Corte d'Appello Torino, sentenza 06/02/2024, n. 115

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Torino, sentenza 06/02/2024, n. 115
Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
Numero : 115
Data del deposito : 6 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott. E D F Presidente rel.
Dott.ssa C R M Consigliere
Dott.ssa C B Consigliere
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nella causa n. 178/2023, promossa in sede di appello da: nato a Cuneo il 06.06.198, residente a Fossano, località San Parte 1
Martino, via Baligio n. 7 e nato a Cuneo il 28.09.1979, Parte 2 residente a Fossano, località San Martino, via Baligio n. 9, nella qualità di eredi testamentari del sig. nato a Fossano (CN) il 07.01.1938 e Persona 1 deceduto il 10.09.2020, rappresentati e difesi per delega in atti dall'Avv. A F ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cuneo, Corso Dante Alighieri n. 37;
Appellanti
Contro
Controparte 1 nata a Carmagnola (TO) il 19.05.1960, residente ووin Bra, via Isonzo n. 23, detenuta presso la Casa Circondariale Controparte 2 sia in Torino, via Maria Adelaide Aglietta n. 35, rappresentata e difesa per delega in atti dall'Avv. A P ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Stefano Clemente n. 14;
Appellata
Avverso


La sentenza del Tribunale di Cuneo emessa in data 25.07.2022, resa nel procedimento iscritto al n. 2663/2017 R.G.
Con l'intervento:
del Procuratore Generale, in persona del Sost. Dott. Carlo Maria PELLICANO, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello
CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI
Per gli appellanti:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
•in riforma della sentenza n. 747/2022 del Tribunale di Cuneo, in composizione
Collegiale (Presidente Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo, Giudice Dott. Ruggiero Berardi, Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Chiara Martello), resa il 25 luglio 2022 e pubblicata il 19 agosto 2022, dichiarare ammissibile la domanda svolta dal Sig. e successivamente, dagli eredi in riassunzione Persona 1 ex art. 395 e ss. c.p.c.;Sigg.ri Parte 1 e Parte 2
⚫ e per l'effetto, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 395 co. 1 n. 1) c.p.c., revocare la sentenza di adozione n. 1/12 emessa dal Tribunale di Cuneo il 5 luglio 2012, con la quale fu sancita la adozione della Sig.ra da parte del Sig. Persona_1Controparte_1 ;
e conseguentemente adottarsi tutti gli inerenti provvedimenti che si rendessero necessari.
Con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio.".
Per l'appellata:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per i motivi svolti in premessa, così giudicare:
Nel merito Parte 1 e Parte_2 avverso larigettare l'appello proposto da sentenza n. 747/2022 del Tribunale di Cuneo resa in composizione collegiale in data 25/07/2022 e depositata il 19/08/2022, poiché infondate in fatto ed in diritto risultano le censure e contestazioni dai medesimi svolti e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza, rigettando le domande tutte formulate nei confronti della signora [...] Controparte_1 e con conseguente accoglimento delle seguenti conclusioni formulate in primo grado:
In via pregiudiziale di rito: accertata e dichiarata la tardività della proposizione dell'azione di revocazione ex art. 395 c.1 n. 1 c.p.c. rispetto ai termini di cui al combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c., pronunciare l'inammissibilità della domanda attorea.
Nel merito
In via principale: respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 1/2012 del Tribunale di
Cuneo, resa all'esito del procedimento R.G. 631/2012 V.G.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria si deducono le sottoarticolate circostanze, da ammettersi per interrogatorio formale ed escussione dei testi di cui infra: nel mese di1) Vero che la signora CP_1 faceva la conoscenza del signor Per_1 agosto 1983, in occasione dei festeggiamenti in onore della Per 2 66
[...] Pt 3 presso la località Cussanio in Fossano, che si svolgevano nell'ultima "
settimana del mese;
2) Vero che la signora CP_1 partecipava a tale festa insieme al padre, Persona 3 in qualità di conduttrice di un tirassegno itinerante;
3) Vero che al tirassegno della signora CP 1 i premi erano costituiti da piccoli volatili vivi quali quaglie, colombi e canarini; 66 Organizzazione_1 "del 1983, il signor 4) Vero che, durante la festa della Per 1 si avvicinava al carrozzone al fine di osservare gli uccelli di cui al capo che precede;
5) Vero che, in tale frangente, il signor Per 1 faceva conoscenza con il signor Persona 3
6) Vero che, da quel momento i signori Persona 3 e Per 1 iniziavano una frequentazione cordiale;
7) Vero che, il rapporto tra i signori Persona 3 e Per 1 sfociava un legame di amicizia e stima reciproca;
8) Vero che, in conseguenza della frequentazione con il signor Persona 3 il signor Per 1 faceva, altresì, conoscenza, con la figlia del signor CP_1 Controparte_1 all'epoca poco più che ventenne;
Per 1 si articolava in frequenti 9) Vero che l'amicizia tra i signori CP_1 ed il visite reciproche;
10) Vero che il signor CP_1 pensionato, faceva spesso visita al Per 1 presso la sua azienda agricola, sita in Fossano, mentre il Per 1 qualora si trovava a
,
passare nei pressi dell'abitazione dell'amico, sita in Via dei Tetti, a Carmagnola, si tratteneva presso di lui;
11) Vero che il signor Per 1 non tralasciava mai di fare dono al signor CP_1 di alcuni prodotti della propria attività, quali ortaggi, uova, galline, bottiglie di vino;
