Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/01/2024, n. 5366
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr. US Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 9763/2017, pubblicata il
2 ottobre 2017, notificata il 13 ottobre 2017, iscritta a R.G.N. 6226/2017/CC,
TRA
CC ON (C.F.: [...]), nata il [...] a [...], ove risiede al Vico II San Benedetto n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Palmisano (C.F.:
[...];
PEC: danielapalmisano@avvocatinapoli.legalmail.it), del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem in calce al ricorso d'appello;
APPELLANTE
E
NO FI (C.F.: [...]), nata il [...] a [...], ove risiede in Via Cavour n. 67, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Alghiri (C.F.: LGH RFL
76P05 F839Z;
PEC: raffaelealghiri@avvocatinapoli.legalmail.it), del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem in calce alla memoria difensiva d'appello.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 27 novembre 2012, notificato il 4 gennaio
2013 unitamente al consequenziale decreto, depositato il 29 novembre 2012, di comparizione delle parti fissata per l'udienza di discussione del 9 maggio 2013, TO PA, nella sua qualità di proprietaria e locatrice dell'unità immobiliare a piano terra, ubicata nel cortile del fabbricato in
Casoria al Vico II San Benedetto n. 1, condotta in locazione da TO PA, ad uso deposito, in forza del contratto locativo del 31 marzo 2010, chiedeva al Tribunale di Napoli: 1) in via principale, l'annullamento del contratto di locazione de quo ex art. 1427 c.c. per esserle stato
1
carpito con dolo il consenso dall'altra parte contraente all'atto della stipulazione;
2) in via subordinata, la risoluzione di tale contratto ex art. 80 della L. 392/78 perché la conduttrice avrebbe utilizzato l'immobile locatole diversamente dall'uso pattuito;
3) in via ulteriormente gradata, la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per la pretesa violazione della clausola pattizia di cui all'art.
10 di tale negozio giuridico, disciplinante il divieto di sublocazione e concessione in uso a terzi dell'immobile locato.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente allegava che: a) aveva concesso in locazione alla resistente l'unità immobiliare de qua ad uso deposito, funzionale all'attività commerciale che la conduttrice aveva dichiarato di svolgere nell'altro immobile posto nel Comune di Casoria in Via San
Benedetto n. 47;
b) aveva concordato il divieto a carico della conduttrice di mutare l'uso pattuito anche temporaneamente, nonché di sublocare o concedere in comodato a terzi il locale concessole in locazione;
c) aveva ricevuto notizia dal Comune di Casoria mediante la nota trasmessale con posta elettronica certificata, secondo la quale TO PA: “non è titolare di alcuna autorizzazione né di comunicazione di esercizio di vicinato, per attività svolta nel locale terraneo in Casoria alla
Via San Benedetto n. 47” ;
d) la conduttrice, all'atto della sottoscrizione del contratto locatizio, aveva dichiarato con dolo circostanze non veritiere, al fine di conseguire la detenzione, a titolo locativo e ad uso commerciale, dell'immobile de quo, che la locatrice non avrebbe concesso se avesse conosciuto il vero;
e) la conduttrice aveva violato l'art. 80 della L. 392/78 per aver adibito il locale ad un uso diverso rispetto a quello pattuito;
f) nella fattispecie in esame opererebbe l'ipotesi della risoluzione contrattuale, avendo la signora PA violato la clausola di cui all'art 10 del contratto di locazione per avere concesso a terzi l'uso di tale unità immobiliare.
1.2. - Con la memoria difensiva tardivamente depositata in data 8 maggio 2013 ovvero il giorno precedente alla prima udienza di discussione fissata per il 9 maggio 2013, si costituiva in giudizio
TO PA, eccependo il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per non avere provato di essere proprietaria dell'immobile locatole, deducendo l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui richiedeva il rigetto, allegando di essere titolare dell'impresa commerciale denominata “Mercatino San Benedetto s.a.s.”, avente “sede ed esercizio” nell'immobile di Via San
Benedetto n. 47, e come oggetto la commercializzazione di detersivi, casalinghi e profumi, essendone
“socia”, oltre che “preposta alla vendita”, benché la licenza commerciale fosse intestata a suo marito
DO LI, come da comunicazione d'apertura d'esercizio di vicinato relativo al commercio al dettaglio da quest'ultimo presentata il 5 marzo 2009.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, disattesa la richiesta d'ammissione della prova testimoniale articolata dalla resistente, rinviato il procedimento all'udienza del 2 ottobre
2017 per la discussione con la fissazione del termine per il deposito di note conclusive, in tale udienza,
2
all'esito del deposito di tali note e della discussione orale, la causa veniva decisa mediante la sentenza
n. 9763/2017, di cui veniva data lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con la quale il Tribunale di Napoli, così testualmente disponeva: “
1- dichiara risolto per grave inadempimento di parte convenuta il contratto di locazione relativo all'immobile ubicato nel cortile del fabbricato in Casoria (NA) al Vico II S. Benedetto n. 1, concesso in locazione alla convenuta per uso deposito con contratto del 31/3/2010 regolarmente registrato il 21/4/2010 meglio descritto nell'atto introduttivo del giudizio e, per l'effetto, condanna PA TO al rilascio del medesimo libero da persone e cose, in favore di parte attrice;
2- fissa per l'esecuzione la data del 31/12/2017;
3- condanna PA TO al pagamento in favore della parte attrice delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.430,00 (duemilaquattrocentotrenta/00) per compensi ed euro 300,00 (trecento/00) per esborsi, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. ALGHIRI FRANCESCO e dell'avv. ALGHIRI RAFFAELE anticipatari.”
