Corte d'Appello Roma, sentenza 10/10/2024, n. 3199
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del D.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3793/2021 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
MEDICAL CENTER PADOVA S.R.L., ADEC-ASSISTENZA DENTISTICA E CURE
ODONTOIATRICHE S.R.L., CMO S.R.L. CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO, STUDIO STOMATOGNATICO S.R.L., VA DI DA UA AD & C.
S.A.S., BERNI ODONTOIATRIA S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv. Gioacchino De Luca ed Elisabetta M. Montagna, come da procura in atti appellanti
E
FONDAZIONE ENPAM, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Alessandro Diotallevi, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6273/2021 pubblicata il 24.6.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per l'identità delle questioni trattate, le società Medical
Center Padova S.r.l., Adec-Assistenza Dentistica E Cure Odontoiatriche S.r.l., CMO S.r.l.. Centro
Medico Odontoiatrico, Studio Stomatognatico S.r.l.., DE di LA NA DA & C. s.a.s.,
Berni Odontoiatria S.r.l., Medev Dr.Ssa Laura Paini S.r.l. Unipersonale, Spazio Dental S.r.l.,
Studio Dentistico Frassanito S.r.l., Clinica Dott. Ruzza S.r.l. esponevano di essere società
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commerciali che svolgono attività commerciali ben più ampie delle prestazioni odontoiatriche di cui all'art. 2 della L. n. 409/1985;
di avere diffidato la Fondazione PA dal dare applicazione all'art.
1, comma 442, della L. n. 205/2017, siccome incostituzionale;
di avere ricevuto in risposta la richiesta da parte della Fondazione di versare il contributo previsto da tale disposizione.
Concludevano chiedendo:
“In Via pregiudiziale:
A. L'Ill.mo Tribunale, a norma dell'art. 23 della L.11 marzo 1953 n. 87, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la superiore questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma
442, della Legge 205/2017 per contrasto con il dettato costituzionale previsto dagli artt. 2, 3, 38 e
41 Cost nella parte in cui prevede che solamente le società commerciali operanti nel settore odontoiatrico di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 siano soggette al contributo previdenziale 0,5% con irragionevole esclusione degli odontoiatri in forma individuale ed in forma associata, delle società polispecialistiche nonché della categoria dei medici che svolgono la professione in forma individuale, associata e societaria (come nel caso delle società tra cardiologi), che irragionevolmente non sono chiamati al versamento pur beneficiando degli introiti derivanti dallo 0,5% (in quanto facenti parte del Fondo Quota B, ove confluirebbero le entrate derivanti dal contributo in argomento con contestuale sperequazione contributiva) determinando, in questo modo, un trattamento diverso per situazioni sostanzialmente paritetiche, senza che possa ritenersi sussistente una ragionevole giustificazione, ostacolando, altresì, la libera iniziativa economica, a danno delle società de quibus, Voglia disporre, con ordinanza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio a quo ed ordinando le notificazioni e comunicazioni previste dalla legge. Conseguentemente, in caso di dichiarazione di incostituzionalità della norma de qua, con contestuale espunzione della stessa dall'ordinamento,
Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente ad
PA ai sensi dell'art. 1, comma 442, L. 205/2017.
B. L'Ill.mo Tribunale, a norma dell'art. 23 della L. 11 marzo 1953 n. 87, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la superiore questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma
442, della Legge 205/2017 per contrasto con il dettato costituzionale previsto dagli artt. 3, 38 e 53
Cost. nella parte in cui prevede che il contributo previdenziale dello 0,5% debba essere calcolato sull'intero fatturato annuo delle società commerciali operanti nel settore odontoiatrico, di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, senza l'indicazione della relativa quota di abbattimento per il costo dei materiali, Voglia disporre, con ordinanza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio a quo ed ordinando le notificazioni e comunicazioni previste dalla legge. Conseguentemente, in caso di dichiarazione di
2 incostituzionalità della norma de qua, con contestuale espunzione della stessa dall'ordinamento,
Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente ad
PA ai sensi dell'art. 1, comma 442, L. 205/2017;
C. L'Ill.mo Tribunale, a norma dell'art. 23 della L. 11 marzo 1953 n. 87, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la superiore questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma
442, della Legge 205/2017 per contrasto con il dettato costituzionale previsto dagli artt. 3, 38 e 53
Cost nella parte in cui non prevede eventualmente su quale parte di fatturato debba essere applicato il contributo previdenziale dello 0,5% delle società commerciali operanti nel settore odontoiatrico di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, senza
l'indicazione della relativa quota di abbattimento per il costo dei materiali, Voglia disporre, con ordinanza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio a quo ed ordinando le notificazioni e comunicazioni previste dalla legge. Conseguentemente, in caso di dichiarazione di incostituzionalità della norma de qua, con contestuale espunzione della stessa dall'ordinamento, Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente ad PA ai sensi dell'art. 1, comma 442, L. 205/2017;
In Via principale,
A. Nella denegata ipotesi in cui le sollevate questioni di dubbia costituzionalità di cui ai punti A, B
e C riferibili all'art. 1, comma 442, L 205/2017 siano dichiarate irrilevanti e manifestamente infondate, voglia codesto Tribunale: - accertare e dichiarare a) l'assenza da parte della odierna ricorrente di entrambi i requisiti in ordine all'iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri nonché alla iscrizione ad PA, come esposto in narrativa;
b) la carenza di legittimazione da parte di PA a richiedere il contributo espressamente previsto dall'art. 1, comma 442, L 205/2017, in quanto la ricorrente non è iscritta all'Albo Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri né ad PA;
e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da parte della ricorrente ad
PA ai sensi di cui all'1, comma 442, L 205/2017.