12) L'usanza dei "regali" originava proprio dagli esordi della frequentazione tra i due amici;
13) Vero che, proprio agli esordi della conoscenza, nell'autunno 1983, il signor CP_1 aveva fatto dono al signor Per_1 di un cane da caccia inadatto alla punta;
14) Vero che, a fronte del dono ricevuto, il signor Per 1 , contraccambiava regalando al signor CP_1 due galletti;
15) Vero che, in conseguenza del legame d'amicizia, la famiglia CP_1 si rivolgeva all' , tramite il signorOrganizzazione_2 Persona 1 al fine di approvvigionarsi di vino;
Persona 1 ed il signor 16) Vero che il rapporto di amicizia tra il signor Persona 3 proseguiva sino al 29.03.1994, allorché decedeva il signor Persona 3
17) Vero che il signor presenziava alle esequie del signor CP_1 Persona 1 tenutesi a Carmagnola;
18) Vero che la signora CP_1 ceduto il tiro a segno, intraprendeva, in un primo momento, l'attività di giostraia e, quindi, a decorrere dal 2002, l'attività di estetista in quel di Bra e Carmagnola;
19) Vero che, a seguito della perdita dell'amico, il signor Per 1 continuava, seppure con minor frequenza, a fare visita alla famiglia CP_1 portando sempre in dono i prodotti della propria attività;
20) Vero che la signora Controparte_1 dal canto proprio, nel periodo 1997-1998, Per 1 in quel di si recava, sia pure saltuariamente, a fare visita al signor Fossano, alla Via Torino, 192;
aveva intrapreso la21) Vero che, in tale lasso temporale, il signor Per 1 costruzione dell'abitazione ove risiede tuttora;
22) Vero che, in tali occasioni, il signor Per_1 riceveva la signora CP_1 presso un gabbiotto sito a margine del cantiere, ove lo stesso risiedeva onde sorvegliare lo stato dei lavori;
23) Vero che, in tali occasioni, la signora CP_1 veniva accompagnata dal signor suo compagno all'epoca;Testimone 1
24) Vero che, a partire dal 2002, il figlio della signora CP_1 signor [...] Parte_4 iniziava la frequentazione della scuola Secondaria Superiore presso
l' Organizzazione_3 di Fossano;
25) Vero che, la convenuta, nell'accompagnare e riprendere il figlio a scuola, non di rado, si incontrava con il signor Per_1 presso l'azienda agricola Per 1 sita
, ,
in Fossano, alla Via Baligio, 9 o, allorché lo stesso si trovava in città, davanti alla stazione ferroviaria di Fossano;
26) Vero che, in quel periodo, il signor Per 1 aveva intrapreso una convivenza con una signora di origine marocchina molto più giovane di lui, presentatagli da una vicina di casa;
27) Vero che, a partire dall'anno 2006, la signora CP_1 si trovava ad affrontare un periodo di grave difficoltà economica;
28) Vero che, a seguito delle ristrettezze economiche, la signora CP_1 si vedeva costretta a dismettere il centro estetico di Bra;
29) Vero che, a seguito della chiusura, la signora proseguiva l'attività nel centro superstite di Carmagnola;
30) Vero che, nel 2008, a fronte della difficile situazione economica, la signora CP_1 si risolveva a cessare completamente l'attività;
31) Vero che, al fine di riassestare le proprie finanze, la convenuta intraprendeva l'attività di venditrice dei prodotti "Org_4 per conto dell'impresa Org_5 ;
32) Vero che, dopo appena pochi mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, la___[...] Org_5 interrompeva improvvisamente la corresponsione degli emolumenti dovuti nei confronti della signora CP_1 la quale rimaneva priva di occupazione;
33) Vero che, nel tentativo di rimediare alla propria situazione, nella primavera dell'anno 2010 la signora CP_1 intraprendeva un'attività di vendita di piantine di fiori e piante aromatiche porta a porta;
34) Vero che la signora CP_1 esordiva nella nuova attività in assenza di qualsivoglia struttura aziendale, servendosi del proprio giardino e dei propri familiari per la coltivazione e della propria autovettura per la distribuzione;
35) Vero che, all'inizio della nuova impresa, nel mese di maggio 2010, la signora CP_1 si rivolgeva al signor Per_1 al fine di avere consigli circa le metodologie di coltivazione delle piante, nonché per ricevere indicazioni sulle possibili "piazze” in cui reperire acquirenti;
36) Vero che, il signor Per_1 , a fronte delle domande della signora CP_1 forniva le indicazioni richieste;
acquistava egli stesso un paio di
37) Vero che, a titolo di cortesia, il signor Per_1 piantine al prezzo complessivo di €20,00;
38) Vero che, il signor Per_1 trovata la signora CP_1 alle prese con un'attività
,
completamente diversa da quelle precedentemente esercitate, domandava alla stessa i motivi di tale mutamento;
39) Vero che, a titolo di risposta, la signora CP_1 informava il signor Per 1 delle proprie difficoltà economiche;
40) Vero che, nel mese di dicembre 2010, in occasione degli auguri di Natale, il Per 1 riferiva alla signora CP_1 di essere alla ricerca di una persona che si occupasse della pulizia e delle faccende domestiche della propria abitazione;
41) Vero che il signor Per_1 riferiva di aver interrotto i rapporti con la propria compagna marocchina dopo averla sorpresa a rubare;
42) Vero che il signor Per_1 proponeva alla signora CP_1 di farsi carico di tali incombenze, promettendo una congrua retribuzione;
43) Vero che, la signora CP_1 in considerazione della stima e dell'affetto nutriti nei confronti del vecchio amico del padre, stante, altresì, la difficile condizione economica, accettava la proposta;
