Corte d'Appello Milano, sentenza 02/07/2024, n. 1970
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Testo completo
N. R.G. 2918/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione specializzata in materia di impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2918/2022 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 12.10.2022 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti con l'udienza cartolare del 24.01.2024
DA
NO NZ OM (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in
Via Luigi Settembrini n. 30, Roma (RM), presso lo studio degli avvocati Bruno della Ragione
(PEC: brunodellaragione@ordineavvocatiroma.org) e GI Giunta (PEC: giuseppegiunta@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresentano e difendono come da delega in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 16 CONTRO
NG LI EDITORE S.R.L. (C.F. e P.IVA 04628780969) elettivamente domiciliata in Corso di Porta Vittoria n. 5, Milano (MI), presso lo studio degli avvocati Giorgio
Mondini (PEC: giorgio.mondini@milano.pecavvocati.it), Anna Carabelli (PEC: anna.carabelli@milano.pecavvocati.it), e Francesca Milani (PEC: francesca.milani@milano.pecavvocati.it) che la rappresentano e difendono come da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Diritto di autore e diritti connessi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per NO NZ OM
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e produzione disattesa e respinta:
– accogliere il presente appello per i motivi esposti nell'atto di appello, e, a modifica della sentenza n. 6903/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Quattordicesima
– Tribunale delle Imprese - Specializzata Impresa “A” CIVILE, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott.ssa Anna Bellesi (Presidente relatrice), dott. Federico Rolfi e dott. Vincenzo Carnì (Giudici), in data 03/02/2022, depositata in data 25/08/2022, nel giudizio
R.G. n. 31827/2019, notificata in data 12/09/2022:
– ordinare a NG LI EDITORE s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di rendere il conto del proprio operato, (ex artt. 1713 e ss. c.c.)
– 263 e ss. c.p.c., con deposito contestuale di tutti i documenti giustificativi dello stesso in relazione ai fatti di cui al presente giudizio;
– ordinare, anche ex art. 210 c.p.c., a NG LI EDITORE s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, l'esibizione e/o il deposito in giudizio e/o la consegna al Prof. IO NZ TO: i) di copia autentica dei contratti di opzione e di estensione del predetto diritto, citati nella premessa dell'atto di citazione oltre a quelli ad
pagina 2 di 16 essi connessi, anche successivi (indicativamente, e, dunque, non esaustivamente, per quanto
a conoscenza dell'odierno attore sulla base delle fumose informazioni rese dalla odierna parte convenuta: il " memo deal" del 21 luglio 2016 - il "memo deal" del 1 agosto 2016 -
l'Agreement del 14 ottobre 2016 e la lettera del 27 luglio 2018, oltre a quelle successive connesse a tali atti, citati nelle fatture doc. 27 fasc. LL), ii) della lettera di comunicazione di esercizio dell'opzione citata nella lettera 4 agosto 2020 doc. 24 fasc.
MO LL Editore s.r.l., iii) dei documenti di cui al report doc. 25 fasc.
MO LL Editore s.r.l.;
iv) degli sms già prodotti da controparte con il doc. 29
(pagg. 11 - 13), senza cancellature ed omissioni;
v) degli estratti dei propri conti correnti bancari dal 01 gennaio 2016 ad oggi, al fine di verificare la corrispondenza fra quanto dichiarato dalla MO LL Editore s.r.l. e quanto dalla stessa effettivamente incassato dalla IN CT PA s.r.l., in quanto rilevante sulle percentuali spettanti agli Eredi del sig. GI TO di Lampedusa in virtù di quanto previsto dall'art.
3 del contratto di cessione del 21 luglio 2015;
– ordinare a IN CT PA s.r.l., in persona del suo legale rappresentante protempore, ex art. 210 c.p.c., il deposito in giudizio: i) di tutti i Memo deal ed i contratti intercorsi con MO LL Editore s.r.l., nella loro interezza e senza alcun omissis, completi di allegati e della prova certa dell'esercizio, nei termini e con le modalità convenute, dei diritti di opzione a suo tempo concessi dalla MO LL Editore s.r.l. alla
IN CT PA s.r.l., ivi compresi i documenti già indicati nell'ordine di esibizione alla AN LL Editore s.r.l.;
ii) delle fatture emesse da MO
LL Editore s.r.l. (e/o da altre società del Gruppo), con relative contabili dei pagamenti eseguiti dalla IN CT PA s.r.l. in favore dell'odierna convenuta (e/o di società controllate da MO LL Editore s.r.l.), relativamente ai diritti per cui è causa e, comunque, ai memo deal e/o Agreement sopra citati;
– condannare NG LI EDITORE s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del prof. IO NZ TO, nella qualità di Erede del sig. GI TO di Lampedusa, della quota di propria spettanza di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del richiesto rendiconto.
Rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata.
pagina 3 di 16 In ogni caso condannare la NG LI EDITORE s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio.”
Per NG LI EDITORE S.R.L.
“Voglia la Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: respingere integralmente l'appello avversario in quanto improponibile e/o inammissibile e comunque infondato, con rifusione di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, il
Contributo Cassa Avv. ex articolo 11 L. 576/80 e l'I.V.A. nella misura di legge”
IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1) Il Sig. IO NZ TO, erede di GI TO di Lampedusa, autore de “Il
Gattopardo”, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la MO LL
Editore s.r.l., perché fosse ordinato a detta parte convenuta di rendere il conto del proprio operato ex art. 1713 c.c. e 263 ss. c.p.c., con il deposito contestuale dei relativi documenti giustificativi e con il deposito, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di copia autentica dei contratti di opzione e di estensione del diritto, e perché fosse condannata la predetta parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, nella propria qualità di erede di GI TO di
Lampedusa, della quota di propria spettanza di tutte le somme risultanti dovute all'esito del richiesto rendiconto.
A fondamento delle proprie domande, l'attore rilevava quanto segue:
- che, mediante contratto del 21 luglio 2015, lo stesso, unitamente agli altri coeredi dello scrittore (individuati nelle persone di GI RI OR, LA RZ RI,
NI RI OR e LI RI OR), aveva concesso alla LL i diritti di adattamento cinematografico e televisivo dell'opera letteraria “Il Gattopardo”: in virtù di tale accordo, la LL si era impegnata “ad attivarsi … per ricercare terzi interessati agli sfruttamenti contemplati nel … contratto e addivenire alla stipulazione dei relativi contratti”,
pagina 4 di 16
senza assumere “alcun obbligo di risultato al riguardo”, nonché ad “informare tempestivamente gli eredi delle trattative avviate e del loro esito, nonché dei contratti eventualmente conclusi, indicando le relative condizioni” (art.
2.2 del contratto – p. 3 doc. 1 primo grado appellante);
- che, con mail del 15 luglio 2016, la LL aveva comunicato all'attore di aver accettato la proposta della IN CT PA s.r.l. (di seguito, semplicemente, “IN”), avente ad oggetto un'opzione di acquisizione dei diritti di riduzione televisiva dell'opera (doc.
3 ibidem);
- che il 27 luglio 2018 la casa RI convenuta aveva stipulato un nuovo contratto con cui prorogava di 18 mesi il suddetto diritto di opzione, rinnovabile per altri 6 mesi a fronte di un corrispettivo rispettivamente pari ad euro 120.000,00 ed euro 40.000,00 (cfr. mail del 2 agosto 2018 – doc. 5 ibidem);
- che la LL aveva successivamente rifiutato di consegnare copia dei contratti sottoscritti con la IN CT sostenendo di avere nei confronti di questi ultimi un “onere di mera informativa”.
Il Sig. NZ TO, al riguardo, sosteneva che l'onere di informativa gravante sulla società mandataria rientrasse nell'obbligo di rendicontazione di cui agli artt. 1712 e 1713 c.c. e 263
c.p.c., e dovesse dunque essere accompagnato da idoneo supporto documentale;
che, pertanto, la consegna dei contratti intercorsi tra la LL e la IN CT PA era necessaria al fine di verificare, da un lato, l'effettiva entità dei corrispettivi pattuiti fra le parti e le modalità e tempistiche di pagamento degli stessi, su cui calcolare le percentuali (c.d. royalties) previste dall'art.
3.1 del contratto sottoscritto nel luglio 2015, e, dall'altro lato, la conformità dell'attività espletata dalla casa RI in qualità di mandataria.
