Corte d'Appello Milano, sentenza 06/06/2024, n. 1660

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 06/06/2024, n. 1660
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 1660
Data del deposito : 6 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 1395/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere est. Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello promossa avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. di primo grado del Tribunale di Milano, n. rep. 3200/2023, pubblicata in data 13.04.2023, posta in decisione nella camera di consiglio del 27.05.2024. DA
ENI S.P.A. (C.F. 00484960588), con il patrocinio dell'avv. ANTONIUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. MALTAROLO ALESSANDRO ([...]) VIA COSIMO DEL FANTE 2 20122 MILANO;
UC LL ([...]) VIA CIARDI, 3 20148 MILANO;
presso il cui studio in VIA COSIMO DEL FANTE 2 20122 MILANO è elettivamente domiciliata APPELLANTE
CONTRO
RT EN S.R.L. (C.F. 01733440638), con il patrocinio dell'avv. DI FIORE MICHELE e dell'avv. NUNZIATO GENNARO, presso il cui studio in VIA VANNELLA GAETANI, 27 80121 NAPOLI è elettivamente domiciliato APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, rep. n. 3200/2023 in materia di
“Contratti e obbligazioni varie. Somministrazione”. sulle seguenti conclusioni:
Per ENI S.P.A.: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, IN VIA PREGIUDIZIALE- dichiarare improcedibile la domanda giudiziale avanzata da controparte in primo grado per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 D.L. 132/2014 con conseguente riforma dell'ordinanza appellata laddove non è stata accolta tale eccezione pregiudiziale;
IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. in relazione agli importi richiesti in ripetizione da controparte per le motivazioni indicate in narrativa con conseguente riforma dell'ordinanza appellata laddove non ha ritenuto fondata la suddetta eccezione e condanna della controparte a restituire le somme eventualmente riscosse nelle more del giudizio di appello;-
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sospendere il presente giudizio in attesa della determina della Corte di Cassazione sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. del Tribunale di Verona del 04.04.2023 per le ragioni di cui in narrativa;
NEL MERITO- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Milano, Sez. XI, G.U. Dott.ssa Centola, RG. 33779/2022 del 13/04/2023, rep. 3200/2023 del 13/04/2023, comunicata dalla
Cancelleria in data 13.04.2023 accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Milano per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto con conseguente condanna della controparte a restituire le somme eventualmente riscosse nelle more del giudizio in quanto non dovute;
- condannare in ogni caso controparte a restituire le somme eventualmente corrisposte nelle more del giudizio dall'Appellante in forza dell'appellata ordinanza in quanto non dovute;
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge.
---
Per RT EN S.R.L.:
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Milano rigettare l'appello proposto da Eni S.P.A avverso l'ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. rep. n. 3200/2023 emessa in data 13/04/2023 dal Tribunale di Milano perché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza impugnata. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione all'avv. Michele Di Fiore che si dichiara anticipatario”. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO La ENI SPA ha proposto appello avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data
13.04.2023 che, in accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti da RT EN SR l'aveva condannata alla restituzione dell'importo di euro 27.360,00, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. primo comma, dalla domanda al saldo, a titolo di accise sulla fornitura di energia elettrica indebitamente corrisposto sulla base di una normativa nazionale, l'art. 6 dl n.511/88, novellato dal d. lgs. N.26/07, in quanto contrastante con quanto disposto dall'art.1, par.2 della Direttiva 2008/118/CE.
-Si è costituita in giudizio la RT EN SR per eccepire l'infondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto, con conferma dell'impugnata ordinanza. Disposta la trattazione scritta, sulle conclusioni precisate per via telematica ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con ordinanza del 21.05.2024, la causa è stata dal Consigliere Istruttore rimessa al Collegio per la decisione. Censura l'appellante la ordinanza in quanto al giudice nazionale, per costante orientamento della CGUE, non è consentito in un contenzioso tra privati disapplicare la normativa nazionale in contrasto con una direttiva se ciò comporti un onere aggiuntivo sul singolo cittadino, a prescindere dal fatto che tale disapplicazione sia solo in via incidentale, e in secondo luogo in quanto l'interpretazione fornita della Direttiva 118/08/CE dalla Corte di Giustizia nelle sentenze citate dal Supremo Consesso non sarebbe applicabile al contenzioso in oggetto. Secondo la prospettazione dell'appellante la ordinanza appellata dovrebbe essere riformata, con conseguente condanna dell'appellata a rifondere le somme percepite nelle more del giudizio in appello, in quanto il presunto contrasto tra la normativa nazionale in tema di addizionale provinciale sulle accise e la direttiva 118/2008/CE non giustificherebbe la disapplicazione della normativa nazionale: il Giudice di primo grado, infatti, avrebbe riconosciuto alla direttiva effetti diretti orizzontali nei rapporti tra singoli, imponendo un onere aggiuntivo sui fornitori, quale appunto la restituzione delle somme percepite legittimamente in base alla normativa nazionale, effetto orizzontale espressamente vietato dalla normativa comunitaria e dalla giurisprudenza della CGUE;
nel caso di specie non potrebbero applicarsi i principi relativi alla disapplicazione della norma nazionale per contrarietà ai principi di diritto comunitario espressi dalla CGUE trattandosi di principi di
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diritto vincolanti in fattispecie diverse da quelle di cui è causa: infatti, nel complesso del diritto dell'Unione fanno parte anche i principi di diritto espressi nelle decisioni della CGUE, tuttavia, è necessario tenere conto del fatto che la portata di tali decisioni, nel senso della loro applicabilità e vincolatività per il giudice di casi diversi da quello da cui la pronunzia è scaturita, può variare a seconda delle circostanze di fatto e di diritto nazionale a cui ciascuna specifica decisione si riferisce, con particolare riferimento alle decisioni su rinvio pregiudiziale del giudice nazionale.
-I motivi di impugnazione sono strettamente connessi tra loro ed è pertanto opportuna la loro trattazione congiunta. Occorre premettere che le questioni giuridiche sottese all'esame della presente impugnazione sono state già esaminate e risolte da precedenti pronunce emesse dalla terza sezione di questa Corte, in espressione di un orientamento condiviso, cui questo Collegio intende dare continuità.
-L'oggetto del contendere del presente giudizio attiene all'an della pretesa creditoria, precisamente al diritto della società odierna appellante di non essere obbligata alla ripetizione della menzionata somma versatale a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa dalla società RT EN, attesa la ritenuta non debenza di tale imposta per contrarietà della norma istitutiva della stessa con la disciplina euro-unitaria in materia di imposizione fiscale.
-È pacifico che gli importi in questione sono stati pretesi dalla fornitrice in forza dell'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988, il quale ha istituito detta addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
-È incontestato altresì che le accise configurino dei tributi armonizzati. La relativa disciplina nazionale
è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario: in particolare, con l'art. 3 della Direttiva 92/12/CEE è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1” - tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 - “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
-La Direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle Province imposte addizionali alle accise e stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
-La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le
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