Corte d'Appello Catania, sentenza 15/11/2024, n. 1682

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 15/11/2024, n. 1682
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 1682
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. GI Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1581/2023 R.G. promossa da:
AT AL, nato a [...], il [...], (C.F. [...]), e NA IA, nata a [...], il [...], (C.F. [...]), coniugi ed entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. GI
Cataldo, (C.F. [...]), presso il cui studio in Francofonte (SR), via Victor Hugo, n.
26, sono elettivamente domiciliati;

APPELLANTI nei confronti di
IN IU, nata a [...] il [...], (C.F. [...]), IN AT, nato a [...] il [...], (C.F. [...]) e IN GI, nato a [...] il
24/06/1961, (C.F. [...]), tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata agli atti del giudizio n. 2118/2019 RG del Tribunale di Siracusa, dall'Avv. Mirko Strano del Foro di
Siracusa, (C.F.: [...]), presso il cui studio sito in Lentini, Via Patti n. 12, sono elett. domiciliati;

APPELLATI
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 5.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note difensive e verbale in atti e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1


Con atto di citazione notificato il 23.04.2019, i coniugi AT AL e NA EL convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Siracusa, IN IU, IN AT e
IN GI premettendo che:
- erano proprietari dell'immobile dagli stessi abitato sito in Lentini (SR), via Niccolini, nn. 75-77-79-
81, angolo via Machiavelli, giusta atto pubblico di compravendita del 22.03.1976 rep. n. 66598 del
Notaio Dott. Francesco Di Mari, atto pubblico di compravendita del 12.02.1980 n. rep. 68743 del
Notaio Francesco Di Mari e atto di quietanza del 07.07.2015, rep. 8323, racc. 5841, del notaio Dott.
Roberto Cannavò, riportato al catasto fabbricati del Comune di Lentini al foglio 91, p.lla 8327, sub. 2 e
3, p.lla 5508, sub. 3 e 4;

- con ricorso per danno temuto ex artt. 1172 c.c. e 688 e ss. c.p.c., depositato c/o la cancelleria del
Tribunale di Siracusa il 16.03.2017 e notificato il 10.04.2017 (iscritto al n. di R.G. 1519/2017), avevano lamentato una situazione di pericolo, danni e gravi segni di dissesto strutturale, del suddetto proprio fabbricato, provocati dall'edificio confinante, di proprietà dei convenuti, sito in via
Machiavelli, nn. 14, 16, 18 (identificato al catasto fabbricati del Comune di Lentini al foglio 91, p.lla
5511, sub. 1, piano terra, al foglio 91, p.lla 5511, sub. 2 e p.lla 8915, sub. 1 e 2, piano terra, 1, 2, 3);

- i tre resistenti si erano costituiti in giudizio eccependo: il difetto di legittimazione passiva (IN
GI e IN AT) e il decorso del termine decadenziale previsto dall'art. 1171 c.c., qualificando l'azione come nuova opera;

- con ordinanza del 20.06.2017, il Giudice istruttore aveva nominato consulente tecnico d'ufficio l'ing.
AN Maria Antonietta, con l'incarico di: “eseguire sopralluogo, presa eventualmente visione di atti privati e pubblici reperibili presso pubblici uffici cui è espressamente autorizzata ad accedere, dica se sussistono le lesioni e gli inconvenienti all'immobile lamentati da parte ricorrente e in caso positivo indichi gli interventi e i lavori necessari per porvi rimedi e i relativi costi”;

- all'esito della C.T.U., con ordinanza del 03.11.2018 (comunicata alla parti il 13.11.2018), il Giudice aveva rigettato le eccezioni di parte resistente (difetto di legittimazione e decadenza dell'azione) e accolto il ricorso cautelare da loro proposto, così decidendo: “condanna i resistenti a eseguire, una volta ultimati i lavori di demolizione, tutti i lavori dettagliatamente descritti e quantificati nella consulenza tecnica d'ufficio (da pag. 22 a pag. 29)”;

- i resistenti erano stati, altresì, condannati al pagamento delle spese di giudizio a favore dei ricorrenti, liquidati in euro 3.200,00 per onorari, oltre spese generali, contributo unificato, IVA e CPA, e anche le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, erano state definitivamente poste a carico della parte resistente;

2
- avverso il suddetto provvedimento, IN IU, IN AT e IN GI avevano proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., con atto del 24.11.2018, notificato a mezzo pec il 10.12.2018 e iscritto al n. di R.G. 6091/2018;

- con ordinanza del 14.02.2019, comunicata a mezzo pec il 19.02.2019, il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, aveva confermato la legittimazione passiva dei resistenti/reclamanti, aveva dichiarato inammissibile il ricorso cautelare e revocato il relativo provvedimento, qualificando erroneamente l'azione come “nuova opera” e ritenendo trascorso il termine annuale dall'inizio dei lavori di demolizione del fabbricato IN;

