Corte d'Appello Bari, sentenza 15/01/2025, n. 50

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 15/01/2025, n. 50
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 50
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Alberto BINETTI Consigliere rel.
Paolo RIZZI Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1028 dell'anno 2022
T R A
SA PE, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Emanuela Minesso, ed elettivamente domiciliato in Abano Terme, Via Volta, 7, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale emanuela.minesso@ordineavvocatipadova.it;

APPELLANTE
E
IS NP IN spa (già IS NP Spa), in persona del legale rappresentante pro tempore,
e per essa, quale mandataria, IS NP Servicing spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a sua volta cessionaria di Banca IS spa, assistita e difesa dall'avv. Marvo Rossi, giusta procura generale in atti, ed elettivamente domiciliato in Verona, v. lo S. Bernardino 5A, presso il suo studio;

APPELLATA
N O N C H E'
NO GA, rappresentata e difesa dall'avv. Lia Caldarola, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Ruvo di Puglia alla Via Duca della Vittoria, 71, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale lia.caldarola@pec.ordineavvocatitrani.it;

APPELLATA, APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
All'udienza collegiale tenutasi il 10 gennaio 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
1


RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato, SA PE chiedeva, che l'adita Corte di
Appello, in riforma della sentenza n. 185/2022, del Tribunale di Trani, pubblicata in data 29 gennaio 2022 ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, accogliesse le seguenti conclusioni : in via preliminare per le ragioni di cui alla parte narrativa del presente atto, stante l'assenza di legittimazione attiva della Banca, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via principale dichiarare nullo e/o annullabile e/o revocare o comunque dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto per difetto dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., non essendo il credito azionato certo, liquido ed esigibile e, comunque, nemmeno comprovato nelle forme minime richieste ex lege;
dichiarare nullo e/o annullabile e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti essenziali, non essendo determinato né determinabile
l'ammontare del capitale ingiunto e degli interessi di cui viene richiesto il pagamento. in via subordinata accertarsi e dichiararsi che la Banca ha illegittimamente applicato al rapporto di cui al contratto di finanziamento doc. 2 prodotto, interessi usurari, anatocistici ovvero interessi ultra legali in assenza di pattuizione scritta, nonché spese ed
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