Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2024, n. 3625
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Guido Rosa Presidente est. dott. Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott. Bianca Maria Serafini Consigliere all'esito dell'udienza del 12.10.2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 23 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente T R A
SI CI ZI rappresentato e difeso da se medesimo elettivamento dom.to come in atti
Appellante
E
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito
Territoriale per la provincia di Rieti in persona del legale rappresentante p.t., Istituto
Comprensivo Minervini-Sisti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domiciliano in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 171/2020 pubbl. il
08/10/2020
Conclusioni delle parti come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado, l'attuale appellante, premesso di essere docente a tempo parziale di tipo verticale, presso l'Istituto Comprensivo “Minervini – Sisti”, con cattedra oraria ad 8 ore settimanali, nei giorni di venerdì e sabato, ha convenuto in giudizio il MIUR chiedendo di dichiarare la nullità della sanzione disciplinare della censura irrogata dalla Dirigente scolastica del suddetto Istituto, con provvedimento del 9.7.2018.
Con apposita memoria si è costituita la parte convenuta che ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto. La causa, stante la sua natura documentale, è stata discussa
e decisa con il rigetto del ricorso.
Con atto di appello l'SI CI ha censurato la decisione veicolando le doglianze con specifici motivi.
Si è costituito in giudizio il MIUR resistendo all'appello chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
In primo grado l'appellante ha lamentato di aver ricevuto una contestazione disciplinare per i seguenti fatti: «A) il giorno 10/03/2018, al Suo ingresso nella classe IC (ore 10.10 circa) trovava ad attenderLa la Sua collega Prof.ssa Marina
Napoleoni che La informava di un fatto accaduto in classe tra alcuni alunni”. B)
Appreso ciò, la S.V. invitava gli alunni Di SI, RI, PA e IC a conferire con la Dirigente. Disponeva quindi l'affidamento degli alunni suddetti alla collaboratrice Sig.ra IT ER, chiedendoLe di accompagnarli in Presidenza
e consegnandoLe il Registro di classe, sul quale aveva annotato quanto segue: “D
SI, IC, PA e RI, alle ore 10:15, chiedono al Prof. ZI
SI CI di scendere dalla Dirigente per fatti gravissimi occorsi all'interno della classe. Il docente chiede al personale ATA di accompagnare gli alunni, i quali scendono con la Sig.ra IT”. C) Al rientro della Collaboratrice Sig.ra
IT ER, che La informava della indisponibilità della dirigente, la S.V., chiedeva nuovamente che il Registro venisse fatto firmare dal Primo Collaboratore del
Dirigente, ins. Doriana Ficorilli, annotando ulteriormente quanto segue: “La dirigente risulta assente e la Sig.ra IT porta comunque su incarico del docente il registro ad altro responsabile”. D) Al ritorno della Collaboratrice ER, la S.V. riportava quanto segue sul registro di classe “Nonostante la specifica richiesta del docente la Sig.ra IT riporta il registro non firmato da nessuno, nonostante lo abbia consegnato alla vice Preside Sig.ra Doriana Ficorilli”. E) Nella Sua nota del
12/03/18, assunta al Protocollo di questa Istituzione con n. 2193 del 12.03.18, la
S.V. ha dichiarato “ho ritenuto, sul momento, che la particolare situazione della classe imponesse che tale nuova ed allarmante situazione stessa potesse e dovesse essere, nell'immediatezza, presa in estrema considerazione. Dato atto del contesto classe, ho ritenuto anche di non dover assolutamente chiedere alcunché agli alunni, anche e soprattutto in quanto proprio gli stessi avevano espresso formalmente il desiderio di rapportarsi con la dirigente. Non conosco dunque cosa sia accaduto, né
quando sia accaduto. Ho provveduto comunque ad annotare ulteriormente, sul registro di classe, quanto accaduto invece con la vice dirigente e del fatto che nessuno avesse ascoltato la richiesta invocata dai minori. Al momento in cui ho abbandonato la classe, alle ore 12,15 circa, nessuno aveva provveduto ad ascoltare gli alunni, dei quali una piangente, così come nessuno aveva provveduto a firmare, quanto meno per presa visione, la mia annotazione sul registro di classe”. Ha infine concluso “Ritenendo quanto occorso cosa di inaudita gravità in quanto riferita a minori in evidente stato di difficoltà, provvederò a depositare, proprio ad esclusiva garanzia dei minori stessi, la dovuta denuncia presso la Procura della Repubblica affinché il magistrato inquirente possa verificare l'operato di chi, pur avendo potuto
e dovuto intervenire, ha scientemente omesso di farlo». Inoltre, nella stessa contestazione disciplinare si legge che «A seguito della istruttoria espletata da questa dirigenza è emerso che: - l'episodio del 10.3.2018 è consistito in un diverbio tra alcuni compagni di classe connotato da scambio di reciproche offese verbali, stigmatizzato a fini educativi dall'intervento di alcune insegnanti;
- al suo ingresso in aula nella stessa giornata gli alunni Le hanno riferito quanto accaduto e solo su
Suo espresso suggerimento hanno aderito all'invito a recarsi dalla dirigente» (doc.
2 del ricorso). A fronte di tali condotte, è stata contestata la violazione del dovere di diligenza e di vigilanza sugli alunni, ex art. 2048 c.c., art. 494 D.lgs. 297/1994 e art. 22 Regolamento d'Istituto, in quanto, a fronte dei suddetti eventi, il ricorrente, in qualità di docente, avrebbe dovuto interrogare gli alunni, accertare i fatti ed i comportamenti dei singoli discenti e quindi esercitare il potere educativo emettendo, se del caso, delle note disciplinari ovvero informare la Dirigenza in caso di rilevanza penale dei fatti;
violazione del dovere di obbedienza di cui all'art. 2104
c.c. per non essersi attenuto alle disposizioni impartite con il regolamento d'Istituto
(art. 22), esponendo a rischio l'incolumità degli alunni con conseguente responsabilità civile della p.a.;
la violazione dei doveri di lealtà, fedeltà, correttezza, diligenza e collaborazione, di cui agli artt. 1 e 2 del codice di comportamento dei dipendenti delle p.a., all'art. 13 d.P.R. n. 3/1957 e agli artt. 2104 e 2105 c.c., per aver riferito, con la nota del 12.3.2018, una versione dei fatti non rispondente a quanto accertato sulla base delle informazioni acquisite. Inoltre, è stato