44) Vero che, a decorrere dal mese di maggio 2011, la signora CP_1 provvedeva a prendersi cura dell'abitazione del signor Per 1 , ivi comprese le piccole spese ed il disbrigo delle commissioni, dapprima saltuariamente e, quindi, per cinque giorni la settimana, per otto ore al giorno;
45) Vero che la convenuta giungeva presso l'abitazione del signor Per 1 alle ore 7,30-8,00 del mattino, prima che il Per 1 , dopo aver atteso alla cura delle mucche custodite nei pressi dell'abitazione, si recasse presso l'azienda agricola e, quindi, svolgeva pulizie e commissioni sino alle ore 16-17;
46) Vero che la signora CP_1 provvedeva, altresì, alla preparazione del pranzo, allorché il signor Per 1 rientrava dall'azienda agricola in corrispondenza della pausa di mezzogiorno, e della cena, che la stessa lasciava in caldo al termine del proprio orario lavorativo;
47) Vero che l'unica attività casalinga cui il signor Per_1 attendeva personalmente era la spesa c.d. "grossa", che lo stesso compiva in paese in occasione del mercato del mercoledì;
48) Vero che il signor Per 1 manifestava il proprio gradimento a fronte del lavoro svolto dalla signora CP_1
49) Vero che il rapporto proseguiva con reciproca soddisfazione tanto che, dopo circa 6 mesi, nel novembre 2011, lo stesso decideva di regolarizzarne la posizione, formalizzando l'assunzione (doc. 1 che si rammostra al teste);
50) Vero che, a partire dal mese di novembre 2011, durante la pausa pranzo il signor Per 1 confidava alla signora CP_1 il proprio dispiacimento per la mancanza di un nucleo familiare ed, in particolar modo, di una discendenza;
51) Vero che tale situazione risultava particolarmente grata al signor Per 1 rappresentando una piacevole alternativa al fatto di rientrare in una casa vuota e fredda;
Per 1 lamentava come, dopo52) Vero che, in occasione di tali discorsi, il signor una vita di sacrificio, tutti gli sforzi compiuti sarebbero andati a vantaggio dei propri nipoti, pressoché estranei, da un punto di vista affettivo; Per 153) Vero che, un giorno, in corrispondenza del periodo natalizio, il informava la signora CP_1 di aver assunto informazioni circa la possibilità di procedere all'adozione di maggiorenni;
54) Vero che l'attore dichiarava di voler ricorre a tale rimedio al fine di ovviare alla mancanza di una discendenza;
55) Vero che, a completamento del proprio pensiero, il signor Per 1 domandava alla signora CP 1 la disponibilità ad un'eventuale adozione;
giustificava tale scelta in ragione dell'amicizia che 56) Vero che il signor Per_1 Persona 3 nonché del proprio apprezzamento nei lo aveva legato al defunto confronti dell'assennatezza e del senso pratico propri della signora CP_1 57) Vero che la signora CP_1 in un primo momento, pur lusingata dall'intendimento del signor Per 1 , manifestava contrarietà al fatto di dover anteporre il cognome dell'adottante al proprio cognome paterno, di cui era fiera;
58) Vero che la signora CP_1 dopo essersi consultata con i propri familiari, comunicava al signor la propria accettazione;Per_1
59) Vero che il signor Per 1 domandava, tuttavia, alla signora CP_1 di trattare la notizia con la massima discrezione, al fine di preservarlo da eventuali conflitti nei confronti dei fratelli e dei nipoti;
60) Vero che, in ordine all'adozione, il signor Per 1 poneva, poi, quale unica condizione, che la signora CP 1 anche una volta succedutagli, si limitasse a beneficiare dei frutti derivanti dalla quota aziendale dallo stesso detenuta, lasciandone l'amministrazione nelle mani dei propri fratelli e nipoti;
61) Vero che, il signor Per_1 imponeva, inoltre, alla signora CP_1 il vincolo morale di operare eventuali cessioni delle quote esclusivamente in favore di appartenenti alla famiglia Per 1 ;
62) Vero che, al fine di formalizzare l'adozione, il signor Per 1 e la signora CP_1 decidevano di affidare all'Avv. La Mura di Saluzzo, la redazione del ricorso per adozione;
63) Vero che, al fine di ottenere chiarimenti circa gli effetti legali della procedura e concordare il contenuto dell'atto, il signor Per 1 si recava tre volte presso lo studio dell'Avv. La Mura in Saluzzo;
64) Vero che, a seguito della fissazione dell'udienza davanti al Tribunale, il signor Per 1 interveniva personalmente all'udienza del 4.07.2012, unitamente alla signora CP_1 in qualità di adottanda, nonché il signor in allora Persona 4 ノ
marito della signora CP_1 (doc. 2 che si rammostra al teste);
65) Vero che il signor Per 4 venne in contatto per la prima volta con il signor Per 1 in occasione dell'udienza del 4.07.2012;
66) Vero che, tuttavia, il signor Per 1 era perfettamente a conoscenza del fatto che la signora CP_1 fosse coniugata, essendone stato informato dalla stessa (doc. 2 che si rammostra al teste);
67) Vero che, pur in presenza del signor Per 4 , il signor Per 1 confermava davanti al Tribunale la volontà di adottare la signora CP_1 (doc. 2 che si rammostra al teste);
68) Vero che il Tribunale procedeva a sentire separatamente le parti, al fine di apprendere direttamente da queste le ragioni sottostanti l'adozione ed avere conferma della piena e consapevole accettazione di tutte le conseguenze di questa da parte loro (doc. 2 che si rammostra al teste);
69) Vero che il signor Per 1 giustificava il proprio intento adottivo a fronte della risalente conoscenza con la signora CP_1 a fronte dell'amicizia che lo legava al padre di questa (doc. 2 che si rammostra al teste);
70) Vero che il Per 1 confermava, altresì, di aver assunto la signora CP_1 alle proprie dipendenze, avendo sviluppato nel tempo un rapporto di forte amicizia, comparabile a quello tra un padre ed una figlia (doc. 2 che si rammostra al teste);
