Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 36
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna AR Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8750/2018 vertente
TRA
OR RI (C.F.: [...]), in proprio e quale procuratrice di
OR RC (C.F.: [...]), quali eredi della signora GI
RI SA (C.F.: [...]), con l'avv. EMANUELE CURTI.
Appellante
E
AL VI NN MA (C.F.: [...]), rappresentato e difesa da sé medesima e dall'avv. CLAUDIO PETRUCCI.
Appellata- Appellante incidentale
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 2 ottobre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- GI RI SA ha proposto appello avverso la sentenza n. 22773/2018 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato la propria domanda;
in accoglimento della prima delle domande avanzate dalla convenuta ha condannato l'attrice a rilasciare, in favore della convenuta, la cantina di proprietà di quest' ultima sita in Roma nel fabbricato in via Savastano 22 e segnatamente la cantina in catasto sub 501, ubicata al piano interrato, priva di pareti divisorie con la restante parte della cantina pertinente all'interno 8 di proprietà GE confinante con la cantina pertinente l'int, 5, con la cantina GE anche se non materialmente delimitata e corridoi (spazi) condominiali di accesso a dette cantine ed indi alle cantine dello stabile, meglio decritta ed identificata nell'elaborato peritale suindicato redatto dall'ing. Vitali con particolare riferimento alle planimetrie vergate alle pagg. 4 e ss (ed in particolare la prima laddove il locale comprendente entrambe le cantine e la parte comune è diviso in tre zone diversamente campite e quella successiva in allegato laddove sono indicate anche le misure) di detto elaborato ed a
1
consegnare a controparte le chiavi del lucchetto di accesso all'immobile di proprietà di quest'ultima come sopra individuato. Ha compensato per la metà le spese di lite e condannato l'attrice alla refusione, in favore della convenuta, della restante metà che ha liquidato, già in tale misura, in complessivi €3800,00 per compensi oltre iva, ca e spese generali.
Le spese delle ctu espletate nel corso del giudizio sono state attribuite a carico, per tre quarti, di parte attrice e, per il restante quarto, di parte convenuta.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: «L'attrice, con atto di citazione notificato, esponeva quanto segue:
1- di avere acquistato, in data 23-10-1967, l'immobile sito in Roma via
Savastano 22 int. 8 unitamente ad un vano ad uso cantina confinante con corridoio d'accesso e terrapieno da due lati, 2- che detta cantina, sin dall'acquisto, era stata accorpata alla cantina confinante di pertinenza dell'int. 6 ma priva di pareti divisorie con la propria e priva di autonomo accesso posto che ivi si poteva entrare solo dalla porta della cantina di essa attrice le cui chiavi erano nel suo esclusivo possesso, 3- che, in data 27-2-1996, la convenuta aveva acquistato con decreto del giudice del fallimento della Scalf un appartamento unitamente a cantina al piano interrato priva di pareti divisorie la restante parte della cantina pertinente all'interno 8 di proprietà
GE confinante con la cantina pertinente l'int. 5, con la cantina GE anche se non materialmente delimitata e corridoio di accesso alle cantine dello stabile, 4- che la SE non era mai entrata nel possesso della cantina acquistata e, 5- che aveva esercitato il possesso esclusivo sulla cantina acquistata dalla convenuta sin dal 1967 quindi per un tempo utile per l'acquisto della proprietà per usucapione. Ciò premesso chiedeva che fosse accertato e dichiarato l'acquisto, in suo favore, per usucapione della proprietà della cantina sita al piano interrato del fabbricato in
Roma, via Savastano 22, in catasto al foglio 546, part. 192 sub 501, con vittoria di spese.
Parte convenuta si costituiva affermando di avere posseduto ed utilizzato la cantina acquistata
(e meglio descritta nel doc. 5 di controparte) sino all'anno 2013 quando, nelle more di altro giudizio, l'attrice aveva apposto un lucchetto con serratura alla porta d'accesso al corridoio che conduce alle cantine delle parti così impedendole di entrare nel proprio immobile che in precedenza era stato utilizzato quale deposito dalla propria "dante causa IC e poi dal fallimento di quest'ultima che in epoca successiva aveva rimosso i propri beni.
