Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/01/2025, n. 5
Sentenza
2 gennaio 2025
Sentenza
2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Marinella Laudani Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n 1232/2019 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 465 del 2019
PROMOSSA DA
RI AR nato a [...] il [...] (CF:
BRGDR66C07L331D) residente in Erice- Casa Santa- C. da Pizzo Roccazzo
n. 3, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Luigi Giacomo Messina (CF: MSSLGC67L225D423I) ed Ignazio Ardegna
(CF: [...]) ed elettivamente domiciliato in Palermo, Viale
Regione Siciliana n. 4365;
Appellante
CONTRO
SIENA NPL 2018 S.R.L. (P.I:14535321005) rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Battaglini (CF: [...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trapani, Via Marinella n. 11;
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel primo grado di giudizio, LL IO proponeva opposizione
1
avverso il D.I. n. 2783/2015, con il quale il Tribunale di Trapani gli aveva intimato a pagare – a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. – la somma di euro 246.800,00, oltre interessi e spese, nella sua qualità di garante della Jovino Marmi S.r.l., già in liquidazione e debitrice principale della Banca.
La Banca, infatti, dichiarava di essere creditrice nei confronti della società in liquidazione della complessiva somma di euro 246.800,00 per capitale residuo del rapporto anticipi n. 62307910.43, anticipi nn. 228, 229, 230, 232, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244 e 245, giusta certificazione del credito ex art. 50 TUB n. 385/93.
Le suddette linee di credito risultavano garantite da fideiussioni solidali ed indivisibili rilasciate dai signori IN AO RI e LL IO.
Solo quest'ultimo si opponeva al decreto ingiuntivo contestando,
preliminarmente, il diritto dell'Istituto di credito di ottenere le somme ingiunte,
in relazione all'invalidità delle obbligazioni fideiussorie, poiché relative ad un credito futuro ed indeterminato.
L'opponente, inoltre, lamentava la violazione dell'art 1956 c.c., per non aver la Banca preventivamente comunicato al fideiussore l'ulteriore credito concesso, nonostante le condizioni patrimoniali della società fossero divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
In subordine, eccepiva, ai sensi dell'art. 1945 c.c., la nullità del credito garantito per illegittima applicazione di commissioni, valuta e costi, anatocismo ed usura sopravvenuta.
Si costituiva in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.,
contestando quanto dedotto dall'opponente e allegando che la società Jovino
Marmi S.r.l., già in liquidazione durante il procedimento monitorio, era stata
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dichiarata fallita con sentenza n. 4/2016, emessa in data 29.2.2016 dal
Tribunale di Trapani e che il proprio credito era stato immesso al passivo del fallimento per l'ammontare di euro 247.313,33.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiunto o , in subordine, con la condanna dell'opponente al pagamento della minore somma di euro 247.313, 33 ammessa al passivo del fallimento della Jovino Marmi S.r.l.
Il Tribunale di Trapani qualificava la fideiussione in oggetto quale contratto autonomo di garanzia, stante l'inserimento nel contratto di una clausola “a prima richiesta”.
Tale condizione faceva venire meno la facoltà per il garante di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista,
in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c. caratterizzanti la garanzia fideiussoria, ma non, appunto, il contratto autonomo di garanzia.
Parimenti, il Tribunale dichiarava infondata la violazione dell'art. 1956 c.c.,
posto che non era stata fornita adeguata documentazione idonea a provare che la banca continuasse a concedere credito, nonostante la conoscenza della situazione di insolvenza del debitore principale.
In ogni caso, secondo il primo giudice, la mancata richiesta di autorizzazione al fideiussore non poteva configurare una violazione contrattuale liberatoria,
stante il ruolo interno del fideiussore all'interno della società garantita.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza propone appello LL IO per i seguenti motivi:
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1. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato la nullità del contratto di fideiussione dedotto in giudizio, per la violazione della cd. normativa antitrust;
2. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disconosciuto la violazione dell'art. 1956 c.c.;
posto che la Banca ha continuato a finanziare il debitore principale nonostante l'acclarato dissesto dello stesso e senza, tuttavia, previa autorizzazione dei fideiussori. Tale condizione critica era evincibile dalla visura camerale della Jovino Marmi s.r.l., prodotta nel fascicolo monitorio,
dal quale si evinceva che la società era in liquidazione e presentava diversi protesti già elevati, oltre al fatto che i bilanci evidenziavano una crisi finanziaria in corso.
3. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il credito