71) Vero che, con sentenza n. 1/12 cc del 5.07.2012, depositata in data 10.07.2012 e munito di visto da parte della Procura della Repubblica in data 13.07.2012, veniva pronunciata l'adozione della signora da parte del signor Parte_5 Controparte_1
[...] ;
72) Vero che, in seguito della formalizzazione dell'adozione, i rapporti tra le parti proseguivano normalmente, eccezion fatta per un aumento delle visite del signor Per 1 presso la famiglia CP_1 nei fine settimana; trascorreva i73) Vero che, in occasione delle feste natalizie 2012, il signor Per 1 giorni del 25 e del 26 dicembre insieme alla figlia adottiva ed alla sua famiglia;
74) Vero che, in occasione delle predette visite, il signor Per 1 si mostrava allegro, discorsivo, nonché del tutto lucido ed orientato;
75) Vero che, per contro, a fronte del vincolo di riservatezza impostole dal signor Per 1 , la convenuta cercava di limitare al minimo i rapporti con i familiari dell'adottante;
76) Vero che, in tale ottica, la signora CP 1 decideva di declinare gli inviti a pranzo e della sua rivoltile da parte del fratello dell'attore, signor Controparte_3 famiglia; decideva di77) Vero che, sempre nel mese di dicembre 2012 il signor Per 1 risolvere il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso e la figlia adottiva;
78) Vero che il signor Per_1 giustificava tale decisione in base al fatto che, a fronte dell'intervenuta adozione, i servizi della signora CP_1 potevano considerarsi alla stregua di semplici obbligazioni naturali, in assenza di qualsivoglia obbligo a livello contributivo e fiscale;
79) Vero che, al fine di addivenire gradatamente a tale soluzione, senza insospettire in alcun modo gli altri membri della famiglia Per 1 a decorrere dal 1.01.2013 il
, rapporto veniva trasformato in part-time e, quindi, risolto a decorrere dal mese di luglio 2013;
80) Vero che, pur a fronte della formale interruzione del rapporto di lavoro, la signora CP 1 continuava nella propria attività di pulizie, venendo retribuita mediante pagamento in contanti dal signor Per 1 sia pure nella misura ridotta di €500,00 '
mensili;
81) Vero che, nel mese di maggio 2013, la signora CP_1 richiedeva un finanziamento al fine di acquistare una nuova autovettura;
82) Vero che, la finanziaria, tuttavia, respingeva il prestito, in ragione del fatto che la signora risultava dipendente del proprio padre;
83) Vero che, al fine di consentire alla figlia adottiva di procedere all'acquisto, il signor Per 1 acconsentiva ad intestare a sé stesso il contratto, nel quale la signora CP 1 assumeva la qualità di garante;
84) Vero che il predetto contratto prevedeva, tuttavia, un addebito diretto (RID), sul conto corrente della signora CP_1
85) Vero che la signora CP_1 grazie anche all'aiuto dei propri familiari, riusciva ad estinguere il finanziamento senza alcun onere economico in capo al signor
Per 1 ;
86) Vero che, nel mese di ottobre 2013, allorché il signor Per_1 veniva sottoposto ad un intervento cardiaco, la signora CP 1 si occupava, altresì, di prestare personalmente allo stesso assistenza notturna;
87) Vero che, durante il periodo di degenza del signor Per 1 , la signora CP 1 si faceva sostituire nell'attività di pulizie dalla nipote, signora Parte_6 ;
88) Vero che, nell'anno 2016, necessitando di subire un intervento per ovviare ad una patologia di tunnel carpale, il signor Per 1 si recava in piena autonomia presso l'ospedale di Mondovì,
89) Vero che il giorno 26 novembre 2016, il signor Per 1 comunicava alla figlia adottiva di aver ricevuto, al pari dei propri fratelli e nipoti, la visita della Guardia di Finanza;
90) Vero che, a detta del signor Per 1 , tale circostanza aveva insospettito i propri familiari circa la reale natura dei rapporti intercorrenti tra lo stesso e la signora CP_1
91) Vero che, in considerazione della difficile situazione familiare, il signor Per 1 consigliava alla figlia adottiva di sospendere momentaneamente l'attività di pulizia, astenendosi da qualsivoglia contatto pubblico;
92) Vero, che dopo circa tre mesi, la signora Controparte_1 veniva raggiunta da un provvedimento di custodia cautelare in carcere, perdendo ogni possibilità di contatto con il padre adottivo.
Si indicano a testimoni i signori:
, residente in Carmagnola (TO), Via dei Tetti 1/A, su tutti i capi; Tes 2- sig.ra residente in Carmagnola (TO), Strada Pramurano 3/1, su tutti i
- sig.ra Tes 3
capi; Testimone 4 residente in Rodallo di Caluso (TO), Via Dante Alighieri, 25,
- sig.ra
,
su tutti i capi;
residente in Rodallo di Caluso (TO), Via Dante sig. Controparte_4
Alighieri, 25, su tutti i capi;
residente in Carmagnola (TO), Via dei Tetti 1/A su tutti i
- sig.ra Parte 6 capi;
residente in Carmagnola (TO), Via delle Benne, 6, su tutti
- sig. Parte_4
i capi;
- sig. Testimone 1 residente in Carmagnola (TO), Strada Pramurano 3/1, su tutti i capi;
'residente in Volpiano (TO), Strada Venaria, 162, su
- sig. Parte 7 tutti i capi.
Con il favore degli onorari e spese del grado d'appello, compreso il rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA di legge”.
Per il Procuratore Generale: chiede l'accoglimento dell'appello.
MOTIVAZIONE
I. Il presente giudizio ha ad oggetto la revocazione della sentenza n. 1/2012 emessa in data 05.07.2012, pubblicata il 07.07.2012, mediante la quale il Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale, ha dato luogo all'adozione della maggiorenne, sig.ra Controparte_1 da parte del sig. ai sensi dell'art. Persona_1
313 c.c.