Contestava l'avversa domanda e concludeva chiudendone il rigetto. In via riconvenzionale chiedeva che l'attrice fosse condannata al rilascio della cantina di proprietà di essa convenuta, alla rimozione del lucchetto, al rimborso della metà del costo del muro divisorio fra le cantine
*da realizzare' ed al ristoro dei danni per il mancato utilizzo del bene dal momento dell'apposizione del lucchetto al rilascio in ragione di €400,00 al mese. La causa, istruita sulla base dei documenti depositati in atti, di prove testimoniali e di Ctu (la seconda più volte integrata), veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11-7-2018 sulle conclusioni come da verbale e con i richiesti termini ex art. 190 cpc».
A sostegno della decisione, il Tribunale ha ritenuto non provati tutti i requisiti previsti per l'acquisto a titolo originale ex art. 1158 cod. civ. e segnatamente del possesso esclusivo, inteso come costituito sia dal corpus che dall'animus, e continuato per oltre venti anni del bene di proprietà della convenuta come sopra identificato. «Invero la prova per testi, i quali hanno puntualmente deposto in ordine luoghi di causa senza confusione alcuna con altre aree, non ha consentito di acquisire elementi di riscontro sufficienti per ritenere dimostrato l'assunto attoreo ed irrilevanti allo scopo sono risultati gli accertamenti in fatto del Ctu in quanto i sopralluoghi sono stati effettuati quando pacificamente l'intero locale era già detenuto dall'attrice mentre risulta pacifico altresì che le cantine di proprietà delle parti non sono mai state fisicamente divise
2
fra loro come risulta finanche dai rispettivi atti di acquisto. Anzi, se il teste di parte attrice ha in parte confermato la tesi della predetta, ha tuttavia riferito di fatti accaduti per un periodo di tempo
(dall'anno 2002 al 2013) non sufficiente all'acquisto (venti anni) e non riguardante il lasso di tempo immediatamente successivo al 1996, i testimoni di parte convenuta (sulla cui inattendibilità, affermata dalla difesa dell'attrice, nulla è emerso) hanno invece riferito circostanze (in particolare circa l'inizio del possesso esclusivo da parte della GE) che hanno smentito la tesi di quest'ultima posto che hanno dichiarato, sotto il vincolo del giuramento, di avere acceduto più volte alla cantina della IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna AR Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8750/2018 vertente
TRA
OR RI (C.F.: [...]), in proprio e quale procuratrice di
OR RC (C.F.: [...]), quali eredi della signora GI
RI SA (C.F.: [...]), con l'avv. EMANUELE CURTI.
Appellante
E
AL VI NN MA (C.F.: [...]), rappresentato e difesa da sé medesima e dall'avv. CLAUDIO PETRUCCI.
Appellata- Appellante incidentale
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 2 ottobre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- GI RI SA ha proposto appello avverso la sentenza n. 22773/2018 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato la propria domanda;
in accoglimento della prima delle domande avanzate dalla convenuta ha condannato l'attrice a rilasciare, in favore della convenuta, la cantina di proprietà di quest' ultima sita in Roma nel fabbricato in via Savastano 22 e segnatamente la cantina in catasto sub 501, ubicata al piano interrato, priva di pareti divisorie con la restante parte della cantina pertinente all'interno 8 di proprietà GE confinante con la cantina pertinente l'int, 5, con la cantina GE anche se non materialmente delimitata e corridoi (spazi) condominiali di accesso a dette cantine ed indi alle cantine dello stabile, meglio decritta ed identificata nell'elaborato peritale suindicato redatto dall'ing. Vitali con particolare riferimento alle planimetrie vergate alle pagg. 4 e ss (ed in particolare la prima laddove il locale comprendente entrambe le cantine e la parte comune è diviso in tre zone diversamente campite e quella successiva in allegato laddove sono indicate anche le misure) di detto elaborato ed a
1
consegnare a controparte le chiavi del lucchetto di accesso all'immobile di proprietà di quest'ultima come sopra individuato. Ha compensato per la metà le spese di lite e condannato l'attrice alla refusione, in favore della convenuta, della restante metà che ha liquidato, già in tale misura, in complessivi €3800,00 per compensi oltre iva, ca e spese generali.
