Corte d'Appello Torino, sentenza 06/02/2024, n. 115
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott. E D F Presidente rel.
Dott.ssa C R M Consigliere
Dott.ssa C B Consigliere
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nella causa n. 178/2023, promossa in sede di appello da: nato a Cuneo il 06.06.198, residente a Fossano, località San Parte 1
Martino, via Baligio n. 7 e nato a Cuneo il 28.09.1979, Parte 2 residente a Fossano, località San Martino, via Baligio n. 9, nella qualità di eredi testamentari del sig. nato a Fossano (CN) il 07.01.1938 e Persona 1 deceduto il 10.09.2020, rappresentati e difesi per delega in atti dall'Avv. A F ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cuneo, Corso Dante Alighieri n. 37;
Appellanti
Contro
Controparte 1 nata a Carmagnola (TO) il 19.05.1960, residente ووin Bra, via Isonzo n. 23, detenuta presso la Casa Circondariale Controparte 2 sia in Torino, via Maria Adelaide Aglietta n. 35, rappresentata e difesa per delega in atti dall'Avv. A P ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Stefano Clemente n. 14;
Appellata
Avverso
La sentenza del Tribunale di Cuneo emessa in data 25.07.2022, resa nel procedimento iscritto al n. 2663/2017 R.G.
Con l'intervento:
del Procuratore Generale, in persona del Sost. Dott. Carlo Maria PELLICANO, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello
CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI
Per gli appellanti:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
•in riforma della sentenza n. 747/2022 del Tribunale di Cuneo, in composizione
Collegiale (Presidente Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo, Giudice Dott. Ruggiero Berardi, Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Chiara Martello), resa il 25 luglio 2022 e pubblicata il 19 agosto 2022, dichiarare ammissibile la domanda svolta dal Sig. e successivamente, dagli eredi in riassunzione Persona 1 ex art. 395 e ss. c.p.c.;Sigg.ri Parte 1 e Parte 2
⚫ e per l'effetto, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 395 co. 1 n. 1) c.p.c., revocare la sentenza di adozione n. 1/12 emessa dal Tribunale di Cuneo il 5 luglio 2012, con la quale fu sancita la adozione della Sig.ra da parte del Sig. Persona_1Controparte_1 ;
e conseguentemente adottarsi tutti gli inerenti provvedimenti che si rendessero necessari.
Con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio.".
Per l'appellata:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per i motivi svolti in premessa, così giudicare:
Nel merito Parte 1 e Parte_2 avverso larigettare l'appello proposto da sentenza n. 747/2022 del Tribunale di Cuneo resa in composizione collegiale in data 25/07/2022 e depositata il 19/08/2022, poiché infondate in fatto ed in diritto risultano le censure e contestazioni dai medesimi svolti e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza, rigettando le domande tutte formulate nei confronti della signora [...] Controparte_1 e con conseguente accoglimento delle seguenti conclusioni formulate in primo grado:
In via pregiudiziale di rito: accertata e dichiarata la tardività della proposizione dell'azione di revocazione ex art. 395 c.1 n. 1 c.p.c. rispetto ai termini di cui al combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c., pronunciare l'inammissibilità della domanda attorea.
Nel merito
In via principale: respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 1/2012 del Tribunale di
Cuneo, resa all'esito del procedimento R.G. 631/2012 V.G.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria si deducono le sottoarticolate circostanze, da ammettersi per interrogatorio formale ed escussione dei testi di cui infra: nel mese di1) Vero che la signora CP_1 faceva la conoscenza del signor Per_1 agosto 1983, in occasione dei festeggiamenti in onore della Per 2 66
[...] Pt 3 presso la località Cussanio in Fossano, che si svolgevano nell'ultima "
settimana del mese;
2) Vero che la signora CP_1 partecipava a tale festa insieme al padre, Persona 3 in qualità di conduttrice di un tirassegno itinerante;
3) Vero che al tirassegno della signora CP 1 i premi erano costituiti da piccoli volatili vivi quali quaglie, colombi e canarini;
66 Organizzazione_1 "del 1983, il signor 4) Vero che, durante la festa della Per 1 si avvicinava al carrozzone al fine di osservare gli uccelli di cui al capo che precede;
5) Vero che, in tale frangente, il signor Per 1 faceva conoscenza con il signor Persona 3
6) Vero che, da quel momento i signori Persona 3 e Per 1 iniziavano una frequentazione cordiale;
7) Vero che, il rapporto tra i signori Persona 3 e Per 1 sfociava un legame di amicizia e stima reciproca;
8) Vero che, in conseguenza della frequentazione con il signor Persona 3 il signor Per 1 faceva, altresì, conoscenza, con la figlia del signor CP_1 Controparte_1 all'epoca poco più che ventenne;