II. Con atto di citazione notificato in data 19.06.2017 il sig. Persona 1 conveniva innanzi al Tribunale di Cuneo la sig.ra Controparte_1 assumendo che quest'ultima aveva posto in essere artifizi e raggiri in suo danno, tali da aver indotto il medesimo ad acconsentire alla sua adozione, senza che ne comprendesse le conseguenti ragioni giuridiche ed economiche. III. Nello specifico, parte attrice deduceva che:
Con sentenza n. 1/2012 emessa dal Tribunale di Cuneo in data 05.07.2012 il sig. aveva adottato la sig.ra Controparte_1 che, Persona 1 all'esito del procedimento, aveva conseguentemente mutato il proprio nome in Controparte_1
Per 1 , in qualità di personaIn data 19.05.2017 veniva notificato al sig. offesa dal reato, copia del decreto di giudizio immediato, emesso in data 18.05.2017 dal GIP presso il Tribunale di Asti, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio del PM, nell'ambito del procedimento penale n. 720/2016 RGNR iscritto nei confronti dei signori Controparte_1
Parte 8
I signori sopracitati erano risultati imputati dei delitti di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p., 643, 61 n. 7 c.p. e artt. 81 cpv c.p., 55, co.9 1. n. 15/1980 ("Riciclaggio") "perché, in concorso tra loro, con più azioni consecutive del medesimo disegno criminoso, per procurarsi un profitto, abusavano dello stato di infermità e deficienza psichica di più persone anziane, inducendole a compiere atti giuridici comportanti per le stesse effetti dannosi";
- Dal capo A4) del decreto di giudizio immediato era risultato che
[...]
Controparte_1 Parte 8 avevano indotto Per 1
[...] a adottare la prima, senza che egli comprendesse le conseguenze economiche e giuridiche dell'atto e che la sentenza di adozione emessa dal
Tribunale di Cuneo era fondata su circostanze inveritiere, frutto di manipolazione delle parti interessate;
Dalla motivazione della sentenza di adozione era emerso che, sulla base delle
-
dichiarazioni delle parti, Controparte_1 aveva intrattenuto un rapporto affettivo con l'adottante per oltre un ventennio, laddove in realtà gli stessi si erano conosciuti soltanto nel 2011; Controparte_1 avevaIn occasione del loro primo incontro nel 2011,
-
rappresentato a una situazione familiare fittizia, Persona 1 dichiarando di essere rimasta vedova in seguito ad un sinistro stradale nel quale il marito era rimasto vittima, quando in realtà era coniugata con Parte 8
[...] che, l'anno seguente, aveva peraltro prestato il proprio consenso nel corso della procedura di adozione;
La condizione di circonvenibilità di Persona 1 veniva accertata in sede penale da parte del consulente del PM.
Ciò premesso, l'attore concludeva chiedendo la revocazione della sentenza di adozione n. 1/2012 emessa dal Tribunale di Cuneo il 05.07.2012.
IV. Parte convenuta si costituiva in giudizio, contestando la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto e non sorretta da adeguato supporto probatorio. In via preliminare, la convenuta eccepiva l'intervenuta decadenza di parte attrice della possibilità di proporre azione di revocazione straordinaria, essendo inutilmente decorso il termine di 30 giorni dalla effettiva conoscenza dell'asserito dolo. Nel merito, contestava la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di legge dell'azione proposta nonché il difetto di prova dei fatti posti a fondamento della revocazione, chiedendone dunque il rigetto.
V. Il Tribunale di Cuneo, ritenuta la sussistenza di un'ipotesi di pregiudizialità, con ordinanza in data 21.11.2018, disponeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale instaurato nei confronti della convenuta. VI. Con ricorso depositato da parte attrice in data 09.08.2019 veniva riassunto il giudizio e, verificata la regolarità della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti della convenuta, veniva dichiarata la contumacia di quest'ultima. La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.12.2020.
VII. Con ordinanza resa fuori udienza in data 29.11.2020, tuttavia, veniva dichiarata
l'interruzione del procedimento a causa del decesso di Persona 1
(avvenuto in data 10.09.2020). VIII. Il giudizio veniva nuovamente riassunto, con ricorso depositato in data 04.12.2020, dagli eredi di Persona_1 Parte 1 e Parte_2
[...] nipoti ex fratre, istituiti eredi universali del de cuius con testamento ノ olografo pubblicato a rogito dal notaio Persona 5 di Fossano il 24.11.2020 e veniva fissata l'udienza del 25.02.2021 per la prosecuzione della causa. Tuttavia, a causa dell'avvicendamento di diversi giudici istruttori, la causa veniva riservata alla decisione del collegio solamente all'udienza del 16.11.2021, previa concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
IX. Il Tribunale di Cuneo, in via preliminare, dichiarava la contumacia di ai sensi dell'art. 303 c.p.c., attesa la regolarità Controparte_1 della notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza per il prosieguo del giudizio e la sua mancata costituzione. X. Ancora, in via preliminare, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta dagli eredi di per i motivi che seguono. Persona_1 aveva proposto azione di revocazione straordinaria Il sig. Persona 1 della sentenza di adozione di Controparte_1 ai sensi dell'art. 395 co.1 c.p.c. al fine di vanificarne gli effetti giuridici. Parte attorea aveva fondato la propria domanda sulla sussistenza del dolo revocatorio in capo alla convenuta, che si sarebbe sostanziato nella artata retrodatazione del momento di conoscenza reciproca e in un'alterata rappresentazione della situazione personale ed affettiva della stessa.
