Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 100

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 100
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 100
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
5394/2019 posta in deliberazione il giorno 8.1.2025
TRA
DE LU TI([...])
Avv. BORTONE MARIA LETIZIA;

LU ER([...])
DE LU BE CC([...])
Avv. BORTONE MARIA LETIZIA;

E
LL IE([...])
Avv. D'ADAMO EMANUELA
E
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1712/2019 emessa dal Tribunale di Latina
MOTIVI DELLA DECISIONE
1


1. De UC NA, CI GI e De UC BE CO, hanno proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva così statuito: “ rigetta la querela di falso proposta da De UC
BE CO, De UC NA e CI GI,- condanna i querelanti al pagamento di una pena pecuniaria di €.20,00;
- condanna De UC BE CO, De UC NA

CI GI, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di GI
AV, che liquida in €. 800,00 per la fase studio €.700,00 per la fase introduttiva, €.1000,00 per la fase istruttoria e €.1000,00 per la fase decisoia, oltre Iva, spese generali c.p.a-;
condanna De UC BE CO, De UC NA e CI GI, in solido tra loro al pagamento, in favore di GI AV, della somma di €.3000,00. -pone definitivamente le spese della CTU a carico dei querelanti.”

Si è costituito in giudizio LL GI instando per il rigetto dell'appello e chiedendo la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza.
All'udienza in epigrafe, precisate le conclusioni, la causa è stata decisa ex art281 sexies c.p.c.,
. Pecon lettura della sentenza in udienza
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem la sentenza impugnata che deve intendersi riportata.
2. L'appello di DE LU NA è fondato.
Effettivamente la DE LU non aveva proposto querela di falso, né gli appellati ne avevano mai chiesto la condanna alla rifusione delle spese, come hanno ribadito in grado di appello, sicchè la menzione di costei come soggetto la cui querela era stata rigettata, con i conseguenti capi condannatori , è del tutto equiparabile ad un errore materiale.
Ciò comporta la compensazione delle spese di lite nei confronti degli appellati considerando
l'atteggiamento processuale di questi ultimi che non ne avevano chiesto la condanna, come da essi ribadito in appello.

3.Gli altri appelli sono manifestamente infondati.
Osserva la Corte che nel giudizio di querela di falso l'onere della prova della falsità grava sul querelante, con la conseguenza che l'insufficiente della prova della falsità, anche se per fatto non imputabile al querelante, in linea con le regole sull'onere della prova, non può che riverberare i propri effetti sulla domanda del querelante stesso, determinandone il rigetto.
Ciò, a differenza del giudizio del giudizio di verificazione della autenticità della sottoscrizione
, ove l'onere probatorio è opposto, in quanto l'insufficienza della prova della autenticità si riflette sfavorevolmente per colui che abbia assunto l'autenticità della stessa.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 2126/2019 “ Nel
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