Le spese delle ctu espletate nel corso del giudizio sono state attribuite a carico, per tre quarti, di parte attrice e, per il restante quarto, di parte convenuta.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: «L'attrice, con atto di citazione notificato, esponeva quanto segue:
1- di avere acquistato, in data 23-10-1967, l'immobile sito in Roma via
Savastano 22 int. 8 unitamente ad un vano ad uso cantina confinante con corridoio d'accesso e terrapieno da due lati, 2- che detta cantina, sin dall'acquisto, era stata accorpata alla cantina confinante di pertinenza dell'int. 6 ma priva di pareti divisorie con la propria e priva di autonomo accesso posto che ivi si poteva entrare solo dalla porta della cantina di essa attrice le cui chiavi erano nel suo esclusivo possesso, 3- che, in data 27-2-1996, la convenuta aveva acquistato con decreto del giudice del fallimento della Scalf un appartamento unitamente a cantina al piano interrato priva di pareti divisorie la restante parte della cantina pertinente all'interno 8 di proprietà
GE confinante con la cantina pertinente l'int. 5, con la cantina GE anche se non materialmente delimitata e corridoio di accesso alle cantine dello stabile, 4- che la SE non era mai entrata nel possesso della cantina acquistata e, 5- che aveva esercitato il possesso esclusivo sulla cantina acquistata dalla convenuta sin dal 1967 quindi per un tempo utile per l'acquisto della proprietà per usucapione. Ciò premesso chiedeva che fosse accertato e dichiarato l'acquisto, in suo favore, per usucapione della proprietà della cantina sita al piano interrato del fabbricato in
Roma, via Savastano 22, in catasto al foglio 546, part. 192 sub 501, con vittoria di spese.
Parte convenuta si costituiva affermando di avere posseduto ed utilizzato la cantina acquistata
(e meglio descritta nel doc. 5 di controparte) sino all'anno 2013 quando, nelle more di altro giudizio, l'attrice aveva apposto un lucchetto con serratura alla porta d'accesso al corridoio che conduce alle cantine delle parti così impedendole di entrare nel proprio immobile che in precedenza era stato utilizzato quale deposito dalla propria "dante causa IC e poi dal fallimento di quest'ultima che in epoca successiva aveva rimosso i propri beni.
Contestava l'avversa domanda e concludeva chiudendone il rigetto. In via riconvenzionale chiedeva che l'attrice fosse condannata al rilascio della cantina di proprietà di essa convenuta, alla rimozione del lucchetto, al rimborso della metà del costo del muro divisorio fra le cantine
*da realizzare' ed al ristoro dei danni per il mancato utilizzo del bene dal momento dell'apposizione del lucchetto al rilascio in ragione di €400,00 al mese. La causa, istruita sulla base dei documenti depositati in atti, di prove testimoniali e di Ctu (la seconda più volte integrata), veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11-7-2018 sulle conclusioni come da verbale e con i richiesti termini ex art. 190 cpc».
A sostegno della decisione, il Tribunale ha ritenuto non provati tutti i requisiti previsti per l'acquisto a titolo originale ex art. 1158 cod. civ. e segnatamente del possesso esclusivo, inteso come costituito sia dal corpus che dall'animus, e continuato per oltre venti anni del bene di proprietà della convenuta come sopra identificato. «Invero la prova per testi, i quali hanno puntualmente deposto in ordine luoghi di causa senza confusione alcuna con altre aree, non ha consentito di acquisire elementi di riscontro sufficienti per ritenere dimostrato l'assunto attoreo ed irrilevanti allo scopo sono risultati gli accertamenti in fatto del Ctu in quanto i sopralluoghi sono stati effettuati quando pacificamente l'intero locale era già detenuto dall'attrice mentre risulta pacifico altresì che le cantine di proprietà delle parti non sono mai state fisicamente divise
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fra loro come risulta finanche dai rispettivi atti di acquisto. Anzi, se il teste di parte attrice ha in parte confermato la tesi della predetta, ha tuttavia riferito di fatti accaduti per un periodo di tempo
(dall'anno 2002 al 2013) non sufficiente all'acquisto (venti anni) e non riguardante il lasso di tempo immediatamente successivo al 1996, i testimoni di parte convenuta (sulla cui inattendibilità, affermata dalla difesa dell'attrice, nulla è emerso) hanno invece riferito circostanze (in particolare circa l'inizio del possesso esclusivo da parte della GE) che hanno smentito la tesi di quest'ultima posto che hanno dichiarato, sotto il vincolo del giuramento, di avere acceduto più volte alla cantina della IN
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