- con il presente giudizio avevano inteso introdurre l'azione di merito al fine di ottenere in via ordinaria la condanna dei convenuti alla messa in sicurezza del proprio fabbricato pericolante, al risarcimento dei danni provocati all'immobile di proprietà dei medesimi attori e, altresì, al fine di ottenere la revoca e/o modifica del provvedimento di condanna alle spese legali e di CTU in conseguenza dell'illegittimo rigetto del ricorso cautelare.
Concludevano, pertanto, perché venisse accertata la piena e solidale responsabilità dei convenuti, ai sensi degli artt. 2043, 2051, 2053 c.c. e, in subordine, ex art. 883 c.c., per i danni e le lesioni subite dall'immobile di loro proprietà, con conseguenziale condanna degli stessi al risarcimento dei danni e all'esecuzione dei lavori meglio descritti dal CTU dalla pag. 22 alla pag. 29 per complessivi euro
38.750,55 oltre IVA. Chiedevano, altresì, che i convenuti venissero condannati alla rifusione di tutte le spese sostenute nel giudizio cautelare, nel successivo procedimento di reclamo e di quelle liquidate al
CTU.
I convenuti si costituivano in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di IN AT e GI, perché non proprietari, né possessori e/o detentori dell'immobile in oggetto e, nel merito, contestavano le domande attoree e ne chiedevano il totale rigetto, con conferma dell'ordinanza resa dal Tribunale di Siracusa in sede di reclamo.
Sulla scorta del fascicolo cautelare regolarmente acquisito, giusta ordinanze del 24.09.2019 e del
27.10.2020, e della ulteriore documentazione prodotta dalle parti, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 14.02.2023, con sentenza n. 1769/2023 pubblicata il 9.10.2023, nel giudizio iscritto al n. 2118/2019 R.G, il Giudice onorario della Prima Sezione Civile del Tribunale di Siracusa, ha rigettato le domande attoree e condannato parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei tre convenuti (liquidate in complessivi euro 4.189,90 oltre rimb. spese gen., IVA e CPA), con distrazione in favore dell'Avv.
Mirko Strano.
3
Avverso detta sentenza hanno proposto appello AT AL e NA IA per i motivi di cui si dirà appresso.
ST, IN IU, IN AT e IN GI hanno resistito all'impugnazione, chiedendone il totale rigetto.
Con ordinanza del 21.03.2024 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviato per discussione e decisione, con termine per note difensive conclusionali.
All'udienza del 5.11.2024 le parti hanno discusso, riportandosi alle difese già svolte nelle note conclusive, e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante lamenta la “Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 669-octies c.p.c.”, per avere il primo giudice erroneamente rigettato le domande attoree ritenute inammissibili, richiamando il contenuto dell'ordinanza emessa tra le parti in sede di reclamo dalla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Siracusa in data 14.02.2019 (nel procedimento iscritto al
n. 6091/2018 R.G.).
Il motivo è fondato, atteso che, aldilà della esatta qualificazione giuridica dell'azione cautelare proposta dagli odierni appellanti, questione sulla quale si tornerà a proposito del secondo motivo di appello, in tema di denuncia di nuova opera, l'esigenza che l'opera non sia ultimata e che non sia decorso un anno dalla data di inizio dei lavori condiziona solo la proponibilità della domanda di provvedimenti provvisori ed urgenti nella fase preliminare del procedimento senza interferire sulla proponibilità della domanda nella successiva fase di merito (cfr. Cass. Sez. II, 16.10.2020 n. 22589).
A fronte di una domanda cautelare respinta, come nel caso in esame, nulla si frappone al potere della parte di agire a tutela del medesimo diritto con le forme della cognizione piena con apposita domanda di merito e nel momento che essa ritenga più opportuno, non essendo stata emessa una misura cautelare la cui efficacia debba essere conservata (v. Cass. Sez. II, 8.6.2022 n. 18535;
Cass. Sez. II,
31.08.2018 n. 21491)
In particolare le condizioni delle due azioni nunciatorie, di nuova opera e di danno temuto, previste, rispettivamente, dagli art. 1171 e 1172 c.c., rilevano esclusivamente con riferimento al procedimento cautelare, già disciplinato dal testo previgente degli art. 689 e ss. c.p.c., che si esaurisce con
l'emissione o con il diniego dei provvedimenti temporanei indicati dalle citate norme e non anche con riferimento al successivo autonomo giudizio di merito a cognizione ordinaria, diretto ad accertare
l'esistenza del diritto per la cui tutela erano stati chiesti quei provvedimenti (in tal senso, da ultimo,
Cass. Sez. II, 11.01.2024 n. 1120).
4
Nella vicenda in esame, conclusasi la fase cautelare con provvedimento di inammissibilità della chiesta tutela nunciatoria, le condizioni di ammissibilità della denuncia di danno temuto non hanno più alcuna rilevanza nel presente giudizio di merito.
La domanda introduttiva del giudizio di natura risarcitoria è, pertanto, pienamente ammissibile.
Con il secondo motivo di appello si lamenta la nullità
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