Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/06/2024, n. 1249

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/06/2024, n. 1249
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 1249
Data del deposito : 24 giugno 2024

Testo completo

R.G. n. 1433/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Impresa composta da:
dott. Alessandro Rizzieri Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
TI s.p.a. con sede in Milano (c.f. e p. iva n. 01280080472), in persona del legale rappresentante pro tempore AS AN (c.f. [...]), nella qualità mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici costituito con Invictus Consortium, difesa dall'Avv. Roberta Colao del Foro di
Bologna, domiciliata in Bologna presso lo studio del difensore
(appellante)
nei confronti di

AZIENDA U.L.S.S. n. 3 SERENISSIMA con sede in Venezia Mestre (c.f. e p. iva
n. 02798850273), in persona del legale rappresentante DG Contato (c.f.
[...]), difesa dall'avv. Diego Signor del foro di Treviso, domiciliata in Treviso presso lo studio del difensore
1


(appellata) sulle seguenti conclusioni: per l'appellante:


1. Accogliere l'appello per la motivazione resa e per l'effetto annullare la sentenza ovvero emettere i necessari provvedimenti per ordinare l'integrazione del contraddittorio con l'Appaltatore TI Srl e concedere i termini per la nuova trattazione della causa nel merito.



2. Accogliere l'appello per la motivazione resa e per l'effetto riformare la sentenza in epigrafe indicata e accogliere la conclusioni di merito e istruttorie svolte in primo grado come di seguito reiterate: A - Preliminarmente ammettersi i mezzi istruttori, come segue e per le ragioni che seguono: - ammettersi la prova documentale di TI SpA, come esposta ed elencata con le memorie in atti ed in particolare con la memoria ex art. 183 cpc n.2 del primo grado;
- ammettersi la prova testimoniale richiesta da TI con la suindicata memoria ex art. 183 n.2, con i testi indicati;
- ammettersi CTU per l'accertamento delle opere eseguite e consegnate da TI in favore di TI, di cui ai fatti e documenti di causa, ed in particolare delle opere di cui al SAL 8 del contratto n.106/18 e connesso computo risultante dal libretto misure in atti, nonché per il computo del relativo valore contrattuale, nonche del valore complessivo contrattuale e di mercato delle opere eseguite da TI in favore di TI. - in via ulteriore (fermo restando che l'Ente non ha provato quanto eccepito), si insiste nelle deduzioni e richieste svolte in primo grado in sede di udienza del 9 giugno 2021 in diretta conseguenza delle deduzioni svolte dalla parte convenuta solo con la TERZA memoria ex art. 183 cpc,

e si chiede quindi a Codesto BU: - in primis di valutare che:

1- i documenti contabili “ufficiali” dell'appalto pubblico, di cui l'Ente convenuto rileva

l'importanza (elencandoli a pag. 2 della memoria n.3), sono in possesso dell'Ente
Pubblico in quanto Committente, non certo di TI. Né la Direzione dei lavori spettava al subappaltatore TI poiché la carica in questione atteneva a soggetto
2 nominato dall'Ente e sotto il controllo dello stesso;
2 - è lo stesso Ente ad evidenziare nella memoria n.3 che “si i tratta degli atti che, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori nominato dall'Ente pubblico e soggetto a responsabilita erariale nel caso di atti od omissioni contra ius causativi di danno all'Ente, attestano i lavori effettivamente eseguiti in un cantiere di un'opera pubblica”;

3 - i documenti ufficiali elencati nella memoria n.3 dell'Ente potevano e dovevano quindi essere prodotti SOLO dal medesimo Ente innanzi a Codesto BU, anche in ossequio ai principi di trasparenza e correttezza cui è tenuto come soggetto pubblico, Committente di un appalto pubblico;

4 - l'Ente doveva peraltro produrli visto che ha eccepito la insussistenza del diritto al saldo di TI sull'assunto che sia stato controllato tutto da essa Committente nell'esercizio dei suoi poteri e doveri.

5- l'Ente Pubblico, peraltro, da un lato evidenzia la necessità dei documenti ufficiali dell'appalto per accertare, dall'altro eccepisce che non sono prodotti sapendo che trattasi di documenti in possesso del SUO direttore dei lavori e non di TI;
- per l'effetto, valutato quanto innanzi, sempre in diretta conseguenza delle deduzioni svolte dalla convenuta solo con la memoria n.3, a titolo di diritto di difesa e controreplica di TI, si chiede che il BU ordini - ex art. 210 cpc ovvero ex art. 213 cpc anche d'ufficio - alla SS convenuta, anche per il tramite del Direttore dei lavori da essa nominato, l'esibizione in giudizio del contratto intercorso con TI nonché i documenti ufficiali, ovvero le informazioni con i documenti ufficiali, come da essa elencati nella memoria n.3 pag 2 e precisamente: a) giornale dei lavori;
b) libretti di misura delle lavorazioni

e delle provviste;
c) registro di contabilità e relativi certificati attestanti gli stati di avanzamento lavori SAL sottoscritti dalla Direzione lavori nominata dalla Stazione