2) Nel costituirsi in giudizio, la LL, contestando la pretesa attrice:
- esponeva, anzitutto, di essere l'editore storico de “Il Gattopardo” in forza di successivi contratti di edizione, l'ultimo dei quali risaliva al 2 marzo 2012 ed era stato sottoscritto da tutti gli eredi (tra cui l'attore, titolare di una quota pari al 50% dei diritti sull'opera)1;
- rilevava come il contratto del 21 luglio 2015 fosse l'ultima di una serie di cessioni a titolo oneroso, stipulate dall'attore e dagli altri coeredi, aventi ad oggetto i diritti relativi all'opera2;
1 Tale contratto prevedeva la cessione alla LL dei diritti esclusivi di riproduzione a stampa e in formato elettronico digitale, traduzione, pubblicazione e vendita dell'opera in tutto il mondo sino al 31 dicembre 2027 (cfr. p. 2 comparsa di costituzione in primo grado). pagina 5 di 16
- evidenziava, inoltre, come il contratto del 21 luglio 2015 avesse espressamente annullato e sostituito ogni precedente intesa tra le parti e, specialmente, un contratto di mandato, stipulato in data 29 ottobre 2014, con cui la LL aveva assunto l'incarico di gestire i diritti di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione specializzata in materia di impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2918/2022 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 12.10.2022 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti con l'udienza cartolare del 24.01.2024
DA
NO NZ OM (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in
Via Luigi Settembrini n. 30, Roma (RM), presso lo studio degli avvocati Bruno della Ragione
(PEC: brunodellaragione@ordineavvocatiroma.org) e GI Giunta (PEC: giuseppegiunta@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresentano e difendono come da delega in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 16 CONTRO
NG LI EDITORE S.R.L. (C.F. e P.IVA 04628780969) elettivamente domiciliata in Corso di Porta Vittoria n. 5, Milano (MI), presso lo studio degli avvocati Giorgio
Mondini (PEC: giorgio.mondini@milano.pecavvocati.it), Anna Carabelli (PEC: anna.carabelli@milano.pecavvocati.it), e Francesca Milani (PEC: francesca.milani@milano.pecavvocati.it) che la rappresentano e difendono come da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Diritto di autore e diritti connessi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per NO NZ OM
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e produzione disattesa e respinta:
– accogliere il presente appello per i motivi esposti nell'atto di appello, e, a modifica della sentenza n. 6903/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Quattordicesima
– Tribunale delle Imprese - Specializzata Impresa “A” CIVILE, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott.ssa Anna Bellesi (Presidente relatrice), dott. Federico Rolfi e dott. Vincenzo Carnì (Giudici), in data 03/02/2022, depositata in data 25/08/2022, nel giudizio
R.G. n. 31827/2019, notificata in data 12/09/2022:
– ordinare a NG LI EDITORE s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di rendere il conto del proprio operato, (ex artt. 1713 e ss. c.c.)
– 263 e ss. c.p.c., con deposito contestuale di tutti i documenti giustificativi dello stesso in relazione ai fatti di cui al presente giudizio;
– ordinare, anche ex art. 210 c.p.c., a NG LI EDITORE s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, l'esibizione e/o il deposito in giudizio e/o la consegna al Prof. IO NZ TO: i) di copia autentica dei contratti di opzione e di estensione del predetto diritto, citati nella premessa dell'atto di citazione oltre a quelli ad
pagina 2 di 16 essi connessi, anche successivi (indicativamente, e, dunque, non esaustivamente, per quanto
a conoscenza dell'odierno attore sulla base delle fumose informazioni rese dalla odierna parte convenuta: il " memo deal" del 21 luglio 2016 - il "memo deal" del 1 agosto 2016 -
l'Agreement del 14 ottobre 2016 e la lettera del 27 luglio 2018, oltre a quelle successive connesse a tali atti, citati nelle fatture doc. 27 fasc. LL), ii) della lettera di comunicazione di esercizio dell'opzione citata nella lettera 4 agosto 2020 doc. 24 fasc.
MO LL Editore s.r.l., iii) dei documenti di cui al report doc. 25 fasc.
MO LL Editore s.r.l.;
iv) degli sms già prodotti da controparte con il doc. 29
(pagg. 11 - 13), senza cancellature ed omissioni;
v) degli estratti dei propri conti correnti bancari dal 01 gennaio 2016 ad oggi, al fine di verificare la corrispondenza fra quanto dichiarato dalla MO LL Editore s.r.l. e quanto dalla stessa effettivamente incassato dalla IN CT PA s.r.l., in quanto rilevante sulle percentuali spettanti agli Eredi del sig. GI TO di Lampedusa in virtù di quanto previsto dall'art.
3 del contratto di cessione del 21 luglio 2015;
– ordinare a IN CT PA s.r.l., in persona del suo legale rappresentante protempore, ex art. 210 c.p.c., il deposito in giudizio: i) di tutti i Memo deal ed i contratti intercorsi con MO LL Editore s.r.l., nella loro interezza e senza alcun omissis, completi di allegati e della prova certa dell'esercizio, nei termini e con le modalità convenute, dei diritti di opzione a suo tempo concessi dalla MO LL Editore s.r.l. alla
IN CT PA s.r.l., ivi compresi i documenti già indicati nell'ordine di esibizione alla AN LL Editore s.r.l.;
ii) delle fatture emesse da MO
LL Editore s.r.l. (e/o da altre società del Gruppo), con relative contabili dei pagamenti eseguiti dalla IN CT PA s.r.l. in favore dell'odierna convenuta (e/o di società controllate da MO LL Editore s.r.l.), relativamente ai diritti per cui è causa e, comunque, ai memo deal e/o Agreement sopra citati;
– condannare NG LI EDITORE s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del prof. IO NZ TO, nella qualità di Erede del sig. GI TO di Lampedusa, della quota di propria spettanza di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del richiesto rendiconto.
Rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata.
pagina 3 di 16 In ogni caso condannare la NG LI EDITORE s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio.”