In Via subordinata,
A. Nella denegata ipotesi in cui le sollevate questioni di dubbia costituzionalità di cui ai punti A, B
e C riferibili all'art. 1, comma 442, L 205/2017 siano dichiarate irrilevanti e manifestamente infondate, voglia codesto Tribunale: - accertare e dichiarare che la ricorrente non è iscritta ad alcun Fondo previsto dal sistema previdenziale PA in quanto quest'ultima non ha recepito la disposizione di cui alla legge 205/2017, art. 1, comma 442, con delibera del Consiglio di amministrazione, approvata con DM del lavoro, di concerto con il MEF, e per l'effetto dichiarare che PA non sia legittimata a chiedere alla odierna ricorrente il contributo dello 0.5% come espressamente previsto dall'art. 1, comma 442, L 205/2017.
3 In Via di ulteriore subordine,
A. Nella denegata ipotesi in cui le sollevate questioni di dubbia costituzionalità di cui ai punti A, B
e C riferibili all'art. 1, comma 442, L 205/2017 siano dichiarate irrilevanti e manifestamente infondate, voglia codesto Tribunale: - accertare e dichiarare che la somma su cui calcolare il contributo dello 0.5% previsto dall'art. 1, comma 442 L 205/2017 sia circoscritto al fatturato delle sole prestazioni odontoiatriche di cui all'art. 2 della legge n. 409/1985, previo abbattimento dei costi. In ogni caso, per le ragioni esposte in narrativa, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei punti di cui sopra, voglia codesto Tribunale ritenere che le sanzioni da calcolare sulle somme ritenute dovute siano quelle espressamente previste dall'art. 116 lett. a), comma 8, della L. 388/2000.
Nelle spese: Con vittoria di spese, diritti ed onorari nel presente giudizio”.
Si costituiva la Fondazione PA eccependo l'infondatezza delle censure di incostituzionalità della normativa, nonché ribadendo la propria legittimazione a richiedere il pagamento delle contribuzioni e l'infondatezza delle avverse domande.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile i ricorsi e condannava le società ricorrenti al pagamento delle spese di lite, ritenendo manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate e la carenza di interesse ad agire delle società sulle domande avanzate in via subordinata, non avendo l'PA formulato alcuna specifica richiesta di pagamento di contributi e sanzioni.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello esclusivamente le sei società indicate in epigrafe chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarato il proprio interesse ad agire e fossero accolte le domande proposte in primo grado.
A sostegno del gravame, hanno lamentato, con articolate censure:
a) omessa valutazione della prova documentale di cui agli avvisi bonari di pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 442, L. n. 205/2017, trasmessi dalla Fondazione in data 8.10.2019 e depositati in atti e conseguente erronea motivazione della sentenza in relazione all'interesse ad agire;
b) erronea ed omessa motivazione della sentenza con riferimento sia alla carenza di legittimazione da parte di PA a richiedere il contributo, sia all'assenza del requisito dell'iscrizione da parte delle società̀ appellanti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
c) erronea motivazione in ordine alla domanda di accertamento volta alla corretta applicazione dell'art. 1, comma 442, L. n. 205/2017 - erroneo convincimento che il contributo si applichi al fatturato e non al reddito. Contraddittorietà e illogicità della sentenza con riferimento alla destinazione delle somme derivanti dal contributo 0,5%. Erroneo convincimento che il contributo si applichi al fatturato senza previo abbattimento dei costi;
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d) Omessa
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