Corte d'Appello Messina, sentenza 14/05/2024, n. 363
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Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere rel.
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. del 23/4/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 774/2023 r.g. promossa da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall' avv. Alessandro Doa
APPELLANTE
CONTRO
LO CA EL AN MA, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sara RI Gullotti, giusta procura a margine del ricorso di primo grado
APPELLATA
OGGETTO: reiscrizione elenchi lavoratori agricoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2/11/2023 l'Inps proponeva appello avverso la sentenza n.
1950/2023 del 13/10/2023 con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti aveva riconosciuto a Lo ST AN NA RI il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2013 alle dipendenze della ditta BO NC
Sebastiano, condannando l'Inps a procedere alla suddetta iscrizione ed a pagare le spese di lite integralmente.
Muoveva specifiche contestazioni alla pronunzia rilevando come il giudice di primo grado avesse erroneamente disatteso l'eccezione di decadenza che riproponeva, contestando anche nel merito la valutazione delle risultanze probatorie attestanti l'insussistenza del rapporto
lavorativo in agricoltura, e rappresentate essenzialmente dall'accertamento ispettivo allegato sin dal primo grado di giudizio, in ordine al quale il giudice nulla aveva motivato.
Chiedeva, di conseguenza, il rigetto delle domande spiegate in primo grado, con vittoria di spese per entrambe le fasi di lite.
Si costituiva Lo ST AN NA RI. chiedendo la conferma della sentenza, spese vinte.
In esito al deposito di note entro il termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondato è il motivo relativo alla decadenza di cui all'art. 22 del D.L. n. 7\1970
Invero la cancellazione dell'odierna appellata è avvenuta con la pubblicazione del secondo elenco nominativo trimestrale di variazione che è stato pubblicato sul sito dal 15/9/2014 al
30/9/2014. Di contro a quanto sostenuto dall'Inps, il termine per la proposizione del ricorso amministrativo alla commissione CISOA è iniziato a decorrere alla scadenza dei 15 giorni di pubblicazione e non in data 15/9/2014, come sostenuto dall'Inps. Rispetto alla data del
30/9/2014 il ricorso è stato tempestivamente proposto, come correttamente rilevato dal
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