Il Tribunale rilevava che, in materia di adozione del maggiorenne, la disposizione di cui all'art. 305 c.c. prevede che “l'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti" e, dunque, soltanto nelle ipotesi tassative di indegnità dell'adottante o dell'adottato (artt. 306 e 307 c.c.). Argomentava il Tribunale osservando che la disposizione di cui all'art. 305 c.c. era stata dettata dal legislatore del 1942 sul presupposto della tendenziale immodificabilità dello status di figlio adottato: pertanto, l'istituto della revoca rappresenterebbe uno strumento di extrema ratio cui si ricorrerebbe al verificarsi di determinati e gravi fatti, riconducibili alle persone dell'adottato e dell'adottante, cui conseguirebbe la caducazione ex nunc degli effetti già prodotti con la sentenza di adozione. XI. Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale di Cuneo, con sentenza emessa il 25.07.2022 - in questa sede impugnata – ha dichiarato la contumacia della sig.ra ha dichiarato inammissibile la Controparte 1 domanda di revocazione straordinaria ex art. 395 co. 1 c.p.c., indipendentemente dalla sussistenza o meno degli elementi di fatto atti a giustificare la revoca ex art. 306 c.c., in difetto di specifica domanda e ha dichiarato le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello i signori Parte 1 e nipoti ex fratre, nella qualità di eredi testamentari del sig. Parte 2
Persona 1
Gli appellanti chiedono di dichiarare ammissibile la domanda svolta in primo grado dal sig. successivamente riproposta in sede di riassunzione Persona 1 dai medesimi, e, per l'effetto, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti ex lege di cui all'art. 395 co.1 n.1 c.p.c., revocare la sentenza di adozione n. 1/2012 emessa dal Tribunale di Cuneo, con la quale era stata dichiarata l'adozione della sig.ra Controparte_1 da parte del sig. Per 1 conseguentemente, adottare tutti gli inerenti provvedimenti necessari.
Gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza impugnata in ordine alla inammissibilità della domanda di revocazione straordinaria, l'errata applicazione dei
principi di diritto enunciati in motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 395 e ss. c.p.c., con riferimento agli artt. 305 e 306 c.c.
Per 1 lamentano che il Primo Giudice ha travisato non tanto i fatti I sigg.ri della vicenda processuale de quo, quanto i principi di diritto ad essa sottesi, dal momento che il sig. non aveva proposto domanda di revoca Persona 1 dell'adozione ai sensi dell'art. 305 e ss. c.c., ma aveva proposto domanda di revocazione ex art. 395 co.1 n.1 c.p.c. della sentenza di adozione della sig.ra Controparte_1 in quanto evidentemente viziata – sulla scorta di quanto emerso
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nel procedimento penale, svoltosi sui medesimi fatti – dal dolo di una delle parti, la adottata sig.ra nei confronti dell'altra, sig. Per 1 Controparte_1
Trattasi, infatti, ad avviso degli appellanti, di due istituti e di due rimedi giuridici completamente diversi.
Precisano gli appellanti che, nel caso di specie, tanto l'adottante quanto lo stesso Tribunale di Cuneo - che si è pronunciato nella sentenza di adozione del 2012 – sono rimasti vittima degli inganni posti in essere dalla sig.ra CP_1 non disponendosi in allora degli elementi probatori poi emersi successivamente, in seguito alle indagini condotte dalla Procura di Asti.
Sottolineano gli appellanti che la sig.ra Controparte_1 avrebbe artatamente retrodatato il momento di conoscenza reciproca con Persona 1 ed alterato la rappresentazione della propria situazione personale e affettiva. Infatti, la menzognera narrativa relativa al rapporto intercorrente tra l'adottante e l'adottata, esposta dalla sig.ra CP_1 e fatta propria dal Tribunale di Cuneo nella sentenza di adozione
-ove si legge che "omissis... è emerso che il Sig. Per 1 ha avuto modo di conoscere l'adottanda da oltre 20 anni e successivamente ha coltivato un rapporto affettivo con la stessa fino al momento attuale. Può qui certamente considerarsi maturato tra loro un rapporto interpersonale dotato di una sufficiente stabilità e meritevole di essere regolarizzato con una pronuncia di adozione ... omissis" - contrasta chiaramente con quanto dal sig. riferito in sede di istruttoria nell'ambito del Persona 1 procedimento innanzi al Tribunale penale di Asti nel quale dichiarava di aver
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conosciuto la sig.ra CP_1 soltanto nel 2011 (ossia poco prima dell'avvio del procedimento di adozione) allorquando la donna, dopo averlo raggiunto in un campo adiacente la sua abitazione, si offriva di vendergli dei fiori. Peraltro, sempre nel giudizio penale, si apprendeva dal sig. Per_1 che la sig.ra CP_1 aveva confidato a quest'ultimo di essere in precarie condizioni economiche e di essere rimasta vedova poiché il marito, sig. era morto in un incidente Parte 8 stradale dal quale ella non aveva potuto neanche ottenere alcun risarcimento: anche tale elemento risulta smentito da quanto emerso nella sentenza di adozione, in cui si dava atto che all'udienza del 04.07.2012 veniva acquisito l'espresso consenso del coniuge dell'adottata, ossia del sig. Pt 8
Deducono, poi, che, in ogni caso, il sig. Per 1 non avrebbe potuto chiedere la revoca dell'adozione ai sensi degli artt. 305 e 306 c.c., dal momento che il reato per sfuggiva alla cui l'adottata stata condannata nei confronti del sig. Per 1 cornice edittale contemplata dalla norma, posto che ai fini della dichiarazione
dell'indegnità dell'adottato quest'ultimo deve aver attentato alla vita dell'adottato ovvero aver commesso nei suoi confronti un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a 3 anni di reclusione: nel caso di specie, la circonvenzione di incapace è un reato punibile dai 2 ai 6 anni di reclusione e, pertanto, non rientrante nei limiti edittali della norma in esame. Per 1Rappresentano i signori che nella sentenza appellata il Primo Giudice, a fronte di una domanda giuridicamente corretta revocazione straordinaria della sentenza di adozione – ha erroneamente applicato un principio di diritto mutuato da
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altra fattispecie - ossia la revoca dell'adozione, che non troverebbe applicazione nel caso in esame. Lamentano, pertanto, che il Tribunale di Cuneo ha erroneamente concluso per l'inammissibilità della domanda attorea, senza verificare la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto dedotti a supporto della domanda di revocazione straordinaria invocata da parte attorea.