Per NG LI EDITORE S.R.L.
“Voglia la Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: respingere integralmente l'appello avversario in quanto improponibile e/o inammissibile e comunque infondato, con rifusione di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, il
Contributo Cassa Avv. ex articolo 11 L. 576/80 e l'I.V.A. nella misura di legge”
IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1) Il Sig. IO NZ TO, erede di GI TO di Lampedusa, autore de “Il
Gattopardo”, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la MO LL
Editore s.r.l., perché fosse ordinato a detta parte convenuta di rendere il conto del proprio operato ex art. 1713 c.c. e 263 ss. c.p.c., con il deposito contestuale dei relativi documenti giustificativi e con il deposito, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di copia autentica dei contratti di opzione e di estensione del diritto, e perché fosse condannata la predetta parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, nella propria qualità di erede di GI TO di
Lampedusa, della quota di propria spettanza di tutte le somme risultanti dovute all'esito del richiesto rendiconto.
A fondamento delle proprie domande, l'attore rilevava quanto segue:
- che, mediante contratto del 21 luglio 2015, lo stesso, unitamente agli altri coeredi dello scrittore (individuati nelle persone di GI RI OR, LA RZ RI,
NI RI OR e LI RI OR), aveva concesso alla LL i diritti di adattamento cinematografico e televisivo dell'opera letteraria “Il Gattopardo”: in virtù di tale accordo, la LL si era impegnata “ad attivarsi … per ricercare terzi interessati agli sfruttamenti contemplati nel … contratto e addivenire alla stipulazione dei relativi contratti”,
pagina 4 di 16
senza assumere “alcun obbligo di risultato al riguardo”, nonché ad “informare tempestivamente gli eredi delle trattative avviate e del loro esito, nonché dei contratti eventualmente conclusi, indicando le relative condizioni” (art.
2.2 del contratto – p. 3 doc. 1 primo grado appellante);
- che, con mail del 15 luglio 2016, la LL aveva comunicato all'attore di aver accettato la proposta della IN CT PA s.r.l. (di seguito, semplicemente, “IN”), avente ad oggetto un'opzione di acquisizione dei diritti di riduzione televisiva dell'opera (doc.
3 ibidem);
- che il 27 luglio 2018 la casa RI convenuta aveva stipulato un nuovo contratto con cui prorogava di 18 mesi il suddetto diritto di opzione, rinnovabile per altri 6 mesi a fronte di un corrispettivo rispettivamente pari ad euro 120.000,00 ed euro 40.000,00 (cfr. mail del 2 agosto 2018 – doc. 5 ibidem);
- che la LL aveva successivamente rifiutato di consegnare copia dei contratti sottoscritti con la IN CT sostenendo di avere nei confronti di questi ultimi un “onere di mera informativa”.
Il Sig. NZ TO, al riguardo, sosteneva che l'onere di informativa gravante sulla società mandataria rientrasse nell'obbligo di rendicontazione di cui agli artt. 1712 e 1713 c.c. e 263
c.p.c., e dovesse dunque essere accompagnato da idoneo supporto documentale;
che, pertanto, la consegna dei contratti intercorsi tra la LL e la IN CT PA era necessaria al fine di verificare, da un lato, l'effettiva entità dei corrispettivi pattuiti fra le parti e le modalità e tempistiche di pagamento degli stessi, su cui calcolare le percentuali (c.d. royalties) previste dall'art.
3.1 del contratto sottoscritto nel luglio 2015, e, dall'altro lato, la conformità dell'attività espletata dalla casa RI in qualità di mandataria.
2) Nel costituirsi in giudizio, la LL, contestando la pretesa attrice:
- esponeva, anzitutto, di essere l'editore storico de “Il Gattopardo” in forza di successivi contratti di edizione, l'ultimo dei quali risaliva al 2 marzo 2012 ed era stato sottoscritto da tutti gli eredi (tra cui l'attore, titolare di una quota pari al 50% dei diritti sull'opera)1;
- rilevava come il contratto del 21 luglio 2015 fosse l'ultima di una serie di cessioni a titolo oneroso, stipulate dall'attore e dagli altri coeredi, aventi ad oggetto i diritti relativi all'opera2;
1 Tale contratto prevedeva la cessione alla LL dei diritti esclusivi di riproduzione a stampa e in formato elettronico digitale, traduzione, pubblicazione e vendita dell'opera in tutto il mondo sino al 31 dicembre 2027 (cfr. p. 2 comparsa di costituzione in primo grado). pagina 5 di 16
- evidenziava, inoltre, come il contratto del 21 luglio 2015 avesse espressamente annullato e sostituito ogni precedente intesa tra le parti e, specialmente, un contratto di mandato, stipulato in data 29 ottobre 2014, con cui la LL aveva assunto l'incarico di gestire i diritti di
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