In particolare, il primo giudice, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr. US Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 9763/2017, pubblicata il
2 ottobre 2017, notificata il 13 ottobre 2017, iscritta a R.G.N. 6226/2017/CC,
TRA
CC ON (C.F.: [...]), nata il [...] a [...], ove risiede al Vico II San Benedetto n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Palmisano (C.F.:
[...];
PEC: danielapalmisano@avvocatinapoli.legalmail.it), del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem in calce al ricorso d'appello;
APPELLANTE
E
NO FI (C.F.: [...]), nata il [...] a [...], ove risiede in Via Cavour n. 67, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Alghiri (C.F.: LGH RFL
76P05 F839Z;
PEC: raffaelealghiri@avvocatinapoli.legalmail.it), del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem in calce alla memoria difensiva d'appello.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 27 novembre 2012, notificato il 4 gennaio
2013 unitamente al consequenziale decreto, depositato il 29 novembre 2012, di comparizione delle parti fissata per l'udienza di discussione del 9 maggio 2013, TO PA, nella sua qualità di proprietaria e locatrice dell'unità immobiliare a piano terra, ubicata nel cortile del fabbricato in
Casoria al Vico II San Benedetto n. 1, condotta in locazione da TO PA, ad uso deposito, in forza del contratto locativo del 31 marzo 2010, chiedeva al Tribunale di Napoli: 1) in via principale, l'annullamento del contratto di locazione de quo ex art. 1427 c.c. per esserle stato
1
carpito con dolo il consenso dall'altra parte contraente all'atto della stipulazione;
2) in via subordinata, la risoluzione di tale contratto ex art. 80 della L. 392/78 perché la conduttrice avrebbe utilizzato l'immobile locatole diversamente dall'uso pattuito;
3) in via ulteriormente gradata, la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per la pretesa violazione della clausola pattizia di cui all'art.
10 di tale negozio giuridico, disciplinante il divieto di sublocazione e concessione in uso a terzi dell'immobile locato.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente allegava che: a) aveva concesso in locazione alla resistente l'unità immobiliare de qua ad uso deposito, funzionale all'attività commerciale che la conduttrice aveva dichiarato di svolgere nell'altro immobile posto nel Comune di Casoria in Via San
Benedetto n. 47;
b) aveva concordato il divieto a carico della conduttrice di mutare l'uso pattuito anche temporaneamente, nonché di sublocare o concedere in comodato a terzi il locale concessole in locazione;
c) aveva ricevuto notizia dal Comune di Casoria mediante la nota trasmessale con posta elettronica certificata, secondo la quale TO PA: “non è titolare di alcuna autorizzazione né di comunicazione di esercizio di vicinato, per attività svolta nel locale terraneo in Casoria alla
Via San Benedetto n. 47” ;
d) la conduttrice, all'atto della sottoscrizione del contratto locatizio, aveva dichiarato con dolo circostanze non veritiere, al fine di conseguire la detenzione, a titolo locativo e ad uso commerciale, dell'immobile de quo, che la locatrice non avrebbe concesso se avesse conosciuto il vero;
e) la conduttrice aveva violato l'art. 80 della L. 392/78 per aver adibito il locale ad un uso diverso rispetto a quello pattuito;
f) nella fattispecie in esame opererebbe l'ipotesi della risoluzione contrattuale, avendo la signora PA violato la clausola di cui all'art 10 del contratto di locazione per avere concesso a terzi l'uso di tale unità immobiliare.
1.2. - Con la memoria difensiva tardivamente depositata in data 8 maggio 2013 ovvero il giorno precedente alla prima udienza di discussione fissata per il 9 maggio 2013, si costituiva in giudizio
TO PA, eccependo il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per non avere provato di essere proprietaria dell'immobile locatole, deducendo l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui richiedeva il rigetto, allegando di essere titolare dell'impresa commerciale denominata “Mercatino San Benedetto s.a.s.”, avente “sede ed esercizio” nell'immobile di Via San
Benedetto n. 47, e come oggetto la commercializzazione di detersivi, casalinghi e profumi, essendone
“socia”, oltre che “preposta alla vendita”, benché la licenza commerciale fosse intestata a suo marito
DO LI, come da comunicazione d'apertura d'esercizio di vicinato relativo al commercio al dettaglio da quest'ultimo presentata il 5 marzo 2009.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, disattesa la richiesta d'ammissione della prova testimoniale articolata dalla resistente, rinviato il procedimento all'udienza del 2 ottobre
2017 per la discussione con la fissazione del termine per il deposito di note conclusive, in tale udienza,
2
all'esito del deposito di tali note e della discussione orale, la causa veniva decisa mediante la sentenza
n. 9763/2017, di cui veniva data lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con la quale il Tribunale di Napoli, così testualmente disponeva: “
1- dichiara risolto per grave inadempimento di parte convenuta il contratto di locazione relativo all'immobile ubicato nel cortile del fabbricato in Casoria (NA) al Vico II S. Benedetto n. 1, concesso in locazione alla convenuta per uso deposito con contratto del 31/3/2010 regolarmente registrato il 21/4/2010 meglio descritto nell'atto introduttivo del giudizio e, per l'effetto, condanna PA TO al rilascio del medesimo libero da persone e cose, in favore di parte attrice;
2- fissa per l'esecuzione la data del 31/12/2017;
3- condanna PA TO al pagamento in favore della parte attrice delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.430,00 (duemilaquattrocentotrenta/00) per compensi ed euro 300,00 (trecento/00) per esborsi, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. ALGHIRI FRANCESCO e dell'avv. ALGHIRI RAFFAELE anticipatari.”
In particolare, il primo giudice, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in
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