Ciò premesso, tenuto conto che è stato provato che l'adottante sig. Per_1 è
e che la stato raggirato e circonvenuto dalla adottata sig.ra Controparte_1 sentenza di adozione del Tribunale di Cuneo risulta viziata dal dolo della adottata nei confronti dell'adottante, gli appellanti chiedono che la Corte d'Appello adita voglia ricondurre la vicenda qui rappresentata nel corretto inquadramento giuridico previsto in materia di revocazione straordinaria per le sentenze che risultano essere l'effetto del dolo di una parte in danno dell'altra e, conseguentemente, decidere sulla domanda avanzata dagli eredi appellanti, alla luce degli atti e delle produzioni documentali già versate nel giudizio di primo grado.
La sig.ra Controparte_1 costituitasi nell'odierno giudizio con comparsa del
18.05.2023, ha riproposto, formalmente, l'eccezione di inammissibilità della domanda di revocazione ex art. 395, co. 1, n. 1) c.p.c. del sig. Per 1 e degli odierni appellanti già formulata in primo grado - per intervenuta decadenza dall'azione, conseguente al mancato rispetto dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c. e ha richiamato, nel merito, le deduzioni e le domande svolte nella comparsa di costituzione e risposta del 13.10.2017 depositata in primo grado.
L'appellata condivide le motivazioni addotte dal Tribunale di Cuneo, ritenendo la decisione assunta incensurabile e rilevando che l'adozione del maggiorenne può essere revocata solo in caso di indegnità dell'adottante e solo nelle forme previste dalla legge agli artt. 305 e 306 c.c.
Evidenzia che, per dottrina e giurisprudenza pacifica, l'individuazione dei reati che legittimano la richiesta di revoca per indegnità deve avvenire sulla base della pena edittale fissata dal legislatore, indipendentemente dalla pena inflitta in concreto. Pertanto, essendo stata la sig.ra Controparte_1 condannata per i reati di circonvenzione di incapace – punito dall'art. 643 c.c. con reclusione da due a sei anni
- e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- punito dall'art. 55, co. 9, D. Lgs. 231/2007 (oggi art. 493 ter c.p.) con la reclusione da uno a cinque anni un'eventuale azione di revoca dell'adozione, nel caso di
specie, sarebbe stata inammissibile, come pacificamente riconosciuto anche dalle controparti.
Evidenzia che la revocazione invocata in primo grado dagli appellanti rappresenta il rimedio esperito al fine di ottenere la revoca della sentenza di adozione, in quanto effetto del dolo di una parte in danno dell'altra. Tuttavia, pur riconoscendo che la revoca e la revocazione siano due istituti differenti, sottolinea l'appellata come i due istituti si pongano l'uno al servizio dell'altro, in quanto la revocazione servirebbe ad ottenere la revoca della sentenza di adozione. Pertanto, tenuto conto che la revoca della sentenza di adozione non può essere disposta nel caso di specie, non ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 305 e 306 c.c., la sig.ra Controparte_1 ritiene la decisione del Primo Giudice incensurabile: indipendentemente dalla sussistenza del dolo, infatti, la sentenza che, su istanza degli odierni appellanti, il Tribunale di Cuneo avrebbe dovuto emettere, non poteva essere emessa perché non ne ricorrono i presupposti di legge.
Conclude, dunque, eccependo l'inammissibilità dell'appello.
Sulle definitive conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta a decisione.
L'appello è ammissibile e fondato.
In merito all'ammissibilità, si deve rilevare l'evidente errore in cui è incorso il tribunale di Cuneo, confondendo l'istituto della revoca dell'adozione per ragioni legate al comportamento dell'adottante o dell'adottato, dunque per ragioni di merito, da far valere con azione ordinaria ex artt. 305 e seguenti del codice civile, con l'azione di revocazione della sentenza, rimedio processuale che può essere esperito contro qualunque sentenza: dunque, essendo evidente che i due istituti hanno natura, presupposti e finalità completamente diversi, riguardando il primo proprio il merito della pronuncia di adozione, l'altro la sentenza in quanto atto processuale, è chiaro che il tribunale ha pronunciato su una domanda mai proposta, ritenendola. inammissibile e trasponendo tale inammissibilità su una diversa azione che ha presupposti diversi.
Dunque la sentenza dev'essere senz'altro riformata, non essendovi alcuna corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
Parte appellata ha eccepito altresì la tardività della proposta azione di revocazione, per violazione del termine di proposizione: peraltro richiamandosi alle argomentazioni contenute in atti difensivi precedenti la riassunzione del giudizio sospeso in primo grado, il che, essendo la stessa parte rimasta contumace dopo la riassunzione, ne implicherebbe l'inammissibilità se la questione, invece, non fosse rilevabile d'ufficio.
