Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/05/2024, n. 364

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/05/2024, n. 364
Giurisdizione : Corte d'Appello Perugia
Numero : 364
Data del deposito : 23 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 9/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Simone Salcerini Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 9/2021 promossa da:
IR RO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GALLI SAURO e con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
CONDOMINIO VERA II (C.F. 94102510545), con il patrocinio dell'avv. PARTENZI ANDREA con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
AN TA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI
LEONARDO con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
W.R. EY EUROPE A.G. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OPILIO LAURA e dell'avv.
VALENTINI GIORGIO ([...]) , con domicilio digitale come da PEC tratta dai
Registri di Giustizia
Appellato

Oggetto: Comunione e IO, impugnazione di delibera assembleare - spese pagina 1 di 7 condom.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 23/11/2023, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 30.10.23 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.

Svolgimento del processo

1. ON MI ha convenuto avanti al Tribunale di Perugia il sig. CO ST in proprio e nella qualità di amministratore del IO ER II di Bastia Umbra chiedendo che venisse dichiarata la nullità e/o annullata la delibera condominiale del
25/06/2016 con la quale era stato approvato il rendiconto al 31/12/2015.

2. Il CO, subentrato ad altro amministratore nel corso d'esercizio – nominato il
29.4.2015 -, aveva redatto il rendiconto annotando le voci di spesa secondo il “Criterio per
Cassa” mentre per l'esercizio precedente era stato adottato il “Criterio per Competenza”. Ciò aveva determinato una duplicazione di alcune spese per un ammontare di € 4.386,97 con conseguente alterazione anche del fondo di riserva. In esito a ciò il ON riteneva nulla
o annullabile la delibera 25.6.2016 per avere i condomini ingiustamente corrisposto
l'importo di cui sopra due volte attraverso il fittizio incremento delle quote condominiali annuali e sarebbe stata inoltre alterata la consistenza del Fondo di Riserva condominiale che nell'esercizio chiuso ai 31/12/2014 ammontava ad € 7.755,76 mentre in quello chiuso al 31/12/2015, indicato come "Fondo Contabile", ammontava ad €. 10,603,08. Contestava, pertanto, al CO di avere redatto il rendiconto per cassa avrebbe violato l'art 1130 bis
c.c.

Inoltre, l'attore riteneva che tale violazione costituisse grave irregolarità e valido motivo per la revoca dell'amministratore per avere quest'ultimo violato gli artt. 1129 commi 11, 12
n° 4) e 8) nonché 1130 - 1130 bis del c. c., e illegittimamente aver alterato l'ammontare del
Fondo di Riserva, incidendo sulle situazioni attive e passive de condomini ed integrante le gravi irregolarità richiamate.
Aggiungeva il ON che l'amministratore del condominio non avrebbe comunicato con esattezza i giorni e le ore in cui ogni interessato poteva recarsi presso il suo studio per prendere visione di documenti.
L'attore riferiva altresì di non essere in grado di ripartire la somma pro-quota di sua spettanza relativa ai 4.386,97 euro e così calcolare il risarcimento del danno in suo favore, pagina 2 di 7
in quanto nel riparto delle quote non erano indicati i valori millesimali relativi alla propria unità immobiliare, peraltro dimezzati causa la comproprietà di ½ dell'appartamento.

3. Si sono costituiti avanti al Tribunale CO ST e IO ER II contestando le avverse deduzioni ed ne hanno chiesto il il rigetto. Il sig. CO chiamava in garanzia della Società di assicurazione W.R. KL Insurance (UR) LTD, in forza di contratto di assicurazione per la copertura della responsabilità civile che pure si costituiva.

4. Il Tribunale ha ammesso CT richiesta dall'attore al fine di accertare se vi è stata duplicazione dei costi, da parte dell'amministratore CO SF nei bilanci per
l'adozione del criterio di cassa in luogo di quello di competenza. Il Ctu, sulla base delle tabelle millesimali prodotte (doc.11) doveva individuare le eventuali somme indebitamente corrisposte da parte del condomino ON DO a seguito della
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