Appaltante;
documenti che la SS ha così descritto a pag. 2 della memoria n.3:

“si tratta degli atti che, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori nominato dall'Ente pubblico e soggetto a responsabilità erariale nel caso di atti od omissioni contra ius causativi di danno all'Ente, attestano i lavori effettivamente eseguiti in
3 un cantiere di un'opera pubblica”;
- in via ulteriore, sempre valutato quanto innanzi e sempre in diretta conseguenza delle deduzioni svolte dalla convenuta solo con la memoria n.3, ammettere la CTU come richiesta conferendo al CTU il potere di verificare tutti gli atti dell'appalto pubblico de quo, e in particolare il contratto intercorso con TI e i su-elencati documenti ufficiali indicati dalla convenuta a pag. 2 della memoria n.3, inerenti TI e le opere di TI, per darne conto al

BU adito, così da procedere all'accertamento pieno nel contraddittorio con
l'Ente Pubblico, in merito “ai lavori effettivamente eseguiti in un cantiere di un'opera pubblica”, come asserito dalla SS;
B - In ogni caso, nel merito, accogliere o le seguenti conclusioni: In via principale: - previo accertamento dei fatti dedotti e della condotta contestata alla convenuta SS 3 Serenissima e relativi effetti, per tutti i motivi esposti, accertare e statuire che la stessa e obbligata ex lege al pagamento diretto in favore di TI SpA, ai sensi dell'art. 105 co. 13 del Codice Appalti, ovvero in subordine ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs.

136/2006, per tutti i motivi dedotti;
per l'effetto, con riferimento ai compensi e oneri maturati da TI e ad oggi non pagati nonche alla ritenute non recuperate, quali risultanti dalle fatture e documenti indicati in atti (fatt. n.422 del 30.9.2019 relativa al SAL 8 di euro 62.083,98 e fattura n. 423 del 30.9.2019 relativa al SAL 3 di euro 7.232,42, nonchè fattura n.194 del 31.10.2020 di euro 2.459,89 e fattura

n.195 del 31.10.2020 di euro 14.196,50), ordinare e condannare la Azienda SS
3 Serenissima in persona del Dir. Gen. e Leg. Rapp.te al pagamento diretto in favore di TI SpA dell'importo di euro 85.972,79, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che sarà accertata, oltre agli interessi maturati e maturandi, il tutto anche con liquidazione equitativa;
- in via ulteriore subordinata, previo accertamento dei fatti dedotti e della condotta di violazione di legge contestata, per tutti i motivi dedotti nell'atto, accertare e dichiarare la responsabilità diretta ex lege di tipo contrattuale della Azienda SS 3 Serenissima in persona del Dir.

Gen. Leg. Rapp.te e per l'effetto condannarla al risarcimento in favore di TI
4 SpA dei danni da questa subiti e subendi, in misura corrispondente all'importo delle citate fatture non pagate da TI Srl in relazione al contratto di sub- appalto, nella misura complessiva di euro 85.972,79, ovvero nella diversa misura che sarà accertata, oltre agli interessi maturati e maturandi, il tutto anche con liquidazione in via equitativa. In via subordinata: - sempre previo accertamento della condotta di violazione contestata, per tutti i motivi dedotti nell'atto, accertare
e dichiarare la responsabilità diretta di tipo extra-contrattuale della Azienda SS
3 Serenissima in persona del Dir. Gen. e Leg. Rapp. e per l'effetto condannarla al risarcimento in favore di TI SpA dei danni da questa subiti e subendi, in misura corrispondente all'importo delle citate fatture non pagate da TI srl nella misura complessiva di euro 85.972,79, ovvero nella diversa misura che sarà accertata, oltre agli interessi maturati e maturandi, il tutto anche con liquidazione equitativa. In via meramente subordinata e residuale: - nella sola denegata ipotesi in cui si escludesse qualsivoglia titolo per statuire la responsabilità diretta – in via contrattuale ovvero extracontrattuale – della convenuta nei confronti di TI SpA, accertare e dichiarare il diritto di TI ad essere indennizzata da essa Azienda
SS 3 Serenissima ex art. 2041 cc, per i lavori eseguiti in beneficio di TI e acquisiti in relazione all'appalto pubblico, il tutto in misura corrispondente all'importo dei compensi persi quali risultanti dalle citate fatture rimaste impagate, nella misura complessiva di euro 85.972,79, ovvero nella diversa misura che sarà accertata, oltre agli interessi maturati e maturandi, il tutto anche con liquidazione in via equitativa.
- Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
per l'appellata:
rigettarsi integralmente l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto
e in diritto per tutte le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta dimessa in data 25 novembre 2022, e per l'effetto confermarsi integralmente la
5 sentenza n.1084/2022 pronunciata dal BU di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, in data 8 giugno 2022, pubblicata in data 9 giugno 2022. In ogni caso: spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio integralmente refusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AT s.p.a. (già AT s.r.l.), subappaltatrice di TI s.r.l., conveniva, davanti al
BU di Venezia - Sezione
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