Per 1 si articolava in frequenti 9) Vero che l'amicizia tra i signori CP_1 ed il visite reciproche;
10) Vero che il signor CP_1 pensionato, faceva spesso visita al Per 1 presso la sua azienda agricola, sita in Fossano, mentre il Per 1 qualora si trovava a
,
passare nei pressi dell'abitazione dell'amico, sita in Via dei Tetti, a Carmagnola, si tratteneva presso di lui;
11) Vero che il signor Per 1 non tralasciava mai di fare dono al signor CP_1 di alcuni prodotti della propria attività, quali ortaggi, uova, galline, bottiglie di vino;
12) L'usanza dei "regali" originava proprio dagli esordi della frequentazione tra i due amici;
13) Vero che, proprio agli esordi della conoscenza, nell'autunno 1983, il signor CP_1 aveva fatto dono al signor Per_1 di un cane da caccia inadatto alla punta;
14) Vero che, a fronte del dono ricevuto, il signor Per 1 , contraccambiava regalando al signor CP_1 due galletti;
15) Vero che, in conseguenza del legame d'amicizia, la famiglia CP_1 si rivolgeva all' , tramite il signorOrganizzazione_2 Persona 1 al fine di approvvigionarsi di vino;
Persona 1 ed il signor 16) Vero che il rapporto di amicizia tra il signor Persona 3 proseguiva sino al 29.03.1994, allorché decedeva il signor Persona 3
17) Vero che il signor presenziava alle esequie del signor CP_1 Persona 1 tenutesi a Carmagnola;
18) Vero che la signora CP_1 ceduto il tiro a segno, intraprendeva, in un primo momento, l'attività di giostraia e, quindi, a decorrere dal 2002, l'attività di estetista in quel di Bra e Carmagnola;
19) Vero che, a seguito della perdita dell'amico, il signor Per 1 continuava, seppure con minor frequenza, a fare visita alla famiglia CP_1 portando sempre in dono i prodotti della propria attività;
20) Vero che la signora Controparte_1 dal canto proprio, nel periodo 1997-1998, Per 1 in quel di si recava, sia pure saltuariamente, a fare visita al signor Fossano, alla Via Torino, 192;
aveva intrapreso la21) Vero che, in tale lasso temporale, il signor Per 1 costruzione dell'abitazione ove risiede tuttora;
22) Vero che, in tali occasioni, il signor Per_1 riceveva la signora CP_1 presso un gabbiotto sito a margine del cantiere, ove lo stesso risiedeva onde sorvegliare lo stato dei lavori;
23) Vero che, in tali occasioni, la signora CP_1 veniva accompagnata dal signor suo compagno all'epoca;Testimone 1
24) Vero che, a partire dal 2002, il figlio della signora CP_1 signor [...] Parte_4 iniziava la frequentazione della scuola Secondaria Superiore presso
l' Organizzazione_3 di Fossano;
25) Vero che, la convenuta, nell'accompagnare e riprendere il figlio a scuola, non di rado, si incontrava con il signor Per_1 presso l'azienda agricola Per 1 sita
, ,
in Fossano, alla Via Baligio, 9 o, allorché lo stesso si trovava in città, davanti alla stazione ferroviaria di Fossano;
26) Vero che, in quel periodo, il signor Per 1 aveva intrapreso una convivenza con una signora di origine marocchina molto più giovane di lui, presentatagli da una vicina di casa;
27) Vero che, a partire dall'anno 2006, la signora CP_1 si trovava ad affrontare un periodo di grave difficoltà economica;
28) Vero che, a seguito delle ristrettezze economiche, la signora CP_1 si vedeva costretta a dismettere il centro estetico di Bra;
29) Vero che, a seguito della chiusura, la signora proseguiva l'attività nel centro superstite di Carmagnola;
30) Vero che, nel 2008, a fronte della difficile situazione economica, la signora CP_1 si risolveva a cessare completamente l'attività;
31) Vero che, al fine di riassestare le proprie finanze, la convenuta intraprendeva l'attività di venditrice dei prodotti "Org_4 per conto dell'impresa Org_5 ;
32) Vero che, dopo appena pochi mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, la___[...] Org_5 interrompeva improvvisamente la corresponsione degli emolumenti dovuti nei confronti della signora CP_1 la quale rimaneva priva di occupazione;
33) Vero che, nel tentativo di rimediare alla propria situazione, nella primavera dell'anno 2010 la signora CP_1 intraprendeva un'attività di vendita di piantine di fiori e piante aromatiche porta a porta;
34) Vero che la signora CP_1 esordiva nella nuova attività in assenza di qualsivoglia struttura aziendale, servendosi del proprio giardino e dei propri familiari per la coltivazione e della propria autovettura per la distribuzione;
35) Vero che, all'inizio della nuova impresa, nel mese di maggio 2010, la signora CP_1 si rivolgeva al signor Per_1 al fine di avere consigli circa le metodologie di coltivazione delle piante, nonché per ricevere indicazioni sulle possibili "piazze” in cui reperire acquirenti;
36) Vero che, il signor Per_1 , a fronte delle domande della signora CP_1 forniva le indicazioni richieste;
acquistava egli stesso un paio di
37) Vero che, a titolo di cortesia, il signor Per_1 piantine al prezzo complessivo di €20,00;
38) Vero che, il signor Per_1 trovata la signora CP_1 alle prese con