Peraltro, l'eccezione è infondata e l'azione tempestivamente proposta, perché la data di decorrenza indicata dall'appellata è del tutto arbitraria, coincidendo con quella in cui l'adottante fu convocato dalla Guardia di Finanza che indagava sui fatti oggetto del presente procedimento e su altri consimili, corrispondenti ad altrettanti reati per i quali era indagata l'appellata. Parte appellata richiama a sostegno giurisprudenza che
ha individuato il momento di decorrenza dall'avvenuta proposizione di querela per i fatti fondanti la domanda di revocazione, ma la diversità è evidente: è chiaro che un conto è chiedere che un soggetto venga punito per fatti dei quali, dunque, ben si conosce la valenza illecita, un altro è rendere dichiarazioni sullo svolgimento degli eventi, apprendendo che esiste un'indagine: in qual momento, non v'è alcuna certezza della illiceità del comportamento dell'indagato, certezza, o quantomeno consapevolezza della grande probabilità di tale illiceità, che invece è stata raggiunta in seguito, con la ricezione della notifica, quale parte offesa, del decreto di citazione a giudizio immediato della Iussi (19/5/2017), con la acquisizione della notizia delle imputazioni elevate. E infatti, dall'esame del verbale in questione, risulta solo la narrazione dei fatti da parte del Per 1 , senza alcuna consapevolezza da parte sua della loro valenza: tanto che, alla domanda se intendesse sporgere querela, rispondeva negativamente, riservandosi ogni decisione e valutazione alla previa, e futura, consultazione col proprio legale. Dunque, nessuna prova che il Per 1 avesse preso cognizione, in quella sede, neppure della falsità di ciò che gli era stato prospettato dalla CP_1
L'azione è stata pertanto tempestivamente proposta, con citazione notificata il 19/6/2017.
Passando dunque alla valutazione dell'esistenza del motivo della revocazione
(giudizio rescindente), ritiene questa Corte che in quanto esposto dall'appellante, ed emerso in sede penale, sussistano senz'altro i presupposti per l'esperimento dell'azione, ai sensi del n. 1) del comma 1 dell'art. 395 c.p.c. In merito, va preliminarmente rilevata l'inammissibilità della deduzione istruttoria di prova orale effettuata dalla parte appellata con le proprie conclusioni: essendo la stessa parte rimasta contumace in primo grado nella fase successiva alla riassunzione, essa non ha assunto alcuna conclusione in sede di precisazione, ed è dunque decaduta dal diritto di far assumere la prova. Per il resto, l'accertamento in sede penale ha rivelato che i fatti si sono svolti esattamente come allegato dall'appellante, attore in revocazione (e, per esso, ora in suoi eredi), risultato soggetto circonvenibile in base agli accertamenti (perizia che conclude per l'assenza di conclamati deficit cognitivi, ma l'esistenza di una condizione di circonvenibilità per deficienza psichica, facilmente riconoscibile da chiunque frequentasse il soggetto) effettuati in sede penale. La vicenda, definita dal giudice penale come "la più incredibile iniziativa degli odierni imputati", vede il Per_1 avvicinato dalla CP_1 che gli racconta una lacrimevole storia, totalmente inventata: in precarie condizioni, vedova per il decesso del marito (in realtà vivo, vegeto e imputato di concorso nello stesso reato) in un incidente stradale senza aver ottenuto risarcimenti, conosceva in realtà il marito in questione, presentatogli come fratello della CP_1 vede l'intensificarsi delle visite, e delle richieste di aiuto economico, della donna, che infine lo convince a contrarre, per lei, un finanziamento; vede la donna infine convincere il Per 1 ad adottarla, approfittando del fatto che egli non ha la minima coscienza delle conseguenze, minimizzategli dalla donna e dal di lei avvocato;
vede la donna riuscire a prospettare al tribunale una situazione totalmente falsa, con una conoscenza fra le parti ultraventennale (e con l'acquisito
consenso del redivivo marito). Il giudice penale così conclude: “Le prove acquisite, concluse il Giudicante (di primo grado, così citato nella sentenza d'appello, ormai in giudicato, ndr), rivelarono che, all'epoca dei fatti come all'attualità, il Per 1 non "avesse percepito i risvolti giuridici dell'atto che si apprestava a compiere";
atto che fu dunque "ricondotto all'opera di circonvenzione dell'odierna giudicabile (la CP_1 ndr), la quale, dopo avere ottenuto esborsi in denaro dall'anziano – tuttora su di lui gravanti in un'escalation di protervia criminale e sempre supportata dal complice
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(il marito, ndr), per quanto preceduto da ritenersi del tutto Parte 8 consapevole del piano elaborato, riusciva anche ad aggiungere il cognome della.
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vittima al proprio, con tutte le conseguenze economiche vantaggiose che per la donna nel futuro ne potevano derivare”.
Quanto accertato, con sentenza definitiva, dal giudice penale integra senz'altro i presupposti della revocazione della sentenza di adozione, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 1), c.p.c., che pertanto dev'essere senz'altro pronunciata, con eliminazione del cognome Per 1 aggiunto a quello di Controparte_1
Nel merito, la domanda di adozione dev'essere respinta (in tal senso dovendosi intendere la domanda di “revoca” dell'adozione, formulata da parte appellante). E' infatti evidente che il consenso dell'adottante non si formò legittimamente, anzi non esisteva proprio, essendo stato la conseguenza di una falsa rappresentazione della realtà (non si trattava di aiutare una vedova, che tale non era, essendo invece
l'artefice di una complessa messa in scena, che aveva l'unico scopo di trarre in inganno il circonvenibile Per 1 ;
le conseguenze giuridiche dell'atto erano state del tutto occultate a chi non era assolutamente in grado di comprenderle);
anche il giudice fu tratto in inganno, in quanto al Per_1 non interessava minimamente assicurarsi una discendenza, garantire un'eredità alla donna, che non conosceva affatto, come ritenuto in sentenza, da oltre vent'anni, ma da brevissimo tempo;
lo stesso assenso del coniuge dell'adottanda era parte del piano criminale volto ad ottenere il risultato dell'adozione.
Pertanto, non esistevano assolutamente i presupposti per la pronuncia di adozione: la domanda presentata da Controparte_1 dev'essere pertanto Persona 1 rigettata.
La sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trascritta ed annotata ai sensi dell'art. 314 codice civile, in quanto, allo stato, è trascritta la sentenza di adozione oggetto del presente giudizio di revocazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte appellata sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
La liquidazione, effettuata secondo la tariffa contenziosa, fascia di valore indeterminabile basso, importo medio, con esclusione, per entrambi i gradi, della fase istruttoria e/o di trattazione, è effettuata in dispositivo.
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