità straordinarie dei minori, sebbene debitamente informato - ed eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di compensazione opposta da controparte;
concludeva affinché, in via principale e preliminare, venisse concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e respinta l'opposizione dell' ;
Parte_1 in ogni caso, che l' fosse condannato a corrispondere in favore della € 5.806,12, Parte_1 CP_1
quale rimborso del 75% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo.
Concessa la provvisoria esecuzione, il Tribunale di Pisa respingeva l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente
Tribunale di Pisa motivava la propria decisione come di seguito:
- premesso che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non ha sostenuto le spese straordinarie, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori, in merito alle spese sostenute nell'interesse del figlio per la frequenza di una scuola privata Per_1
3
durante gli anni delle medie, erano di rilievo le dichiarazioni testimoniali rese da Tes_1
, insegnante elementare del figlio , la quale dichiarava di avere suggerito alla
[...] Per_1 [...]
un preciso istituto di scuola media inferiore al quale iscrivere il figlio, in considerazione CP_1
del curriculum e del carattere del bambino, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, poiché l'istituto privato in questione avrebbe offerto al bambino la possibilità di essere seguito per più tempo e con maggiore attenzione;
accertata la rispondenza e la necessità della spesa in questione in relazione all'interesse del figlio, risultava nel caso di specie soddisfatto anche l'accertamento in punto di sostenibilità della spesa con riguardo alle disponibilità economiche dei genitori: l'esibizione ad opera delle parti delle proprie dichiarazioni dei redditi, riferite agli anni 2017, 2018 e 2019, consentiva, infatti, di concludere che i genitori disponevano di risorse economiche sufficienti a fronteggiare, in proporzione alle quote previste, l'esborso in questione;
- quanto alle spese mediche sostenute in favore della figlia , che in seguito a CP_3
caduta da cavallo riportava fratture vertebrali e costali e un modesto pneumotorace sinistro, per cui era ricoverata presso l'U.O. Pediatria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana in data 19.02.2015, trattandosi di spesa straordinaria e rispondente all'interesse della minore, non vi era ragione alcuna per escludere l'applicabilità del regime giudiziale di ripartizione pro quota delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori;
- quanto alle spese sostenute per il reperimento del materiale scolastico necessario per i figli, trattavasi di esborsi che, pur non essendo ricompresi nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, poiché si presentano sostanzialmente certi nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto;
- in conclusione, la aveva il diritto di ottenere il rimborso delle spese straordinarie da CP_1 parte dell' , nella misura del 75%, come previsto dal provvedimento n. 3330/2015 Parte_1
del Tribunale di Pisa;
- quanto all'eccezione riconvenzionale avanzata dall'opponente, per effetto del combinato disposto degli artt. 1246, n. 5) e 447 c.c., la compensazione è inammissibile con riferimento ai crediti alimentari, precisando la giurisprudenza che il carattere sostanzialmente alimentare
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