Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/04/2024, n. 222
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Testo completo
N. 660/2022 Reg. Gen. Aff. Cont.
Appello sentenza Tribunale di Lecce
n. 1401 del 11.5.2022
Oggetto: ricostituzione pensione (accredito contribuzione)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente relatore
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di previdenza iscritta al n. 660/2022 R.G. Corte Appello lavoro tra
DE LO RE NZ RO a RI , rap prese ntat o e difes o, come da m andato in atti, dall'avv. Luigi Schito
Appe llant e
e
INPS, in pers ona del Pres ide nte in caric a, con sed e in Roma, rapprese ntato e dif eso, giu sta procura genera le rich iamat a in atti, dall'avv. Maria Teresa Petrucci
Appe llat o
IN FAT TO E IN DIRIT TO
Con sentenza in data 11.5.2022 il Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso del
30.10.2019 con cui De EN ROaRI, titolare di pensione IO dall'1 ottobre 2015 e, poi, di pensione VO con decorrenza 1 Marzo 2017, aveva chiesto il riconoscimento del propRI diritto di ottenere dall'Inps l'accredito delle contribuzioni previdenziali relativamente al peRIdo dall'1/1/1980 al 30/09/1987 in cui aveva lavorato alle dipendenze della cooperativa agricola Santa DA;
Conseguentemente condannare l'INPS a riliquidare la pensione in godimento ed al pagamento delle
somme dovute per differenza tra quanto da riconoscersi per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, oltre accessori di legge e rifusione delle spese di giudizio.
L'Inps, costituito in quel grado di giudizio, aveva eccepito la carenza di interesse ad agire in quanto la pensione del ricorrente era stata riliquidata in data 06/04/2018 e aumentata rispetto alla originaria liquidazione con corresponsione degli arretrati insieme al cedolino del mese di maggio 2018.
Il Tribunale ha esaminato la questione in forza del principio stabilito dall'articolo 2116 del codice civile ed ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla regolarizzazione contributiva da parte del propRI datore di lavoro per il peRIdo compreso fra l'1/1/1980
e il 30/09/1987 ma ha escluso che tale peRIdo di lavoro possa essere fatto valere nei confronti dell'Inps poiché il principio di automaticità delle prestazioni, pur operando come regola generale, può incontrare deroghe espressamente previste dal legislatore.
Venendo al caso di specie, pur ritenendo provato il rapporto di lavoro con la cooperativa Santa DA per il peRIdo compreso dall'1/1/1980 al 30/09/1987 quale risultante non solo dal libretto di lavoro ma anche dalla nota ENPAIA prodotta in atti, il
Tribunale ha richiamato l'articolo 40 della legge 143/1969 (che ha modificato l'articolo
27 RDL 14/04/1939 numero 636) che consente al lavoratore, anche nel caso in cui si accorga che il datore di lavoro abbia eventualmente omesso di versare i contributi previsti, di agire direttamente verso l'INPS per ottenere l'accredito dei contributi cui ha diritto ma ha rilevato che tale principio incontra un limite nella prescrizione decennale dei contributi.
Il Tribunale ha quindi osservato che la documentazione allegata non appare sufficiente a comprovare il versamento, da parte della società datrice di lavoro, della contribuzione richiesta sicché la domanda di parte di ricorrente non poteva essere accolta in considerazione del decorso del termine di prescrizione decennale in relazione alla richiesta formulata dal ricorrente solo in data 08/05/2014. Ha compensato tra le parti le spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Avverso la sentenza De EN ROaRI ha proposito appello con ricorso dell'11.11.2022 con un unico articolato motivo di seguito