Corte d'Appello Messina, sentenza 02/12/2024, n. 868
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Testo completo
CORTE D' APPELLO D I MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott.ssa A. Santalucia Consigliere rel. in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 26 novembre 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N. 70/2023 r.g. vertente tra:
nt a Lipari l'11.7.1950 C.F.: rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Davide Campo appellante
CONTRO
n persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall' avv. Romeo Palamara appellata
OGGETTO: crediti di lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22 giugno 2017 premesso di avere lavorato alle Parte_1
dipendenze della società Hotel Oriente s.n.c, di dal 2002 al 2012 Controparte_2
con la qualifica di donna tuttofare inquadrata nel VII CCNL Turismo con contratti stagionali della durata di 8 mesi da marzo ad ottobre di ogni anno, esponeva di avere osservato in concreto un orario superiore a quello contrattualmente stabilito ( 40 h settimanali distribuite su 6 giorni ) e segnatamente di avere lavorato tutti i giorni della settimana dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18 e chiedeva pertanto la condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del maggio orario di lavoro svolto, a titolo di straordinario, tredicesima, quattordicesima e
t.f.r. da quantificarsi in complessivi euro 52.858,41.
Nella resistenza di controparte ed assunta prova per testi con sentenza n. 944/2002 dell'8.11.2022 il tribunale di Barcellona P.G. rigettava e domande e compensava integralmente tra le parti le spese giudiziali.
Osservava il decidente che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova dello svolgimento di un maggior orario di lavoro in quanto la teste dopo aver Testimone_1
precisato di aver visto la ricorrente lavorare in albergo aveva dichiarato di non poter riferire nulla in ordine al periodo lavorativo ed ai giorni ed agli orari di lavoro;
analogamente il teste aveva dichiarato di non sapere indicare i Testimone_2
giorni di lavoro della ricorrente né gli orari che la stessa aveva osservato limitandosi a riferire di aver visto la lavorare “alcune volte di mattina altre di pomeriggio”. Pt_1
Peraltro- proseguiva il primo giudice la prospettazione di parte ricorrente risultava contraddetta dal narrato del teste sulla cui attendibilità non vi era Testimone_3
motivo di dubitare il quale aveva dichiarato che la ricorrente aveva lavorato fino al 2010 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore
13,00 ovvero per un numero di ore corrispondente a quello indicato in contratto e nel
2012 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 per sei giorni la settimana.
Avverso detta pronuncia con atto del 26 gennaio 2023 proponeva appello la soccombente cui si opponeva controparte;
indi disposta la trattazione scritta, all'indomani della scadenza del termine per il deposito di note la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Deduce che la teste dichiarando di averla vista lavorare “alcune volte di mattina Tes_2 ed altre di pomeriggio” avrebbe smentito l'assunto di parte datoriale secondo cui la ricorrente prestava la propria attività solo di mattina nello specifico dalle 8,00 alle 15,00 in alcuni giorni ed in altri dalle 8,00 alle 13,00. Risulterebbe pertanto evidente la prova che essa parte abbia lavorato per un periodo superiore e diverso da quanto contrattualmente disposto. Inoltre -aggiunge la il teste non Parte_1 Testimone_3
potrebbe di certo ritenersi attendibile al di fuori di ogni ragionevole dubbio stante la sua eccessiva sicurezza e precisione nel raccontare particolari riguardanti fatti risalenti ai primi anni 2000.
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In ogni caso al fine di perseguire l'interesse alla ricerca della verità avanza la richiesta, ove ritenuta conducente, alla rinnovazione della prova per testi già espletata in primo grado.
Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle mensilità