Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 653
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Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 2824 del 18.10.2022
Oggetto: Lavori socialmente utili;
crediti da lavoro
N. R.G. 185/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Silvana Botrugno Consigliere
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore ha pronunciat o l a present e
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a di l avor o e assi st enza, i n gr ad o di appel l o,
tra
COMUNE DI MURO LECCESE, in persona del Si ndaco pro t em pore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo Giosa
Appel lante
e
TRAZZ A MARCEL LO, rappresentato e difeso dall'Avv. Ercole Moscarini
Appellat o e Appell ant e i nci dent ale
INPS, i n persona del legale rappresent ant e p ro t empore, rappresent ato e difeso dall'Avv. Roberta Lezzi
Appel lat o
MINISTERO DEL LAVO RO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato di Lecce
Appell ato
REGIO NE PUGLI A, in pers ona del l egal e rappresent ant e pro tempore
Appell at a contum ace
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.10.2017 RA LL, premesso di aver iniziato a lavorare il
09.12.1996 in favore del Comune di Muro Leccese sulla base di un progetto di lavoro socialmente utile e di aver poi continuato sino al 1.03.2018 svolgendo mansioni rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente, prive del carattere temporaneo originariamente previsto dalla legge per i SU (lavoratori socialmente utili) e in assenza di progetti concretamente finalizzati alla stabilizzazione prevista dal D.Lgs. n.81/2000 e dalle norme precedenti, aveva chiesto al
Tribunale di Lecce l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato di fatto espletato alle dipendenze del Comune, nonché il riconoscimento delle differenze economiche tra il sussidio/assegno assistenziale ricevuto e la paga spettante con riferimento a mansioni proprie dei dipendenti dell'ente inquadrati nel livello B (a fronte di un inquadramento in A1), la condanna dell'Amministrazione al pagamento in suo favore della somma di € 87.296,64, o comunque la somma ritenuta di giustizia, e del trattamento ti fine servizio pari a € 5.834,75 o della diversa somma ritenuta dovuta, nonché il pagamento della contribuzione in favore di INPS, oltre al risarcimento del danno ex art.2116 c.c.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Muro Leccese aveva eccepito l'incompetenza per materia del giudice del lavoro, la prescrizione maturata nel periodo antecedente gli ultimi cinque anni dalla notifica del ricorso, l'infondatezza delle avverse deduzioni;
aveva quindi chiesto il rigetto delle pretese attoree, evidenziando che RA LL aveva lavorato nell'ambito di uno specifico progetto adottato con Delibera di Giunta Comunale n.517 del 4.09.1996 che ne prevedeva l'utilizzo per lavori di pulizia, vigilanza e manutenzione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nonché pulizia e diserbo di giardini e spazi verdi, per 20 ore settimanali. L'ente convenuto aveva inoltre precisato: -che, per il periodo successivo a tale progetto, con delibera
G.M. n.373 del 2.07.1997 ne era stato approvato uno nuovo (dal 9.12.1997 all'8.12.1998) finalizzato alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio scolastico, a cui aveva fatto seguito (Deliberazione n.219/98, integrata da quella n.273/98) un progetto di PU (lavori di pubblica utilità) nel settore della “cura della persona, beni culturali, recupero e riqualificazione spazi urbani e ambiente” con termine al 9.12.1999, poi prorogato per ulteriori 6 mesi. Erano seguite (a partire dalla determinazione comunale n.134/2000) ulteriori proroghe del progetto
SU ex d.lgs. n.81/2000 fino alla stabilizzazione di RA avvenuta l'1.03.2018 con contratto individuale a tempo indeterminato part time quale operaio cat. B3 Collaboratore Autista
Scuolabus. Il Comune aveva altresì proposto domanda riconvenzionale chiedendo, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta del ricorrente, la declaratoria di nullità, ovvero di annullamento, del contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato l'1.03.2018 tra il Comune di Muro Leccese e
RA LL, poiché tale stabilizzazione era avvenuta proprio per effetto del punteggio attribuito a RA per l'attività svolta in qualità di SU. Si era costituito in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto delle avverse pretese e, in caso di accoglimento delle domande del ricorrente inerenti il pagamento delle differenze retributive, la condanna del Comune di Muro Leccese, della Regione Puglia e del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, anche in solido tra loro, al versamento dei contributi obbligatori nella gestione dipendenti pubblici ex-INPDAP, da calcolarsi su tutte le retribuzioni corrisposte in dipendenza
del rapporto di lavoro, oltre alle somme aggiuntive previste per legge per l'ipotesi di evasione contributiva o alle diverse somme aggiuntive ritenute di giustizia.
La REGIONE PUGLIA e il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI si erano a loro volta costituiti con memorie separate, eccependo il difetto di legittimazione passiva, nonché l'infondatezza delle avverse pretese e la prescrizione del credito.
RA LL aveva concluso per il rigetto della domanda riconvenzionale proposta del Comune.
All'esito di istruttoria con prova documentale e testimoniale, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di INPS per mancanza dell'istanza di differimento di udienza e ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Ministero e della Regione Puglia. Nel merito, ribadita la natura previdenziale-assistenziale del lavoro socialmente utile previsto per l'esecuzione di progetti di enti pubblici o di società miste, ha ritenuto che il ricorrente RA dal 1996 al
2018 senza soluzione di continuità avesse svolto per il Comune di Muro Leccese, sulla base della qualifica formale di SU e PU, mansioni ordinarie anche per sopperire alle carenze di personale organico dell'Ente. Rilevato che, oltre ai periodi di proroga dei progetti, la prestazione del ricorrente era avvenuta anche in periodi in cui mancavano progetti o proroghe, il Tribunale ha ritenuto che essa avesse avuto le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato, benché affetto da nullità, con conseguente applicazione dell'art.2126 c.c. dal 2001 al 2016 (fermandosi a tale anno i conteggi prodotti in ricorso). Riscontrata la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi fino a novembre 2012, ha accolto la domanda relativa alle differenze retributive ex art.2126 c.c. quantificandole, per il periodo da novembre 2012 a dicembre 2016, in € 17.054,60, oltre ad € 1.263,30 a titolo di TFR, per un totale di € 18.317,90. Ha inoltre condannato il
Comune al pagamento dei contributi previdenziali per i periodi riconosciuti, con il limite della prescrizione quinquennale a decorrere a ritroso dal deposito della memoria INPS, calcolati sulla base della retribuzione differenziale riconosciuta;
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